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Ordinanza — n. 27470/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses nullity claim against banks due to procedural defects and lack of specific grounds in appeal. The court rejects the main appeal and incidental appeal citing violations of procedural rules. The decision establishes that appeals must strictly adhere to specific grounds and procedural requirements. The court orders the appellant to pay costs to the opposing banks. The ruling emphasizes the importance of procedural compliance in financial litigation. The court finds the arguments insufficient to warrant further review. The decision upholds the lower court's dismissal of the claims. The outcome reflects strict adherence to civil procedure codes. The court maintains the status quo regarding the bank contracts. The judgment highlights the necessity of precise legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27470/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible due to procedural violations. Mario Balestra challenged bank contracts for nullity, arguing violations of good faith and financial intermediary norms, but the lower courts had already declared the claims against one bank unprocedural. The court rejected the appeal because the grounds lacked specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure and failed to address the correct issues of fact and law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: Appeals must strictly comply with the rule of specificity regarding the grounds raised, and incidental appeals are inadmissible if they lack autonomy or fail to reproduce the original declaration of value.

Parole chiave

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procedural defects nullity of contracts financial intermediation specificity of grounds inadmissible appeal costs allocation good faith violation legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Lo stesso, infatti, è in primo luogo (anch’esso) carente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., attesa la Sez.
Art. 91 c.p.c.
vale a giustificare appieno l’integrale compensazione delle spese medesime, al rapporto tra il ricorrente e INTESA SANPAOLO S.P.A.deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Le spese, in quest’ultimo caso, vengono liquidate direttamente in dispositivo.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, in relazione sia al ricorrente principale sia alla ricorrente incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 83 TUB
3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3, T.U.B.
art. 91 c.p
vale a giustificare appieno l’integrale compensazione delle spese medesime, al rapporto tra il ricorrente e INTESA SANPAOLO S.P.A.deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
Sempre in detta decisione –la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 2358 c.c
99/2017, sono inclusi nella cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e INTESA SANPAOLO S.P.A.i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c.
art. 366 c.p
Lo stesso, infatti, è in primo luogo (anch’esso) carente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., attesa la Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021
anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17367/2021R.G. proposto BALESTRA MARIO, elettivamente domiciliato in Vicenza Contrà Santa Barbara, presso lo studio dell’avvocato RODELLA ANNA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZEZZA MARIO ALBERTO –ricorrente – contro BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN L.C.A., in persona dei Commissari pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa d all'avvocato PASSALACQUA MARCO Oggetto: Contratti bancari e di intermediazione finanziaria – Azione accertamento nullità - Liquidazione coatta Amministrativa - Inammissibilità R.G.N. 17367/2021 Ud. 29/09/2025CC Sez.

S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 2 di 13 –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in ROMA VIA NAZIONALE 104, presso lo studio dell’avvocato MUSCO CARBONARO BENEDETTA che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ZITIELLO LUCA –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1084/2021 depositata il 15/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/09/2025dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1084/2021, pubblicata in data 15 aprile 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione delle appellate BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. IN L.C.A. ed INTESA SANPAOLO S.P.A., ha respinto l’appello proposto da MARIO BALESTRA avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1196/2019, pubblicata in data 25 maggio 2019 2. MARIO BALESTRA aveva adito il Tribunale di Vicenza, chiedendo di dichiarare la nullità sia del contratto di mutuo chirografario - dal medesimo attore stipulato con la BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. in data 20 settembre 2012 – sia del contratto di acqu isto di 32.000 azioni della stessa BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. - stipulato in data 5 ottobre 2012 – deducendo la violazione, da parte della convenuta, dei principi generali di buona fede correttezza contrattuale e delle norme comportamentali in materia di intermediazione finanziaria.

Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 3 di 13 Costituitasi BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. IN L.C.A., interrottosi il giudizio per effetto dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa della stessa Banca, riassunto il giudizio sia nei confronti di quest’ultima sia nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A., costituitesi regolarmente entrambe le convenute in riassunzione, il Tribunale di Vicenza aveva definito il giudizio, dichiarando l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti di BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A.

