Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Aziz John, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Melanie Nanni, sought dismissal and cost allocation. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver of the appeal under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9514/2025 R.G. proposto da: AZIZ JOHN, rappresentato e difeso dall'avvocato CONTUCCI LORENZO (CNTLNZ66E16H501Y) -ricorrente- contro NANNI MELANIE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPOI MICHELE ANGELO (LPUMHL67D19H501Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.124/2025 depositata il 17/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 9514/2025 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 27860/2025 Data pubblicazione 20/10/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/10/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 9514/2025 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 27860/2025 Data pubblicazione 20/10/2025