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Ordinanza — n. 27473/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on financial information breach, citing procedural inadmissibility and discretionary cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Dal Bosco family against a lower court ruling that ordered the bank to compensate them for financial damages. The plaintiffs argued the bank's employees provided false information regarding Lehman Brothers bonds, while the bank contended the lower court's decision on cost allocation was within its discretionary power. The court dismissed the appeal because the arguments failed to specify how tariff violations occurred and because the compensation ratio falls under the trial judge's discretion, not the cassation court's review.

Regesto Legislator

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Art. 395 c.p.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: The cassation court cannot review the discretionary allocation of litigation costs or find factual errors regarding tariff violations without specific evidence, as cost proportionality is a matter for the judge of first instance.

Parole chiave

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litigation cost allocation discretionary power judge procedural inadmissibility financial information breach cassation review limits informazione erronea obbligo di notifica in borsa obblighi precontrattuali d'informazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395 c.p.c.
16 di 18 punto –errore di fatto da dedurre con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. Inammissibile, perché non esplica adeguatamente in che misura sarebbero state violate le tariffe nella liquidazione delle spese di appello.
Art. 92, comma 2 c.p.c.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2697 c.c
Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Si censura la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, per una violazione: • dei principi sull’onere della prova (art. 2697 c.c.
art. 2727 c.c
art. 2729 c.c
2727 c.c., laddove sussisterebbe prova positiva del fatto che invece gli obblighi informativi erano stati regolarmente assolti; − avrebbe ulteriormente dedotto da tale erronea affermazione anche an, quantum e nesso causale di un danno in capo agli odierni controricorrenti, in tal modo violando l’art. 2729 c.c.
art. 113 c.p
2 e 4, comma 2, in relazione all’art. 113 c.p.c.; - art.
art. 366 c.p
Inammissibile, per inadeguato rispetto del la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso non riproduce adeguatamente la decisione di prime curené evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto evidenziare una diversità tra le posizioni delle ricorrenti incidentali.
art. 395 c.p
16 di 18 punto –errore di fatto da dedurre con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021
Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25736/2021R.G. proposto BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in PADOVA VIA MARGHERA N. 43, presso lo studio dell’avvocato MARCHIORI MARIA CHIARA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoGENTILE ENRICO –ricorrente – contro DAL BOSCO DANIELE, DAL BOSCO FIORAVANTE, DAL BOSCO RINA ALBINA, DAL BOSCO PALMA TERESA, elettivamente Oggetto: Intermediazione finanziaria – Acquisto obbligazioni Lehman Brothers – Inserimento lista “Basso rischio” del Consorzio “Patti Chiari” – Obblighi contrattuali di informazione –Contenuto -Inadempimento R.G.N. 25736/2021 Ud. 29/09/2025CC Sez.

S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 2 di 18 domiciliati in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GAETANOche li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORESTI ENRICO –controricorrenti – nonché contro VIVIANI ELISA, MILANI LARA, elettivamente domiciliate in VERONA, presso lo studio dell’avvocato RIGOLI AGOSTINO che le rappresenta e difende unitamente all’avvocatoROSSATO LAURA –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1931/2021 depositata il 09/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1931/2021, pubblicata in data 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Venezia, nel regolare contraddittorio con gli appellati BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., da una parte, e LARA MILANI ed ELISA VIVIANI, dall’altra, ha parzialmente accolto l’appello proposto da DANIELE DAL BOSCO, RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO, PALMA TERESA DAL BOSCO avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 982/2016 e, per l’effetto e per quanto ancora rileva nella presente sede, ha: − condannato BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. al risarcimento dei danni in favore di DANIELE DAL BOSCO, RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO, PALMA TERESA DAL BOSCO; Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 3 di 18 − condannato DANIELE DAL BOSCO, RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO, PALMA TERESA DAL BOSCO in solido a rifondere in favore di LARA MILANI ed ELISA VIVIANI sia l’integralità delle spese di lite di primo grado sia metà delle spese del grado di appello, compensando la residua metà.

