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Decreto — n. 27487/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27487/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27487/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5557/2025 R.G. proposto da : DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n. 41, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Severino Nappi (NPPSRN65D15F839K) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro ALBRIGHI SANDRO, elettivamente domiciliato in Milano, alla Piazzetta Della Guastalla n. 1, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Walter Voltan (VLTWTR61M31F205S) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- SOCIETÀ IMMOBILIARE ROCCIAMELONE DI ALBRIGHI SANDRO E C.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27487/2025 — snciv · Corte di Cassazione: S.N.C. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO , n. 2380/2024,depositata il 06/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che la ricorrente, con atto del 22 settembre 2025, ha espressamente dichiarato di aderire al contenuto di detta proposta; rilevato che il controricorrente, con atto del 12/13 ottobre 2025, ha espressamente dichiarato di «accettare, […], l'adesione alla proposta di definizione anticipata formulata dalla ricorrente Deutsche Bank Mutui S.p.A., ai fini della declaratoria di estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.»; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5557/2025 R.G. proposto da : DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Toledo n. 41, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Prof. Severino Nappi (NPPSRN65D15F839K) che l a rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro ALBRIGHI SANDRO, elettivamente domiciliato in Milano, alla Piazzetta Della Guastalla n. 1, DOM.DIG., presso lo studio dell’Avvocato Walter Voltan (VLTWTR61M31F205S) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- SOCIETÀ IMMOBILIARE ROCCIAMELONE DI ALBRIGHI SANDRO E C.

S.N.C. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO , n. 2380/2024,depositata il 06/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che la ricorrente, con atto del 22 settembre 2025, ha espressamente dichiarato di aderire al contenuto di detta proposta; rilevato che il controricorrente, con atto del 12/13 ottobre 2025, ha espressamente dichiarato di «accettare, […], l'adesione alla proposta di definizione anticipata formulata dalla ricorrente Deutsche Bank Mutui S.p.A., ai fini della declaratoria di estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 cod. proc. civ.»; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto, infine, che, stante la descritta dichiarazione della parte controricorrente, le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Roma,