Cassation court dismisses appeal as inadmissible because it challenges a non-existent merits ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the only substantive ruling in the lower court's decision, which concerned the allocation of litigation costs. The appellant incorrectly argued against a hypothetical damages award that had already been declared moot due to a prior settlement, thereby basing their entire case on a non-existent merits judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and dismissed it, ordering the appellant to pay the opposing party's costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.c.; Art. 366-ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges a non-existent merits ruling, such as a decision on costs when the underlying claim for damages has been declared moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24311/2021R.G. proposto INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA Via Cola di Rienzo n. 149, presso lo studio dell’avvocato TINAGLI FEDERICA rappresentatae difes a dagli avvocati ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI e BALDIERI ALBA RINA –ricorrente – contro Oggetto: Sentenza di cessazione della materia del contendere – Regolamento delle spese –Soccombenza virtuale R.G.N. 24311/2021 Ud. 29/09/2025CC Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 2 di 7 SAIPEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in MILANO Via E. Morosini, presso lo studio dell’avvocato DEASTI ALBERTO che larappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 661/2021 depositata il 11/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2025dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 661/2021, pubblicata in data 11 giugno 2021, la Corte d’appello di Genova, nella regolare costituzione dell’appellata SAIPEM SPA e nella contumacia dell’altro appellato GIUSEPPE BARTOLETTI, decidendo sull’appello proposto da INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 964/2019, pubblicata in data 21 ottobre 2019, ha:
1) dichiarato cessata la materia del contendere tra INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA e GIUSEPPE BARTOLETTI;
2) respinto l’appello avverso la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla stessa INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA nei confronti di SAIPEM SPA.
2. La sentenza di prime cure aveva dichiarato l’inadeguatezza delle operazioni di investimento su derivati SAIPEM SPA e quindi dichiarato risolti per inadempimento di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA i contratti di prestazioni di servizi di investimento conclusi tra quest’ultima e GIUSEPPE BARTOLETTI mentre aveva respinto la domanda di manleva della stessa INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA nei confronti di SAIPEM SPA, disponendo poi la Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 3 di 7 prosecuzione del giudizio quanto alla determinazione dei danni e gravando INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA delle spese di giudizio a favore di SAIPEM SPA.
3. La Corte territoriale, preso atto dell’accordo transattivo intervenuto nel corso del gravame tra GIUSEPPE BARTOLETTI ed INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al contenzioso tra GIUSEPPE BARTOLETTI ed INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA. Esaminando, poi, il gravame proposto da INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA avverso la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di SAIPEM SPA, la Corte d’appello, ha preliminarmente puntualizzato che, avendo INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA proposto domanda di manleva nei confronti di SAIPEM SPA solo per il caso in cui fosse stata confermata la propria condanna al risarcimento del danno lamentato da GIUSEPPE BARTOLETTI, oggetto della pronuncia sul gravame poteva essere unicamente la condanna alle spese di lite pronunciata dal giudice di prime cure e che tale profilo doveva essere definito secondo il principio della soccombenza virtuale.
Svolta tale premessa, la Corte di Genova ha ritenuto che il diritto dedotto con l’originaria domanda di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA – da ricondursi al disposto di cui all’art. 2043 c.c. – si fosse estintoper prescrizione ex art. 2947 c.c. La Corte territoriale, infatti, ha in primo luogo rilevato che al momento della chiamata in manleva - effettuata da Intesa San Paolo, con comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2018 -il termine quinquennale era già decorso, dal momento che la stessa odierna ricorrente aveva individuato il dies a quo nel 29 gennaio 2013, data del comunicato stampa in relazione alla revisione degli utili del 2012 e le Sez.
S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 4 di 7 previsioni sui ricavi e profitti del 2013, di cui il mercato, secondo Intesa San Paolo, sarebbe stato informato con ritardo, cagionando la perdita subita dai derivati SAIPEM SPA lamentata da GIUSEPPE BARTOLETTI. In secondo luogo, la Corte d’appello ha osservato che, anche posticipando il dies a quo al momento in cui INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA aveva avuto conoscenza delle pretese dell’attore, l’azione sarebbe risultata egualmente prescritta, dal momento che tale conoscenza doveva al più farsi risalire al 26 febbraio 2013, data della lettera di contestazione inviata da GIUSEPPE BARTOLETTI.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorre INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA. Resiste con controricorso SAIPEM SPA.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello avrebbe fatto inadeguato governo delle previsioni sulla prescrizione in quanto l’inizio della decorrenza della stessa andrebbe individuato nel momento del prodursi del danno, a propria volta ricollegabile o alla conclusione della transazione tra le parti o, ancor prima, al momento dell’adozione della formale delibera con cui CONSOB aveva adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di SAIPEM SPA.
2. Il ricorso è inammissibile. Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 5 di 7 Si deve invero rilevare che, nella propria decisione, la Corte d’appello di Genova ha operato una specifica premessa, rilevando che la domanda di manleva INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA nei confronti di SAIPEM SPA era stata formulata unicamente per l’ipotesi in cui l’istituto di credito fosse stato condannato al risarcimento dei danni in favore di GIUSEPPE BARTOLETTI e che , essendo cessata la materia del contendere su tale ultima domanda- e non essendovi, di conseguenza, spazio per statuire sulla domanda di manleva dipendente dalla domanda risarcitoria - il residuo oggetto del giudizio di appello era costituito unicamente dalgravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la condanna all a rifusione delle spese di lite in favore dell’odierna controricorrente, profilo la cui valutazione doveva avvenire applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Le premesse e le conclusioni cui è pervenuta la Corte genovese non sono state oggetto di censure da parte della ricorrente, la quale nella presente sede ha tuttavia richiamato e riproposto sostanzialmente le conclusioni di merito rassegnate in appello, senza avvedersi che, in virtù del venir meno del presupposto sulla cui base aveva formulato la propria domand a di manleva , non vi sarebbe più spazio per l’accoglimento dellamedesima e dell’appello nel suo complesso. Questo inadeguato inquadramento del contenuto della statuizione impugnata ha, quindi, condotto la ricorrente a basa re l’integrale impianto del proprio ricorso su una serie di deduzioni concernenti una domanda sulla quale la Corte d’appello non ha statuito – essendosi quest’ultima limitata ad applicare il criterio della soccombenza virtuale –senza invece censurare l’unica statuizione presente nella decisione impugnata, e cioè quella sulle spese di lite.
Sez. S1 - R.G. 24311/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 6 di 7 Inevitabile conclusione è la constatazione che il ricorso viene ad impugnare una statuizione di merito inesistente, risultando conseguentemente inammissibile.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna della ricorrentealla rifusione in favore della controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di