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Ordinanza — n. 27468/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to lack of notification report despite valid notification date proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27468/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required notification report of the contested judgment. Although the appellant provided an authenticated copy of the judgment, the specific report proving the notification date was missing. The court ruled that the appeal must be rejected as procedurally flawed, even if the notification date could be inferred from the appeal's own report, to strictly enforce procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the notification report is not deposited, even if the notification date can be inferred from the appeal's report, as the law requires explicit proof of the notification act to verify the sixty-day deadline.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification report requirement procedural defect dismissal sixty-day deadline verification authenticated copy sufficiency interesse moratorio contrattuale usura contratto di mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Al riguardo, il collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n.
Art. 325, comma 2 c.p.c.
Art. 702 bis c.p.c.
RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. FarmaciaAssociate Italiane s.r.l.
Art. 702 ter c.p.c.
RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 1346 cc
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1346 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto determinabile il TAN con una formula matematica, mediante i dati riportati in contratto.
art. 702 bis c.p
RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 117 D.lgs. 385/1993
in liquidazione, chiedendo dichiararsi la nullità ex art. 117 D.lgs. 385/1993 del contratto di mutuo dell'importo di euro 1.000.000,00, concluso in data 18/3/2008 trala stessa Comfin, quale mutuante , e la Farmacia Associate Italiane s.a.s.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 11386/2019
(Cass., n. 11386/2019; n.
Cass., n. 28781/2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14599/2021 proposto da: FARMACIAASSOCIATE ITALIANE s.r.l., rappres entata e di fesa dall’avv. Raffaele Carrano,per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- COMFIN s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.,…rappres. e difesa dagli avv.ti Marcella Pelà e Fabrizio Conte per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 660/2021 , depositatain data 2 6 . 0 2 . 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.09.2025dal Cons. rel., dott.

Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. FarmaciaAssociate Italiane s.r.l. del dott. Marzano Raffaele agiva in giudizio nei confronti della Com fin s.p.a. in liquidazione, chiedendo dichiararsi la nullità ex art. 117 D.lgs. 385/1993 del contratto di mutuo dell'importo di euro 1.000.000,00, concluso in data 18/3/2008 trala stessa Comfin, quale mutuante , e la Farmacia Associate Italiane s.a.s. del dott. Antonio Popolo, quale mutuataria, cui era subentrata la società ricorrente, in quanto il contratto riportava la misuradell'indicatore sintetico di costo (ISC), ma non indicava la misura del tasso debitore (TAN) e chiedeva quindi la rideterminazione del piano di ammortamento, con ripetizione delle somme pagate in eccesso.

Con ordinanza ex art. 702 ter, c . p . c . , emessa il 17.1.2019 , ilTribunale di Milano dichiarava la nullità del contratto di finanziamento per mancata indicazione del TAN,respingeva la domanda di ripetizione di indebito, in quanto dalnuovo piano di ammortamento ricalcolato dal CTU era emerso che la ricorrente non aveva pagato più di quanto dovuto,e dichiarava d'ufficio l'usurarietà ab origine del tasso di mora, in ragione del fatto che l 'interesse convenzionale di mora era stato indicato nella misura pari al tasso soglia maggiorato di 3,15 punti percentuali.

Con sentenza del 26.2.2021 la Corte territoriale, dopo aver affermato che, pur non essendo il TAN esplicitamente indicato, la sua mancata indicazione era priva di conseguenze giuridicamente rilevanti , accoglieva il secondo motivo dell’appello proposto dalla Comfin s.p.a.- rigettando la domanda dell’appellata-con il quale era stata censurata la sentenza impugnata nella parte incui aveva dichiarato la nullità per usurarietà del tasso di mora al momento della conclusione del contrattoin quanto fissato nella lettera f) dei "Dati contrattuali" nella misura pari al "tasso soglia maggiorato di 3,15 punti percentuali" , osservando che: a fronte dell'introduzione di una clausola di salvaguardia, che equiparavail tasso di mora al tasso soglia, si doveva escludere che il tasso di interesse moratorio potesse assumere natura usuraria; in ogni caso la questione poteva ritenersi superata in seguito alla pronuncia delle Sez.

Un. n. 19597/20, laquale aveva stabilito che spettasse al debitore, per provare l'entità usuraria degli interessi moratori, dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziate, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, allegazioni che non erano state offerte. Farmacia Associate Italiane s.r.l. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Comfin s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 345, 2° e 3° c., 352 c.p.c., 24 e 111 Cost., per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, perché tardiva.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1284, c.3, 117, c. 4 e 7, lett. A), d.lgs. n. 285/1993, per aver la Corte d’appello ritenuto assolto l’onere di cui al predetto art. 117 con l’indicazione, nel contratto esaminato, del solo TAEG applicato, sebbene in mancanza dell’indicazione del tasso annuale nominale. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 1346 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto determinabile il TAN con una formula matematica, mediante i dati riportati in contratto. Il ricorso è improcedibile per mancato deposito della relazione di notifica della sentenza impugnata (anche da parte della società controricorrente).

Peraltro, in calce al ricorso si dà atto del deposito di copia autentica della sentenza, ma non della notifica. Al riguardo, il collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (Cass., n. 11386/2019; n. 28781/2024).

Nella specie, non risulta neppure rispettata la prova di resistenza, in quanto la sentenza impugnata fu pubblicata il 26/2/21, mentre il ricorso fu notificato il 17/5/21. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso , e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello ste