Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, New Fleur S.R.L., did not act to preserve the case against the respondent, Aqualis S.R.L., despite the procedural deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 638/2025 R.G. proposto da: NEW FLEUR S.R.L., elettivamente domiciliata in PARMA STRADA DELLA REPUBBLICA, 41, presso lo studio dell’avvocato PELIZZONI FABRIZIO (PLZFRZ52B01I763Y) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AQUALIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, elettivamente domiciliata in MANTOVA VIA PIETRO NENNI N. 6/B, presso lo studio dell’avvocato SILOCCHI CLAUDIO (SLCCLD64H29E089A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI MANTOVA n.1409/2024 depositato il 22/11/2024 all’esito del proc.to n. 1050/2024 RG.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 638/2025 Numero sezionale 680/2025 Numero di raccolta generale 27485/2025 Data pubblicazione 15/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 638/2025 Numero sezionale 680/2025 Numero di raccolta generale 27485/2025 Data pubblicazione 15/10/2025