Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of all parties' claims under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following a mutual withdrawal of claims by all parties involved. The appellant, Erica Pagliai, initially filed an appeal against a lower court judgment but subsequently renounced her request and the associated procedural acts. Both opposing parties, including the heirs of Mario Oberto and Elio Fedele Pozzo, accepted this withdrawal and reciprocally abandoned their incidental appeals, leading to the case's termination without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The mutual withdrawal of the main appeal and all incidental appeals by all parties constitutes an integral extinction of the litigation, obviating the need for a formal decision on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30210/2021r.g. proposto da: PAGLIAI ERICA, rappresentatae difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Francesco Ruffino, Francesco Galluzzo, Giuseppe Piccinie Lucio Nicastro, con cui elettivamente domicilia presso lo s tudio di quest’ultimo in Roma, alla via Sardegnan. 38 . - r icorrent e - contro DE ANGELIS LORENZO e CAROLA ADELIA , nonché BETTAGLIO LUCINA, OBERTO ALESSANDRA ed OBERTO SABINA , queste ultime tre quali successori a titolo universale di Mario Oberto, deceduto nel corso del giudizio, tutti rappresentati e difesi, giusta procurespecial i allegat e in atti , dagli Avvocati Enrico Erasmo Bonavera e Leonardo Di Brina, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via in Arcione n. 71. - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali - POZZO MARIA VITTORIA e POZZO EMMANUELE MARIA, quali eredi di Elio Fedele Pozzo, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv ocato Arturo Bava, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Genova, allavia Assarotti n. 7. - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza, n. cron. 1023 /20 2 1 , del la CORTE DI APPELLO DI GENOVAdepositata in data 08/010/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025dal Consigliere dott.
Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Erica Pagliaiha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova del 15 settembre / 8 ottobre 202 1 , n. 1023 , affidandosi asei motiv i . Si sonocostituiti, con separati controricorsi, Anna Baccelli (poi deceduta) Maria Vittoria Pozzo ed Emmanuele Maria Pozzo, quali eredi di Elio Fedele Pozzo, nonché Lorenzo De Angelis, Mario Oberto (poi deceduto) ed Adelia Carola. Entrambe le parti controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, rispettivamente con quattro e due motivi. CONSIDERATO CHE 1.
Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, la Pagliai ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. p roc. c iv ., a l proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento , con compensazione integrale delle spese del giudizio. Entrambe le parti controricorrenti hanno accettato tale rinuncia, a loro volta rinunciando ai rispettivi ricorsi incidentali. La Pagliai ha accettato tali rinunce. RITENUTO CHE 1. S ussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti (rinunce a l ricorso principale ed a quelli incidentali, ed adesioniad esse) si rivelano idonei a determinare l'estinzione integrale di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
2. Stante la ritenuta legittimitàdelle menzionat e rinunc e , è inapplicabil e l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 18671 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Su