2. DANIELE DAL BOSCO, RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO, PALMA TERESA DAL BOSCO avevano adito il Tribunale di Verona con tre distinti atti di citazione, sostenendo di essere stati indotti con false informazioni da LARA MILANI ed ELISA VIVIANI – funzionarie di Banca Agricola Mantovana (poi incorporata in Banca Antonveneta S.p.a., a propria volta incorporata in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.) – ad acquistare nel febbraio 2008 titoli obbligazionari Lehman Brothers , sull’assicurazione che tale prodotto finanziario non avrebbe avuto collegamenti con il mercato finanziario statunitense; sarebbe stato privo di rischi di investimento; avrebbe riconosciuto un tasso fisso del 5,88% netto, pagabile con cedole annuali e rimborso alla scadenza del capitale investito; era elencato nella lista delle cd.

“Obbligazioni basso rischio basso rendimento” stipulata dal Consorzio tra banche denominato “Patti Chiari”, a cui la Banca aderiva. Avevano ulteriormente dedotto che nell’aprile 2008, l'obbligazione Lehman Brothersacquistata era stata esclusa ed eliminata dall'elenco “obbligazioni b asso rischio basso rendimento” in ragione della variazione di rischio subita dal titolo e del forte ribasso di prezzo, senza che gli attori medesimi ricevessero alcuna tempestiva informazione, mentre il valore delle obbligazioni era ulteriormente sceso sino all’accesso di Lehman Brothers Holding Inc. al la procedura di cui al Chapter 11dello US Bankruptcy Code in data 15 settembre 2008.

Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 4 di 18 Avevano quindi chiesto l’accertamento dell’invalidità delle operazioni di investimento per difetto di forma scritta, ovvero il loro annullamento per dolo o per errore, con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione del capitale investito, nonché, in via subordinata, la condanna di Banca Antonveneta S.p.a. al risarcimento del danno arrecato con l’inadempimento dei sopra dedotti obblighi informativi e di valutazione della adeguatezza, sia sotto il profilo soggettivo, oggettivo e dimensionale, dell’investimento.

Costituitisi in tutti e tre i giudizi sia Banca Antonveneta S.p.a. (incorporata in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. nelle more del giudizio) sia LARA MILANI ed ELISA VIVIANI, in tutti i casi chiedendo il rigetto delle avverse domande e riuniti i giudizi, il Tribunale di Verona aveva integralmente respinto le domande.

3. La Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il quale gli odierni controricorrenti censuravano la decisione di prime cure nella parte in cui la stessa aveva escluso la violazione, da parte della Banca e delle sue funzionarie, degli obblighi informativi e di diligenza all’atto della proposta di acquisto delle obbligazioni, escludendo altresì che fosse ravvisabile una ipotesi di errore rilevante ai fini dell’annullamento. La Corte, d’appello, invece, ha ritenuto fondato il motivo di doglianza con il quale venivano reiterate le deduzioni in ordine all'inadempimento dell’obbligo di informare gli investitori della variazione di rischio del titolo e della sua uscita dall'elenco di obbligazioni a basso rischio del Consorzio Patti Chiari, avvenuta in data 1° aprile 2008.

La Corte territoriale ha puntualizzato preliminarmente che in capo alla Banca non sussisteva un obbligo legale di informare i clienti dell’andamento del loro investimento - operando nella specie un mero Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 5 di 18 rapporto di negoziazione e non di gestione titoli – ma che per contro sussisteva un obbligo di natura negoziale, in virtù dell’adesione della Banca al Consorzio Patti Chiari - il cui Regolamento prevedeva sia che “...le banche che aderiscono a questa iniziativa Patti Chiari si impegnano a fornire ai propri clienti una chiara informativa prima, durante e dopo le scelte d'investimento.

Prima perché gli operatori spiegano l'iniziativa allo sportello a tutti i clienti;durante, perché negli ordini d'acquisto di titoli obbligazionari è indicato esplicitamente se il titolo fa parte dell'Elenco; dopo, perché verrai informato su eventuali variazioni”; sia che, potendo il titolo stesso può uscire dall'Elenco, “Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca. Se invece l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente dall'area del basso rischio ad un livello di rischio significativo, verrai informato entro 2 giorni” – risultando poi tale obbligo anche da ciascuno degli ordini di acquisto, i quali recavano la clausola “N.B.

In base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una variazione significativa del livello dirischio”. Affermata, quindi, la sussistenza di un’obbligazione di fonte negoziale, la Corte d’appello ha rilevato che, dedotto da parte degli appellanti l’inadempimento di tale obbligazione, la Banca non aveva provato di avere adempiuto tempestivamente agli obblighi su di essa gravanti. Affermato l’inadempimento della Banca, la Corte territoriale ha riconosciuto agli appellanti il risarcimento dei danni, parametrandolo, tuttavia, non al valore di acquisto dei titoli –non essendo provato che gli appellanti non avrebbero effettivamente mai comprato i titoli in Sez.

S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 6 di 18 questione o li avrebbero rivenduti subito –bensì al valore alla data del 1° aprile 2008 –in quanto era da ritenere che, se tempestivamente ed adeguatamente informati, gli appellanti avrebbero ceduto subito i titoli medesimi –valore ridotto ulteriormente delle somme corrisposte dalla procedura liquidatoria di Lehman Brothers , nonché delle cedole percepite. Nel regolare le spese di lite, la Corte territoriale ha rideterminato l’ammontare delle spese riconosciute in primo grado a favore di LARA MILANI e ELISA VIVIANI nello stesso ammontare riconosciuto alla Banca, rilevando che tale determinazione aveva tenuto conto della mancata accettazione di una proposta conciliativa da parte degli attori rivelatasi invece ex post giustificata e che l’aumento dell’onorario del 60% in considerazione del numero di parti non aveva tenuto conto del fatto che RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO andavano considerati unica parte processuale, perché la loro posizione è prospettata come identica ed attiene agli stessi titoli.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Hanno proposto ricorso incidentale LARA MILANI ed ELISA VIVIANI Resistono con controricorso DANIELE DAL BOSCO, RINA ALBINA DAL BOSCO, FIORAVANTE DAL BOSCO, PALMA TERESA DAL BOSCO.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le partihanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a due motivi. Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 7 di 18 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2697 c.c.; 23, comma 6, D. Lgs. n. 58/1998; 2727 e 2729 c.c. Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Si censura la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, per una violazione: • dei principi sull’onere della prova (art. 2697 c.c. e 23, comma 6, d.lgs. 58/1998); • della disciplina sulla prova per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.).

Sotto il primo profilo, la Corte perviene ad affermare la violazione di un obbligo di informazione di fonte negoziale (derivante dall’adesione dell’intermediaria Banca Antonveneta al Consorzio PattiChiari), facendo una scorretta applicazione dei principi sull’onere della prova e della relativa regola di giudizio: anziché far gravare sui Clienti l’onere di provare la sussistenza dell’evento al ricorrere del quale, nella Guida/Regolamento Patti Chiari e negli ordini di acquisto sottoscritti, era previsto sorgesse l’obbligo informativo che si assume violato dalla Banca, pone in capo a quest’ultima un onere di prova negativa di tale evento, facendo di fatto discendere dal mancato assolvimento dell’onere la prova dell’evento e della conseguente esistenza dell’obbligo di informare.

Afferma, poi, la responsabilità di Banca MPS per la perdita sofferta dagli attori in relazione agli investimenti in titoli Lehman Brothers e procede alla quantificazione del danno risarcibile in base ad un ragionamento presuntivo, che si fonda su un’inammissibile presumptio de presumpto (per effetto della violazione dell’art. 2697 c.c.) e su un ragionamento palesemente illogico ed incoerente, pervenendo ad una presunzione giuridicamente non valida.”. Più nel dettaglio, il ricorso deduce che la Corte territoriale: Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 8 di 18 − avrebbe erroneamente gravato la stessa ricorrente dell’onere di provare che non vi era stata una variazione significativa del livello di rischio delle obbligazioni, laddove erano, semmai, gli odierni ricorrenti a dover provare tale variazione significativa, quale fatto costitutivo dell’obbligo della ricorrente di procedere a tempestiva segnalazione;

− avrebbe poi ritenuto sussistente, quale fatto noto, quella variazione significativa del livello di rischio delle obbligazioni che invece costituiva una mera ipotesi, così violando l’art. 2727 c.c., laddove sussisterebbe prova positiva del fatto che invece gli obblighi informativi erano stati regolarmente assolti; − avrebbe ulteriormente dedotto da tale erronea affermazione anche an, quantum e nesso causale di un danno in capo agli odierni controricorrenti, in tal modo violando l’art. 2729 c.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, primo comma, n. 4), c.p.c. per “omessa e/o apparente motivazione”.

Come sintetizzato dalla stessa ricorrente: “Il Giudice d’Appello fonda la propria decisione sulla supposta ricorrenza di un aumento significativo del livello di rischio che avrebbe condotto all’uscita del titolo Lehman Brothers dell’Elenco PattiChiari in data 1.04.2008, desumendone la responsabilità della Banca per la violazione di un obbligo di informazione previsto per tale ipotesi dalla Guida/Regolamento Patti Chiari e dagli ordini di acquisto, nonché il nesso di causalità rispetto al danno prodottosi con il default dell’emittente e, infine, la stessa quantificazione del danno risarcibile.

La motivazione del Giudice d’Appello non si sofferma in alcun modo ad esplicare quali ragioni l’abbiano indotto a ritenere sussistente il fatto Sez. S1- R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 9 di 18 su cui ha fondato la propria decisione, ovvero che il 1.4.2008 il titolo Lehman Brothers acquistato dai sig.ri Dal Bosco sia uscito dalla Lista PattiChiari per effetto di un incremento del rischio rilevante, che avrebbe portato l’investimento dall’area delbasso rischio ad un livello di rischio significativo, anziché di per [sic] un incremento del rischio modesto.

La decisione è, per tale motivo, inficiata da un vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, nel contempo, da una nullità, conseguente alla carenza di motivazione. Il Giudice d’appello non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li ha indicati senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/05/2021, n. 13143).”.

2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale deduce, testualmente, “Nullità della sentenza di appello ex -art. 360, comma 1, n.

3) per violazione e falsa applicazione del D.M. 10.3.2014, n. 55, artt. 2 e 4, comma 2, in relazione all’art. 113 c.p.c.; - art. 360, comma 1, n.

4) per illogica/insufficiente/apparente motivazione; - art. 360, comma 1, n.

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.”. Più nel dettaglio, il ricorso deduce che la Corte territoriale: − quanto alle spese del giudizio di primo grado, non si sarebbe limitata a ridurre la percentuale di aumento dei compensi per pluralità di parti – erroneamente ritenendo che le posizioni processuali delle due ricorrenti incidentali fossero sovrapponibili - ma avrebbe rideterminato complessivamente Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 10 di 18 i compensi, senza tenere conto della complessità dell’attività difensiva; − quanto alle spese del gravame, avrebbe liquidato le spese in modo difforme dai parametri applicabili, senza motivare la quantificazione in tal modo operate ed escludendo, erroneamente, che vi fosse stato deposito degli scritti difensivi conclusivi, oltre ad operare ingiustificatamente la compensazione parziale delle spese medesime.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Operando un corretto inquadramento della fattispecie, la Corte territoriale, nella propria decisione, ha evidenziato che in capo all’odierna ricorrenteera possibile ravvisare un obbligo di informare i clienti sull’andamento del loro investimento, obbligazioneavente fonte non legale - dal momento che nella specie l’odierna ricorrente era venuta ad operare nell’ambito di un mero rapporto di negoziazione e non di gestione titoli – bensì negoziale, in virtù dell’adesione della Banca medesima al Consorzio “Patti Chiari” e quindi al relativo Regolamento.

Come ricordato nella decisione impugnata, tale Regolamento prevedeva sia che “...le banche che aderiscono a questa iniziativa Patti Chiari si impegnano a fornire ai propri clienti una chiara informativa prima, durante e dopo le scelte d'investimento. Prima perché gli operatori spiegano l'iniziativa allo sportello a tutti i clienti; durante, perché negli ordini d'acquisto di titoli obbligazionari è indicato esplicitamente se il titolo fa parte dell'Elenco; dopo, perché verrai informato su eventuali variazioni”; sia che, potendo il titolo stesso uscire dall'Elenco, “Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca.

Se invece Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 11 di 18 l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente dall'area del basso rischio ad un livello di rischio significativo, verrai informato entro 2 giorni”. Orbene, questa Corte ha già esaminato in passato la valenza giuridica delle previsioni del Regolamento del Consorzio “Patti Chiari”, evidenziando la specifica rilevanza che le stesse rivestono per l’investitore, dal momento che le stesse determinano l’insorgere di “uno specifico vincolo pattizio” che risponde all’altrettanto specifico interesse dell’investitore di “entrare tempestivamente in possesso delle informazioni su di un titolo, idonee non solo a far comprendere l'iniziale grado di rischio collegato all'investimento, ma che consentano anche di assumere provvidenziali scelte di cessione del titolo, atte ad impedire gravose perdite per l'investitore, in caso di svalutazione del titolo acquistato o deterioramento del patrimonio degli emittenti il titolo” (così Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 , richiamata anche da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14178 del 2022). In altri termini, i titoli inseriti nell’elenco delle obbligazioni “Basso rischio basso rendimento” di cui al Consorzio “Patti Chiari” assumono per l’investitore uno specifico – duplice – plusvalore : da un lato la garanzia di bassa rischiosità che dovrebbe caratterizzare tutti i titoli inseriti in quella che – per brevità – può chiamarsi “Lista Patti Chiari” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15668 del 2025); dall’altro l’affidamento che l’investitore medesimo ripone nelle specifiche obbligazioni che, in virtù dell’adesione al Consorzio, vengono assunte dall’intermediario, quand’anche lo stess o operi nell’ambito di un mero rapporto di negoziazione, e quindi nell’ambito di un rapporto nel quale si registra un alleggerimento degli obblighi che insorgono nell’ambito di una intermediazione finanziaria che contempli la gestione di portafoglio.

Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 12 di 18 Al vantaggio per l’investitore, del resto, corrisponde un vantaggio per i soggetti aderenti al Consorzio, i quali, pubblicizzando le caratteristiche di affidabilità dell’investimento nonché gli ulteriori obblighi contemplati nel Regolamento, incentivano la potenziale clientela ad investire tramite questo canale. È, pertanto, evidente che anche la sola negoziazione di titoli rientranti nella “Lista Patti Chiari”, comporta per la banca negoziatrice l’assunzione di obbligazioni specifiche e qualificate, aventi – come osservato dalla decisione impugnata –fonte non legale bensì negoziale.

Quale sia il contenuto di tali obblighi è desumibile, in generale,dalle previsioni del “Regolamento Patti Chiari” e, nello specifico caso in esame dall’ulteriore clausola specifica che – come evidenziato nella decisione impugnata – era inserita n egli ordini di acquisto ( “N.B. In base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”).

Come da questa Corte già evidenziato, infatti, (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8561 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15668 del 2025), le pattuizioni contenute nel “Regolamento Patti Chiari” vengono ad addossare all’intermediario bancario (nonché - anche se in questa sede non rileva - al Consorzio) un onere – rectius obbligazione – di monitoraggio e di tempestivainformazione degli investitori anche nella fase successiva al mero collocamentodelle obbligazioni. Obbligazione che si sostanzia nel vincolo per l’intermediario di attuare un costante monitoraggio dell’andamento del singolo titolo e, di riflesso, di procedere ad una tempestiva informazione de gli investitori su lle oscillazioni che determinano l’uscita del titolo medesimo dalla “ListaPatti Chiari”.

Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 13 di 18 Obbligazione che, va aggiunto, viene ad insorgere immediatamente al momento della negoziazione del titolo, essendo quest’ultima sufficiente ad attivare quell’obbligo di monitoraggio del quale il successivo obbligo informativo costituisce proiezione attuativa sussistente già in potenza al momento della negoziazione, in quanto appunto dipendente da un adeguato monitoraggio per la definitiva attivazione. Così inquadrate le obbligazioni derivanti dalla negoziazione di titoli della “Lista Patti Chiari”da parte di intermediario aderente all’omonimo Consorzio,e tornando al caso di specie, è da ritenersi del tutto corretta la ratio decidendi posta alla base della decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha ritenuto che gravasse sull’odierna ricorrente l’onere di dare prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni dalla medesima assunte, mercé l’adesione al “Regolamento Patti Chiari”, e cioè di aver adempiuto all’obbligo di (monitorare costantemente nonché) informare tempestivamente i clienti dell’andamento del titolo, essendosi del resto la Corte d’appello conformata all’orientamento da questa Corte espresso nell’ultimo quarto di secolo in tema di prova dell’adempimento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011). Non vale replicare, come fa la ricorrente, che sarebbe stato onere degli odierni controricorrenti quello di dar prova dell’intervenuto aumento del rischio connesso ai titoli, quale fatto costitutivo dell’obbligo informativo, in quanto tale obbligo era strettamente connesso a quello preliminare di monitoraggio che – come visto in precedenza – costituisce presupposto e fondamento dell’attivazione Sez.

S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 14 di 18 dell’obbligo informativo che, in tal modo, appare direttamente riconducibile alla fonte negoziale dell’obbligazione. Era, invece, onere della ricorrente dare prova di aver correttamente attuato il costante monitoraggio - sull’andamento del titolo Lehman Brothers, sull’incremento del suo livello di rischio e sulla sua fuoriuscita dalla “Lista Patti Chiari” - in modo da attuare tempestivamente il (conseguente e correlato ) obbligo di tempestiva informazione dell’investitore, trattandosi dell’adempimento di una articolazione di obbligazioni che scaturiva direttamente dalla fonte contrattuale.

Neppure vale replicare, sempre come fa la ricorrente, che la decisione della Corte d’appello sarebbe venuta a gravare la ricorrente medesima di un onere probatorio a contenuto negativo, dal momento che sulla ricorrente gravava, semmai, l’onere di dare la prova positiva – assai più acquisibile dalla ricorrente, alla luce del ruolo da quest’ultima svolto e dell’applicabilità del principio di vicinanza della prova(per il cui corretto contenuto e la corretta declinazione, cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8018 del 22/03/2021) – dell’andamento del titolo, dell’entità della variazione del suo livello di rischio, del momento specifico della sua esclusione dalla “Lista Patti Chiari” (e delle relative ragioni) o della sua persistente permanenza nella suddetta Lista.

Ritenuta corretta la primaria ratio a fondamento della decisione impugnata, risulta a questo punto superfluo esaminare gli ulteriori profili dedotti nel mezzo - e cioè l’avere poi la Corte d’appello ritenuto provato l’effettivo incremento significativo del livello di rischio del titolo e l’aver sostanzialmente applicato una serie concatenata di meccanismi presuntivi sulla base di presupposti erronei –atteso che tali profili non valgono ad intaccare quello, precedentemente (e correttamente) Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 15 di 18 affermato, dell’assenza di adeguata prova dell’adempimento dell’obbligazione.

4. Identiche ragioni, a questo punto, conducono alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, il quale – del resto – formula sempre – seppure sotto una diversa angolazione – censur e all’affermazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza di prova diretta della intervenuta variazione significativa del livello di rischio. Ritenuta, infatti, la piena idoneità della primaratio decidendi, opera il principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11 /2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).

5. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Inammissibile, per inadeguato rispetto del la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso non riproduce adeguatamente la decisione di prime curené evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto evidenziare una diversità tra le posizioni delle ricorrenti incidentali. Inammissibile,in quanto l’errore imputato alla decisione della Corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che non fossero stati depositati scritti difensivi, viene a costituire – in assenza di contestazioni sul Sez.

S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 16 di 18 punto –errore di fatto da dedurre con il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c. Inammissibile, perché non esplica adeguatamente in che misura sarebbero state violate le tariffe nella liquidazione delle spese di appello. Inammissibile, perché viene ad impugnare una statuizione di compensazione parziale delle spese del grado di appello che risulta adeguatamente motivata senza che il ricorso venga ad evidenziare quei vizi motivazionali che sono tuttora deducibil i in sede di legittimità, dovendosi qui rammentare che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).

6. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Statuizioni dalle quali consegue la condanna sia della ricorrente principale, sia delle ricorrenti incidentali, alla rifusione. in favore d i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 ed in relazione sia della ricorrente principale, sia delle ricorrenti incidentali, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Sez. S1 - R.G. 25736/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 17 di 18 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorsoprincipale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge , con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario; condanna le ricorrent i incidentali a rifondere a i controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenz