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Ordinanza — n. 27816/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows appeal against appellate court for failure to order appellant to produce missing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27816/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Banca Monte dei Paschi di Siena's appeal against the Florence Court of Appeal's decision. The lower court had dismissed the bank's claim because it failed to deposit the case file containing documents essential to verify the guarantee's scope. The court ruled that the appellant bears the burden to produce or obtain copies of documents supporting their appeal, regardless of their role in the first instance. Consequently, the appellate court erred by not ordering the bank to retrieve these documents, leading to the cassation of the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 76 disp. att. c.p.c.; The appellant in an appeal must produce or obtain copies of documents relied upon for the appeal, bearing the consequences if the opposing party's file contains favorable evidence not produced by them.

Parole chiave

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appellate procedure burden of proof case file production evidence disclosure guarantee validity cassation review documentary evidence revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
RITENUTO CHE L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento, a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata.
Art. 76 disp. att. c.p.c.
E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp.
art. 76 disp. att. c.p
E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp.
art. 76 disp. att. cod. proc. civ
E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11797/2016
e di produrli in sede di gravame (Cass., n. 11797/2016; 21557/2018 ; n.
Cass., n. 21557/2018
Cass., n. 40606/2021
Cass. Sez. Un. n. 28498 del 2005
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20269/2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.,in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dagli a vv. ti Tommaso N idiaci , C aterina Rinaldi e Massimo Luconiper procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- RICCHETTI NICOLA, rappres. e difeso dall’avv. Alvaro Spizzichino, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 75/2021 , deposit ata in data 15.1.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29 .9 . 2025 dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Nicola Ricchetti proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze, per la somma di euro 240.000,00 a favore di Banca MPS s.p.a. in ragione della fideiussione prestata a garanzia del rapporto di conto corrente acceso dalla Flora Firenze s . p . a . , dichiarata fallita il 16.9.2015, eccependo che la fideiussione riguardasse un diverso rapporto di c onto corrente, che non aveva saldo passivo. Con sentenza del 25.1.18, il Tribunale rigettava la domanda, confermando il decreto opposto, rilevando che la garanzia aveva ad oggetto sia il c onto correnteoggetto del ricorso monitorio, sia l’altro eccepito dall’opponente.

Ricchetti proponeva appello, formulando quale motivo la stessa ragione posta a sostegno dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Con sentenza del 15.1.2021 la Corte territoriale accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto opposto , rigettando la domanda della MPS, osservando che: la banca appellata non aveva depositato in secondo gradoil fascicolo con i documenti prodotti in primo grado, per cui non era possibile verificare quale fosse l’oggetto della fideiussione oggetto di causa e il rapporto debitorio principale di riferimento; tale omissione era da ritenere volontaria, atteso che l’appellata si era riservata consapevolmente la produzione documentale, senza poi effettuarla; non sussisteva alcun obbligo di ricerca dei documenti, data la volontaria suddetta omissione.

Banca MPS s.p.a.ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con unico motivo, illustrato damemoria. Nicola Ricchetti resiste con controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che non fosse possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento, a causa del mancato deposito del fascicolo di parte appellata. Al riguardo, la banca ricorrente si duole che la Corte territorialenon abbia fatto corretta applicazione del principio della distribuzione dell’onere della prova, considerando che sarebbe stato onere dell’appellante produrre, o ripristinare, in appello- se già prodotti in primo grado - i documenti sui quali si fonda va l’impugnazione, con la conseguenza che lo stesso appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte nel caso in cui esso contenga documenti a lui favorevoli, non prodotti in copia, e che il giudice d’appello non aveva dunque avuto la possibilità di esaminare.

Il ricorso èfondato. Al riguardo, per un corretta disamina della questione di diritto in questione, va premesso che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado, sicché ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass., n. 11797/2016; 21557/2018 ; n. 40606/2021).

E’ pertantoonere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perchè questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (Cass Sez.

Un. n. 28498 del 2005 e successive conformi). In virtù del principio dettato dalla citata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’appellante aveva l’onere di produrre in appello i documenti sui quali aveva fondato l’atto d’impugnazione, anche mediante copia acquisita a norma dell’art. 76 disp. att. cpc. Ne consegue l’errore di diritto della Corte territoriale che non ha fatto applicazione del predetto principio di diritto. Per quanto esposto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudiz