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Ordinanza — n. 27567/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal of claims by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27567/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following a joint withdrawal of claims by the appellant and the primary respondent. Although the third respondent, RFI, did not formally adhere to the withdrawal, the court ruled that this did not prevent the termination of the proceedings. Consequently, the judgment was issued to close the case without addressing the specific merits or doubling litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002: The extinction of proceedings due to mutual withdrawal of claims by all parties involved, even if one party fails to formally adhere, results in the termination of the case without the need to adjudicate the merits or apply cost-doubling rules.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings joint renunciation of appeal litigation cost allocation non-adherence to withdrawal termination of civil suit Cassation procedure indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n° 115 del 2002
Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo uni- ficato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1 comma 17 della legge n° 228 del 2012
Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo uni- ficato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 2391del ruolo generale dell ' anno 2020 , proposto da Agricola Luigi Defendi s.s. (P.IVA 02674050162) con sede in Ca- ravaggio (BG), frazione Vidalengo, alla Via Francesca n. 82, in per- sona del legale rappresentante pro tempore signor Giovanni Manri- co Defendi, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro dagli Avv.ti Paolo Bonomi c.f. BNM PLA 63E10 A794K (pec: paolo.bonomi@bergarno.pecavvocati.it, fax 035.4131731) con studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41 e dall'avv.

Alessio Petretti c.f. PTR LSS 55M25 H50lM (pec: alessiope- tretti@ordineavvocatiroma.org, fax 06.3211683) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via degli Sci- pioni n. 268/a. Ricorrentee Controricorrente contro Consorzio Cepav due – Consorzio Eni per l ' Alta Velocità , con sede in Viale De Gasperi, n. 16, San Donato Milanese (Ml), partita IVA 10427570154, iscritto al REA di Milano al n. 1371043, in per- sona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. Franco Lombardi (c.f: LMB FNC 58C17 G388X), rappresentato e di- feso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. Stefano Grassi (c.f.:

GRS SFN 45T05 D612X; pec: stefanograssi@pec.ordineavvocati- firenze.it; fax: 055/2657484), Jacopo Sanalitro (c.f.: SNL JCP 69H18 D612N; pec: jacoposanalitro@pec.ordineavvocatifirenze.it; fax: 055/461333) del Foro di Firenze e Luigi V. Damone (c.f.: DMN LVL 68B14 I158G; pec: studiolegaledamone@pec.it; fax: 0882/ 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza Barberini, 12, come da mandato in calce al controricorso con ricorso incidentale. Controricorrentee Ricorrente incidentale nonché contro RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., C.F. 01585570581, in per- sona dell'avv.

Vincenzo Sica, il quale agisce in virtù dei poteri con- feritigli con procura autenticata per atto Notaio Paolo Castellini di Roma rep. n. 77986, rag. n. 19575 del 16.3.2012, con sede in Ro- ma, Piazzale della Croce Rossa n. 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Luigi Medugno (C.F. MDG LGU 47S03 H501H, pec: luigi.medugno@pec.it) e Clau- dia Molino (C.F. MLN CLD 62M48 H501G, pec: claudia.molino@ pec.it), presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via Pa- nama n. 58 (Tel. 068840832; fax. 068844924).

Controricorrente nonché contro Italferr s.p.a. Intimata avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia n° 1761 deposi- tata il 4 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: Con atto congiunto del 27 maggio 2025 Agricola Luigi Defendi s.s. e Consorzio Cepav due –Consorzio Eni per l' Alta Velocità han- no – rispettivamente – rinunciato al ricorso principale ed a quello incidentale ed hanno accettato le rispettive rinunce. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti.

La mancata adesione di RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. non impedisce l'estinzione del giudizio. Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo uni- ficato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leg- ge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Dà atto che non sussisto- no i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del co