Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise procedural nullity in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessia Rossi inadmissible, ordering her to pay the opposing party's legal costs. Rossi attempted to challenge the validity of a judicial notification made under Article 143 of the Code of Civil Procedure, arguing it constituted a procedural error. However, the court ruled that since this issue was not raised during the appellate proceedings, it fell outside the scope of cassation review and had lost its effect as a ground for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: Procedural nullities must be raised as grounds for appeal in the second instance; failure to do so renders the issue inadmissible in cassation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3140 R.G. anno 2024 proposto da: Rossi Alessia, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Gargiulo; ricorrente contro 6 Emme soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo De Magistris; controricorrente avverso la sentenza n. 8299/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma il 21 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ 6 EMME soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa (a Sez.
I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Numero di raccolta generale 27893/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 seguito di scioglimento della stessa disposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 27 ottobre 2017, n. 218), in persona del commissario liquidatore, Andrea Russo, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Alessia Rossi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in complessivi euro 1.939.236,97, in euro 424.816,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In particolare, la società attrice ha esposto che: in data 24 dicembre 2017, contestualmente alla presentazione della prima relazione semestrale, il commissario liquidatore aveva richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di valutare la sussistenza dei presupposti cui all'art. 2545- terdecies c.c., disponendo la liquidazione coatta amministrativa di 6 Emme soc. coop. e, in subordine, di essere autorizzato a procedere alla presentazione del ricorso al Tribunale di Roma per l'accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 202 l. fall.; in data 8 febbraio 2018 il Ministero delle Sviluppo Economico aveva comunicato l'avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.; nelle more di tale procedimento erano emerse gravi condotte tenute dal legale rappresentante della società, Alessia Rossi, in violazione degli obblighi di legge.
In particolare la predetta risultava avere: ostacolato l'attività ispettiva e di revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; omesso il deposito dei bilanci degli esercizi dal 2013 al 2016 (seppure dalla documentazione acquisita dal commissario liquidatore risultasse che la società avesse continuato a operare almeno fino al 2015); omesso la consegna, nonostante l'apposita convocazione da parte del Commissario liquidatore, della documentazione societaria, contabile o amministrativa (non consentendo di fatto la ricostruzione degli affari, con particolare riferimento agli eventuali attivi da realizzare e alla conoscenza della destinazione degli asset risultanti dall’ultima documentazione contabile disponibile, di fatto coincidente con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, documentazione dalla quale Sez.
I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Numero di raccolta generale 27893/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 risultavano crediti verso clienti per euro 419.332,00, crediti per fatture da emettere per euro 47.300,00 e disponibilità liquide per euro 70.445,00); omesso la consegna del motoveicolo Piaggio Liberty, targato CW2 1799, immatricolato l’11 gennaio 2006, acquistato in data 25 settembre 2013, intestato a 6 Emme; prestato in data 21 febbraio 2017 il consenso alla transazione della controversia pendente con il Consorzio La Fenice Trasporti, accettando a totale definizione la somma omnicomprensiva di euro 7.000,00, peraltro corrisposta mediante assegno bancario intestato direttamente ad Alessia Rossi, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa (sebbene 6 Emme vantasse un credito di euro 71.964,00, rendendo quindi impossibile il recupero della residua somma di euro 64.964,00); omesso la presentazione di dichiarazioni fiscali, maturando così un’esposizione debitoria di 6 Emme nei confronti dell'Erario e degli istituti previdenziali nella misura di euro 1.867.658,97, di cui euro 1.514.806,65 per sorte capitale e il residuo per sanzioni, interessi, diritti di notifica e spese; omesso di rilevare l’intervenuta causa di scioglimento della società, proseguendo l'attività di impresa nonostante l'azzeramento del capitale e aggravando così le perdite, da quantificarsi in un importo quantomeno pari all’esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e degli istituti previdenziali tra il 2012 ed il 2015, per oltre euro 1.600.000,00.
La società attrice ha rilevato, poi: di avere proposto ricorso al Tribunale di Roma per la propria dichiarazione di insolvenza e che, anteriormente all’introduzione del giudizio di primo grado, era stato proposto ricorso per sequestro conservativo ante causam, che era stato accolto; di avere, quindi, dato attuazione a tale provvedimento mediante richiesta di sequestro delle quote di proprietà della convenuta, aventi ad oggetto la partecipazione alle società Kuipu s.r.l., M&T Trasporti s.r.l., Edil Damo s.r.l., peraltro tutte amministrate da Alessia Rossi.
Parte attrice ha dedotto che il danno occorso era pari almeno Sez. I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Numero di raccolta generale 27893/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 all’esposizione debitoria maturata verso l'Erario e gli enti previdenziali, quantificata in euro 1.867.658,97, cui andava aggiunto l’importo di euro 71.964,00, oggetto di transazione.
La convenuta non si è costituita. Il Tribunale ha condannato l’evocata in giudizio al risarcimento del danno quantificato in euro 424.816,32, oltre rivalutazione e interessi. 2. ─ Alessia Rossi ha proposto appello, che la Corte di Roma ha respinto con sentenza del 21 dicembre 2023. In grande sintesi, il Giudice distrettuale ha accertato che l’istaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta nel giudizio di primo grado era rituale. 3. ― La medesima Rossi ha quindi proposto ricorso per cassazione facendo valere un solo motivo di impugnazione: al ricorso ha resistito 6 Emme soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c.. Deduce che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario non darebbe contezza alcuna delle ricerche effettuate in ordine al nuovo domicilio di essa istante, «la quale è rimasta ignara dell’intero procedimento di primo grado, vedendo violato il proprio diritto di difesa». 2.
― La proposta ha il tenore che segue. « 1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela inammissibile per palese novità della questione ivi prospettata. «1.1. Invero, secondo la pressoché costante giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024; Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Sez. I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Numero di raccolta generale 27893/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). «1.2. In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere ― nella specie rimasto assolutamente inadempiuto (risultando anzi il contrario dal tenore letterale della sentenza impugnata laddove si è puntualizzato che, in primo grado, dichiarata la nullità della notificazione della citazione eseguita, nei confronti della Rossi, tramite PEC ne era stata disposta la rinnovazione, poi effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e che ‘parte appellante non svolge alcuna censura con riguardo a tale notificazione, ma esclusivamente con riguardo a quella a mezzo PEC ritenuta nulla dal giudice istruttore e rinnovata’) ― di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr.
Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). «1.3. Tanto esime, dunque, dal rimarcare che, nella specie, per come riferito nello stesso ricorso, l’ufficiale giudiziario aveva dato conto, nel luogo di ultima residenza nota della Rossi, dell’esito delle compiute, Sez.
I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 5 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Numero di raccolta generale 27893/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 effettive ricerche di quest’ultima, ivi non rinvenuta». 2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. Nella memoria la ricorrente contesta assuma rilievo, ai fini dello scrutinio del motivo, la circostanza per cui in appello non si fece questione dell’ammissibilità della notifica ex art. 143 c.p.c.: si deduce che quando si denuncia un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale e può direttamente esaminare gli atti ritualmente prodotti.
Va tuttavia osservato che le nullità della sentenza si convertono in mezzi di gravame, giusta l’art. 161 c.p.c., onde il vizio denunciato andava censurato con l’appello: in mancanza, sul punto della validità dell’atto processuale consistente nella notifica ex art. 143 c.p.c., di cui qui si discorre, è evidentemente caduto il giudicato interno. 3. ― Il ricorso è dunque da dichiarare inammissibile. 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento delle ulteriori somme di euro 7.500,00 nei confronti della parte controricorrente e di euro 2.500,00 nei confronti della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, facente capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Sez. I – RG 3140/2024 camera di consiglio 1.10.2025 6 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 3140/2024 Numero sezionale 3275/2025 Num