IN L.C.A. e rigettando le medesime domande nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A.

3. La Corte territoriale ha: − disatteso primo motivo di appello – col quale si censurava la decisione di prime cure per aver fatto applicazione dell'art. 83, comma 3, ultima parte, TUB, deducendosi in contrario che le domande di nullità o annullamento proposte dall’appellante non erano soggette alla vis atractiva della procedura concorsuale, non incidendo le medesime sulla massa concorsuale –in quanto ha affermato che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, TUB, nessuna azione - di condanna o di mero accertamento senza distinzione alcuna - pu ò essere proposta nei confronti della banca assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, osservando ulteriormente che le azioni proposte dall’odierno ricorrente, in quanto finalizzate a porre nel nulla gli effetti giuridici discendenti dalle obbligazioni assunte, avevano una diretta ricaduta sul patrimonio della Banca medesima e quindi “celavano” una domanda di accertamento di crediti, restitutori e/o risarcitori, del cliente verso la banca;

− disatteso il secondo motivo di appello – col quale si censurava la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo ad Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 4 di 13 INTESA SANPAOLO S.P.A. e si argomentava che alcuna domanda era stata proposta nei confronti della Banca, essendole stato solo esteso il contraddittorio in ragione del fatto chela Banca era depositaria di un deposito amministrato intestato allo stesso appellanteMARIO BALESTRA, nel quale erano presenti i titoli del cui contratto di acquisto era stata richiesta la declaratoria di nullità o annullamento – in quanto ha affermato che, escluse le operazioni impugnate dai rapporti nei quali INTESA SANPAOLO S.P.A.poteva ritenersi subentrata –e ciò ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 99/17 e dell'art.3.1.4. del contratto di cessione concluso dalla stessa Banca – risultava evidente che INTESA SANPAOLO S.P.A. era estranea al rapporto dedotto in giudizio senza che il trasferimento del rapporto di custodia e amministrazione dei titoli intestato all’appellante assumesse rilevanza, perché tale trasferimento –reso necessario dall’impossibilità per BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A.

IN L.C.A. disvolgere ulteriore attività bancaria – non comportava che INTESA SANPAOLO S.P.A. fosse legittimata passiva in relazione al contenuto delle obbligazioni nascenti dai titoli amministrati. − dichiarato assorbito il terzo motivo di appello, riferito alla regolamentazione delle spese di lite a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A. ed a carico dell’appellante; − dichiarato assorbiti i motivi relativi al merito, riproposti ex art.346 c.p.c.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre MARIO BALESTRA. Resiste con controricorso e ricorso incidentale BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. IN L.C.A. Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 5 di 13 Resiste con controricorso INTESA SANPAOLO S.P.A.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3, T.U.B. Come sintetizzato dal ricorrente “La competenza del tribunale fallimentare non sussiste in quanto l'azione di nullità / annullamento proposta non costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa, poiché l’accoglimento della stessa non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione del passivo fallimentare, non essendo ricollegabile, nemmeno in termini meramente ipotetici, ad una rivendicazione di carattere risarcitoria o restitutoria.”. 1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte d’Appello ha violato o comunque fatta falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 99 e 112 c.p.c., essendo documentalmente accertato che le domande proposte dal signor Balestra, individuano come titolare della posizione soggettiva passiva esclusivamente la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c., mentre l’estensione del contraddittorio a Banca Intesa Sanpaolo aveva espressamente solo la funzione di informare e far prendere atto a quest’ultima che di quelle azioni di cui essa Banca comunicava di essere la depositaria era stato chiesto l’annullamento dell’acquisto e Sez.

S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 6 di 13 quindi della titolarità delle stesse. Invece, con la decisione impugnata la sentenza pone in essere una pronuncia non richiesta nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo, peraltro con affermazione di soccombenza.”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Come sintetizzato dal ricorrente “La Corte di merito disapplica il criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., in quanto non avendo il signor Balestra proposto alcuna domanda nei confronti di Intesa Sanpaolo, non poteva essere considerato soccombente e quindi condannato alla rifusione delle spese di lite.”. 1.4.

Il ricorso contiene poi un paragrafo recante n. 4 - rubricato “Riproposizione delle domande di merito ed istruttorie non esaminate dal Tribunale e dalla Corte d’Appello” – nel quale il ricorrente, non articola motivi di censura ma ripropone le questioni che la Corte territoriale ha ritenuto assorbite.

2. Con l’unico motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; 4, comma 1, e 6, D.M. n. 55/2015, per avere la Corte territoriale quantificato le spese di lite sulla base di un valore di € 520.000,00, sebbene il valore della controversia fosse di € 2.000.000,00.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Erroneamente il ricorrente viene a sviluppare le proprie argomentazioni richiamando la tematica della competenza territoriale, e cioè un profilo del tutto estraneo al percorso argomentativo della decisione impugnata, la quale si è venuta ad imperniare sul ben distinto profilo del rito concretamente applicabile alla domanda formulata dal ricorrente, e quindi sull’applicabilità dell’art. 83 T.U.B. anche ad una domanda di mero accertamento. Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 7 di 13 Operata tale premessa, si osserva che il profilo sollevato dal mezzo è stato recentemente affrontato da questa Corte (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025) con decisione assunta in una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella ora in esame. In detta sede questa Corte ha chiarito che, i n caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, T.U.B. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.

Sempre in detta decisione –la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –questa Corte – facendo peraltro seguito a propri più risalenti precedenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7114 del 25/05/2001 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999) – ha osservato , in primo luogo, che la formulazione dell’art. 83 T.U.B. viene con chiarezza ad escludere, una volta aperta la procedura diliquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in liquidazione coatta amministrativa, come desumibile dalla previsione letterale, per cui non può essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma3”.

In secondo luogo, è stato ulteriormente puntualizzato da questa Corte che, nel caso della liquidazione coatta amministrativa - ed a Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 8 di 13 differenza di quanto accade per il fallimento – “non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all’intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa”, in virtù del richiamo operato dall’art. 92, comma 6, T.U.B., il qualeprevede espressamente che “ s i applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito deilibri sociali”.

Alla luce del principio qui richiamato, quindi, il motivo di ricorso risulta infondato, tuttavia rendendosi sul punto necessaria una ulteriore puntualizzazione. Questa Corte, infatti, con proprio altrettanto recente precedente (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22719 del 06/08/2025 ), ha affermato il principio per cui, i n tema di liquidazione coatta amministrativa delle c.d. “banche venete”ex D.L. n. 99/2017, sono inclusi nella cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e INTESA SANPAOLO S.P.A.i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c. Appare, allora, opportuno evidenziareche alcuna incongruenza può essere ravvisata tra il principio di Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025- su l quale viene a basa rsi la presente statuizi one - e quello invece enunciato nella decisione appena richiamata. Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 22719 del 06/08/2025, infatti, è venuta a pronunciarsi nell’ambito di una vicenda processuale che, in sede di merito, si era conclusa con la declaratoria di improcedibilità delle domande formulate nei confronti dell’istituto di credito in l.c.a. e con l’accoglimento delle domande sin dal principio formulate nei confronti Sez. S1- R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 9 di 13 di INTESA SANPAOLO SPA e , in tale quadro, ha affermato la legittimazione dell’investitore a proporre nei confronti della stessa INTESA SANPAOLO SPA l'azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da quest’ultima quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell'art. 3,lett. b), D.L. n. 99/2017 .

Diversamente, Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025 ha definito una controversia nella quale, a seguito dell’estromissione dal giudizio di INTESA SANPAOLO S.P.A. – disposta dal giudice di merito “su conforme richiesta delle parti ” – la fase di merito era proseguita esclusivamente nei confronti (anche in qual caso) diBANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A. IN L.C.A., ponendosi, allora, in quella sede unicamente il tema della procedibilità della domanda di accertamento della nullità dell’operazione posta in essere tra l’istituto di credito in bonis e l’investitore, senza che potesse residuare spazio alcuno per la valutazione della posizione di INTESA SANPAOLO S.P.A.

Non dissimile è la situazione processuale nell’ambito della quale è stato proposto il ricorso ora in esame, dal momento che, anche in questa sede la domanda del ricorrente non è stata rivolta anche nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A.ed anzi è lo stesso ricorrente – ribadendolo persino nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – ad affermare di non aver “mai proposto domande neppure in via indiretta o subordinata nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo” (pag. 20 del ricorso e pag. 6 della memoria), al puntoda censurare la statuizione di merito che ha respinto la domanda nei confronti di quest’ultimabanca per “carenza di legittimazione passiva” (così si legge nella sentenza impugnata) per una ragione (il non aver formulato domanda) diametralmente opposta a quella (l’essere anche INTESA SANPAOLO Sez.

S1 - R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 10 di 13 S.P.A.destinataria dell’originaria domanda) che costituiva necessario presupposto per un ipotetico richiamo a l principio enunciato da Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 22719 del 06/08/2025. Come nel caso di Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20184 del 18/07/2025, quindi, l’unico soggetto nei cui confronti è stata formulata la domanda è l’istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa, di talché identico deve essere il giudizio sulla procedibilità della domanda - intendendo questa Corte dare continuità ad un orientamento che, come visto,è stato ribadito da pochi mesi ma non costituisce novità assoluta, ricollegandosi a più risalenti precedenti – mentre, mercé la dichiarata - e ribadita - e sclusione di INTESA SANPAOLO S.P.A. dall’ambito dell’originaria domanda , risulta radicalmente inapplicabile il principio enunciato da Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 22719 del 06/08/2025.

3. Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, risultando strettamente connessi, e sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, è venuto meno ad un adeguato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c., il quale avrebbe imposto, nel momento in cui si veniva a censurare per ultrapetizione la decisione impugnata, di riprodurre nei passaggi essenziali il contenuto degli atti processuali dai quali tale vizio poteva essere dedotto, a cominciare dagli atti notificati ad INTESA SANPAOLO S.P.A., atti il cui tenore letterale era imprescindibile ai fini di una corretta valutazione delle censuremosse dal ricorrente.

La radicale carenza riscontrabile nel ricorso ora in esame viene a precludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo di ricorso che viene ad Sez. S1 - R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 11 di 13 essere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019;

Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012). Tale esercizio presuppone, quindi, sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass.

Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Evidente, a questo punto, che l’inammissibilità del secondo motivo trascina irrimediabilmente con sé anche il terzo mezzo, privo com’è di autonomia, in quanto sostanzialmente finalizzato a prospettare uno scenario alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi del motivo di ricorso che lo precede.

4. Inammissibile deve essere dichiarato anche l’unico motivo di ricorso incidentale. Lo stesso, infatti, è in primo luogo (anch’esso) carente sul piano del rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., attesa la Sez. S1 - R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 12 di 13 mancata riproduzione testuale della dichiarazione di valore contenuta nella citazione originaria. In secondo luogo, il motivo mira a censurare il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito in ordine al valore della causa e cioè un giudizio la cui sindacabilità sarebbe stata ammissibile solo mediante la deduzione del vizio motivazionale.

5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere respinto, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al regime delle spese del giudizio di legittimità, mentre la reciproca soccombenza tra il ricorrente e B ANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN L.C.A. vale a giustificare appieno l’integrale compensazione delle spese medesime, al rapporto tra il ricorrente e INTESA SANPAOLO S.P.A.deve invece trovare applicazione il canone della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. Le spese, in quest’ultimo caso, vengono liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, in relazione sia al ricorrente principale sia alla ricorrente incidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorsoprincipale; Sez. S1 - R.G. 17367/2021 – CC 29/09/2025 - Pagina nr. 13 di 13 dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN L.C.A.; condanna il ricorrent e principale a rifondere a lla controricorrent e INTESA SANPAOLO S.P.A. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia d