Cassation court dismisses appeal as litigation was withdrawn with cost compensation by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellants formally withdrew their lawsuit on May 13, 2021. The underlying dispute involved claims of usurious interest rates and credit line nullity against a bank and guarantors, which the lower courts had previously ruled against the appellants. Since the withdrawal was accepted with mutual compensation of legal costs, the procedural judgment became final without a substantive review of the usury claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 1656 c.c.: When a party withdraws the appeal with compensation of costs, the judgment is extinguished and the court declares the litigation terminated without examining the merits of the usury or credit line arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2544/2021proposto da: TECNODENTAL s.r.l.; ARGOR s.r.l., in persona dei rispettivi legalirappres. p.t.,; MUCCHI LIVIA; MUCCHI SILVIA; rappresentat i e difes i dall’avv. Marina Flocco, per procura speciale in atti; -ricorrenti– -contro- FINO 2 SECURITISATION s.r.l., in persona del legale rappres. p.t- e per essa DOVALUE s.p.a.- rappresentata e dife sa d all’avv. Gabriele Nuzzaci , per procura speciale in atti; -controricorrente- UNICREDITs.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza n. 5410/2020 , de lla Corte d’appello di Roma , depositata in data 3.11.2020; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 29/09/2025dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto notificato il15 ottobre 2019 TECNODENTAL s.r.L, ARGOR s.r.l., Livia eSilvia Mucchi appellarono la sentenza emessa il 5.8.2019 con la quale ilTribunale di Roma, nel definire la causa da loro promossa nei confronti della Unicredit s.p.a., aveva accolto parzialmente la domanda, accertando lanullità delle pattuizioni di interessi usurari in relazione all'originaria linea dicredito per elasticità di cassa, nonché la nullità della pattuizione delle commissioni di massimoscoperto nei limiti in cui erano state applicate sugli utilizzi dell'affidamento extra-fido,ovvero conteggiate sulla punta massima di utilizzo verificatasi nel trimestre, nella misura massimatrimestrale, e in accoglimento della domanda di pagamento svolta in via riconvenzionale dall'istituto di credito, aveva condannato la TecnodentaL s.r.l. quale titolare dei rapportibancari, la Argor s.r.l., Livia e Silvia Mucchi, quali fideiussori, al pagamento insolido in favore della Fino 2 Securitisation s.r.l. (cessionaria dell'originario credito di Unicredits.p.a) della somma di € 24.708,89 oltre interessi dalla domanda al saldo, con la conseguente condanna della convenuta e della cessionaria FINO 2 Securitisation a corre ggere nella quantità accertata le relative segnalazioni alla Centrale Rischi dei nominativi delle debitrici.
Con sentenza del 3.11.2020, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello delle due società e dei fideiussori, confermando la motivazione del Tribunale. TecnodentaL s.r.l., Argor s.r.l., Livia e Silvia Mucchi,ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con quattro motivi, illustrati da memoria. FINO 2 Securitisation s.r.l.resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc e 112 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello ritenuto che la linea di credito per elasticità di cassa fosse cessata per volontà della banca, non essendo invece mai stata revocata.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1815, cc, 112 e 116, cpc, nonché omesso esame di fatti decisivi, per aver la Corte d’appello escluso la violazioni della normativa antiusura conte n ute nell’estensione della linea di credito concessa il 6.8.2008. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 2697, 1815, cc, 112 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello esaminato la domanda risarcitoria relativa all’illegittima segnalazione alla Centrale-Rischi. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 92 cpc e dei D.M. 55/14 e 37/18, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte territoriale condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, pur in presenza di reciproca soccombenza e in difformitàdai parametri delle tabelle forensi.
Il ricorso è stato oggetto di rinunzia da parte dei ricorrenti con atto del 13.5.2021, con compensazione delle spese, accettato dall a FINO 2 Securitisation s.r.l. Pertanto, a norma dell’art. 390 cpc, il giudizio è estinto. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudi