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Ordinanza — n. 27595/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction request regarding litigation costs allocation after cassation remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27595/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the foreign national's request to correct a material error in a previous order concerning litigation costs. The applicant argued that the losing party should pay the costs to their lawyer, but the Court found no factual discrepancy between the decision's intent and its written representation. Consequently, the Court ruled that the remitting judge retains full authority to determine the final cost allocation based on the overall case outcome.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A material error correction request is dismissed when the alleged discrepancy is merely a matter of interpretation regarding cost allocation, as the remitting judge retains discretion to decide the final burden of costs based on the global result of the proceedings.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation cassation remand loser pays principle procedural error dismissal correzione di errore materiale errore amministrativo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie tale errore non ricorre e l’istanza va disattesa.
Cass. n. 16645/2025
Cass. n. 15506/2018
Cass. n. 28698/2019
n.15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass.
Cass. n. 20289/2015
28698/2019; Cass. n. 20289/2015).
Cass. Sez. U. n. 29432/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale tra le parti KOUTOUDIO OUSMANE, elettivamente domiciliato in GALLARATE VIA G.B. TROMBINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato VIGLIOTTI DANIELA (VGLDNL73C59A290Q) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -già ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VARESE, in persona del Prefetto p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis.

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9789/2025depositata il 14/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con ordinanza n. 9789/2025 questa Corte ha accolto il ricorso proposto da Koutoudio Ousmane, proveniente dal Senegal, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Varese depositata in data 29 marzo 2023, che aveva respinto opposizione al decreto di espulsione n.438 emesso dal locale Prefetto in data 14 novembre 2022 proposta dal cittadino straniero.

La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e disposto il rinvio della causa al Giudice di pace di Varese in persona di diverso magistrato per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità. Il cittadino straniero ha proposto istanza per “correzione di errore materiale” deducendo che, in applicazione del principio della soccombenza l’Amministrazione intimata avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e che nell’ordinanza impugnata non è stato indicato specificamente né che l’Amministrazione resistente in quanto soccombente doveva essere condannata al pagamento delle spese legali del giudizio di cassazione, né, in ogni caso, che detta condanna doveva essere disposta in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ha, quindi, assunto che l’ordinanza era affetta da errore materiale e ha chiesto che venisse emendata mediante nel seguente modo «nel P.Q.M l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Varese in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità”, voglia aggiungere “a carico di parte Resistente, da distrarsi in favore del procuratore del Ricorrente, Avv. Daniela Vigliotti, dichiaratosi antistatario”, o altra espressione equivalente.». 2.-L’istanza di correzione va disattesa perché non ricorre, nel caso di specie, alcun errore materiale.

Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica» (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie tale errore non ricorre e l’istanza va disattesa. Secondo principi consolidati, quando la causa – a seguito di cassazione con rinvio - è rimessa al giudice del rinvio per le spese processuali anche del giudizio di legittimità, spetta, appunto, al giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Invero, il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 16645/2025; Cass. n.15506/2018; Cass. n. 28698/2019; Cass. n. 20289/2015). Ne consegue che, in un caso come il presente di accoglimento del ricorso originario dell’odierno istante con cassazione e rinvio anche per le spese di legittimità, è rimessa al giudice del rinvio, all’esito del giudizio di sua competenza e tenuto conto dell’esito globale del giudizio, la decisione sia in merito alla individuazione della parte soccombente tenuta a sopportare le spese di giudizio, sia in ordine alla liquidazione: ne consegue che, nel caso di specie , non ricorre alcun errore materiale.

Va aggiunto, per mera completezza, che l’istanza risulta carente sul piano della specificità poiché nessuna documentazione è allegata a dimostrazione che l’avvocato, in occasione del ricorso originario, si sia dichiarato antistatario. Nulla va disposto sulle spese processuali del presente procedimento. Come di recente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391 bis c.p.c. – avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo – non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass.

Sez. U. n. 29432/2024).

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso