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Ordinanza — n. 27888/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to contest the specific ratio decidendi of the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27888/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Accetta inadmissible, ordering him to pay the opposing party's legal costs. Accetta challenged a second-instance judgment that rejected his opposition to a default judgment regarding a debt of over €6.7 million owed by a securitization company. The Court ruled that the appellant failed to specifically contest the reasoning (ratio decidendi) upon which the lower court based its decision, rendering the appeal procedurally defective under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 4 c.p.c.; In a cassation appeal, the specific ratio decidendi of the challenged judgment must be contested; generic or irrelevant grievances are assimilated to a failure to state reasons, leading to inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility ratio decidendi contestation failure to state reasons default judgment opposition securitization debt recovery procedural defect appeal legal costs allocation sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 4 c.p.c.
19989) e che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (Cass.
Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
Art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n.
art. 380-bis c.p
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..
artt. 1260 c.c
e la violazione degli artt. 1260 c.c.
art. 1945 c.c
e 1264 c.c., oltre che l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia; «il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1945 c.c., la Sez.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 agosto 2017, n. 19989
Cass. 9 aprile 2024, n. 9450
4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass.
Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass.
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass.
Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695
20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)».
Cass. 5 novembre 2020, n. 24798
Cass. 2 marzo 2016, n. 4116
Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4820 R.G. anno 2024 proposto da: Accetta Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Di Gravio; ricorrente contro Fino 1 Securitisation s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Maione; controricorrente avverso la sentenza n. 6248/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma il 2 ottobre 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 1 F i r m a t o D a :

E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 1. ─ Salvatore Accetta ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli è stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore di P.E.S. – Pubblicità Esterna Speciale s.r.l., la somma di euro 6.732.535,93, oltre interessi e spese. Il debito dell’obbligata principale era rappresentato dal saldo passivo del conto anticipi su fatture n. 000030015240 intrattenuto da PES presso una filiale di Unicredit s.p.a., dal saldo debitore del conto corrente n. 000002640203 intrattenuto dalla PES presso una filiale di Cassa di Risparmio di Torino s.p.a. e da quanto dovuto a titolo di rimborso dei finanziamenti nn. 921001653129 e 4064341 concessi da Unicredit Corporate Banking S.p.A. a PES. 2.

― L ’opposizione è stata respinta e il successivo appello proposto da Accetta, in cui, a mezzo della procuratrice doBank s.p.a., si è costituita Fino 1 Securitisation s.r.l., quale cessionaria del credito controverso, è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 2 ottobre 2023. 3. ─ Quest’ultima decisione della Corte di appello di Roma è stata impugnata per cassazione dallo stesso Accetta. Il ricorso è articolato in due motivi ed è resistito, con controricorso, da Fino 1 Securitisation s.r.l.. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..

A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — La proposta ha il tenore che segue. «[I]l primo motivo oppone la violazione dell’art. 58 t.u.b. e la violazione degli artt. 1260 c.c. e 1264 c.c., oltre che l’omessa, apparente e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia; «il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 1945 c.c., la Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 violazione dell’art. 58, comma 3, t.u.b., la violazione dell’art. 2 della l. n. 287/1990, l’omesso esame di un punto determinante della controversia e la nullità della fideiussione azionata; «il ricorso è inammissibile; «la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto non rispondente a quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c.: nel dispositivo di sentenza la statuizione è, per la verità, di rigetto, ma il contenuto della motivazione non lascia adito ad alcun dubbio al riguardo, perché essa si apre con la locuzione ‘L’appello proposto da Salvatore Accetta deve essere dichiarato inammissibile in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis’ e si chiude con analoga proposizione:

‘In conclusione, l’appello proposto dal Salvatore Accetta avverso la sentenza n. 10522/2018 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 24 maggio 2018 deve essere dichiarato inammissibile’; «il ricorrente deduce che Fino 1 Securitisation non avrebbe provato di essere subentrata nella titolarità del credito fatto valere in giudizio e che la fideiussione da lui prestata risulterebbe essere nulla, con riferimento ad alcune clausole, in considerazione dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005, secondo cui ‘gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990’;

«a fronte, tuttavia, di un atto inidoneo a introdurre il giudizio di gravame, la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare alcuna sentenza di riforma della pronuncia con cui il Giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Accetta; «era dunque necessario aggredire la ratio decidendi posta a fondamento di detta statuizione: Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 3 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 «è da rammentare, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989) e che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695)». 2.

― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che in appello non venne constatata la qualità, in capo a Fino 1 Securitisation, di successore nel diritto controverso e che la parte che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, ma sempre che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5 novembre 2020, n. 24798;

Cass. 2 marzo 2016, n. 4116). 3, ― Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al Sez. I – RG 4820/2024 camera di consiglio 1.10.2025 4 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 4820/2024 Numero sezionale 3276/2025 Numero di raccolta generale 27888/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 pagamento delle ulteriori somme di euro 17.000,00 nei confronti della parte controricorrente e di euro 2.500,00 nei confronti della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, facente capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dov