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Ordinanza — n. 27462/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses claim for unjust enrichment regarding bank account interest due to lack of written contract proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27462/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Pizzalto S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that partially awarded unjust enrichment claims against Intesa Sanpaolo and Banca dell'Adriatico. The plaintiff argued that unagreed interest rates and lack of cause in loan contracts constituted unjust enrichment, while the banks contended they bore no burden to produce documents for negative balances. The court held that the burden of proving the absence of a justifying cause for payments rests on the client, and the principle of proximity of evidence does not shift this burden when parties typically possess the documents at signing.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2909 c.c.: The burden of proving the absence of a justifying cause for payments rests on the party alleging unjust enrichment, and the principle of proximity of evidence cannot shift this burden when the client typically possesses the relevant documents.

Parole chiave

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unjust enrichment burden of proof proximity of evidence bank account interest lack of written contract negative balance justifying cause ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 360, first paragraph, no. 5, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 210 cod. proc. civ
art. 2943 cod. civ
119, commi 1 e 4, TUB in relazione all’art. 2943 cod. civ., nella n.
art. 2944 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 24051/2019
Cass., n. 19566/2021
Cass., n. 33009/2019
Cass., n. 33009/2019; Cass., n.
Cass., n. 15500/2022
Cass., n. 29089/2022
1550/2022; Cass., n. 29089/2022; Cass., n.
Cass., n. 35979/2022
29089/2022; Cass., n. 35979/2022; Cass., n.
Cass., n. 9295/2023
35979/2022; Cass., n. 9295/2023; Cass.
Cass., n. 25417/2023
Cass., n. 27018/2023
25417/ 2023; Cass., n. 27018/2023; Cass., n.
Cass., n. 33159/2023
27018/2023; Cass., n. 33159/2023; Cass., n.
Cass., n. 5369/2024
33159/2023; Cass., n. 5369/2024; Cass., n.
Cass., n. 12855/2025
5369/2024; Cass., n. 12855/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5417/2021 R.G. proposto da PIZZALTO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA LUCIO (NNTLCU49L23F839G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI MODUGNO NICOLA (DMDNCL61T24A662S) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRERI GIOVANNI MARIA (FRRGNN52P06L219S) -controricorrente- nonchè contro BANCA DELL'ADRIATICO SPA n. 5417/2021 R.G. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1029/2020 depositata il 20/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1.PIZZALTO S.p.A. ha proposto , davanti al Tribunale di Sulmona,azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di Banca dell’Adriatico S.p.A., già Banca Popolare Abruzzese Marchigiana, in relazione a d alcuni rapport i di conto corrente , uno dei quali acceso nel corso degli anni ’ 70 , per l’importo di € 1.820.529,19, oltre interessi e rivalutazione dal 5 marzo 2013, per avere la banca applicato interessi e spese (CMS) privi di pattuizione scritta, con conseguente nullità del contratto e applicazione degli interessi al tasso legale.

La domanda ha avuto a oggetto anche l’ulteriore importo di € 675.509,74 in relazione a due contratti di mutuo stipulati in data 7 novembre 1994 e in data 9 febbraio 2006, entrambi i quali privi di causa, in quanto destinati a ripianare un saldo negativo insussistente, quale effetto del ricalcolo dei saldi trimestrali. 2.Il Tribunale di Sulmona, previo espletamento di CTU, ha ritenuto che i tre rapporti di conto corrente inter partes fossero tra loro collegati (nn. 4138/0740/408 8 3 , 4138/0740/59 e 4138/1000/648). Ritenendo, poi, onere della banca produrre i contratti di conto corrente e la relativa documentazione contabile, ha accolto parzialmente la domanda in relazione ai rapporti di conto corrente per l’importo di € 341.937,68 e , in misura parziale , quanto al contratto di mutuo stipulato in data 7 novembre 1994, condannando la Banca dell’Adriatico alla restituzione dell’importo ulteriore di €341.812,79. n. 5417/2021 R.G. 3.La Corte di Appello de L’Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di Banca dell’Adriatico S.p.A., nelle more del giudizio di appello fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP).

Ha ritenuto il giudice di appello , in primo luogo, che i rapporti di conto corrente fossero distinti, osservando che il saldo del conto n. 4138/0740/59 fosse stato girato sul conto n. 4138/1000/648. Ha, poi, accertato che non fossero stati prodotti i contratti e che gli estratti conto prodotti fossero incomplet i, essendo mancanti di quelli degli anni 1995 e 2001, ritenendo che fosse onere del correntista produrre la documentazione relativa al conto corrente; sotto questo profilo, ha ritenuto non significativa l’inottemperanza della banca all’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., essendo trascorso il termine decennale di cui all’art. 119, comma 4, TUB .

Da tali premesse, il giudice di appello ha tratto la conseguenza della mancata prova della pattuizione di interessi ultralegali ai fini della eccepita nullità dei contratti . Ha, poi, osservato il giudice di appello che la contestazione della società correntista riguardava la nullità della sola pattuizione di interessi per assenza di forma, ma non anche quella dell’intero contratto, la cui stipula per iscritto non è stata contestata. Dal rigetto della domanda relativa all’azione di ripetizione di indebito afferente i conti correnti, il giudice di appello ha fatto discendere l’infondatezza della domanda relativa ai contratti di mutuo.

4. Propone ricorso per cassazione Pizzalto S.p. A., affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso ISP, ulteriormente illustrato da memoria. In data 12 novembre 2024 il difensore del controricorrente ha rinunciato al mandato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 119, commi 1 e 4, TUB in relazione all’art. 2943 cod. civ., nella n. 5417/2021 R.G. parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del diritto della ricorrente a ottenere l’ordine di esibizione dei documenti contrattuali in danno della banca .

Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare l’avvenuta interruzione della prescrizione anche del diritto alla restituzione della documentazione, per effetto della raccomandata dell’8 giugno 2010, con cui era stata chiesta anche la trasmissione dei riassunti scalari e degli estratti conto relativi agli anni 1999 – 2003, a termini di quanto dispone l’art. 119 TUB. Aggiunge, inoltre, parte ricorrente che il termine prescrizionale deve ritenersi decorrente dalla chiusura del conto e non dalle singole rimesse. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’interruzione della prescrizione, al fine del diritto a ottenere gli estratti conto dalla banca incorporata, nonché ai fini dell’interruzione della prescrizione dell’azione alla ripetizione di indebito. 3.I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili in quanto –come osservato dal controricorrente - non colgono pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla distribuzione dell’onere della prova, incombente sul correntista che invochi i presupposti per una azione di indebito oggettivodi provare il proprio diritto producendo il contratto di conto corrente.

Sotto questo profilo, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non affronta la questione attinente al diritto del cliente di ottenere la documentazione bancaria nel decennio anteriore alla richiesta, in particolare, nel decennio anteriore alla ricezione della raccomandata dell’8 giugno 2010. Assorbito è, pertanto, l’esame della questione della formazione del giudicato interno sollevata dal controricorrente. n. 5417/2021 R.G. 4.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nel fatto che, a fronte di documentazione bancaria incompleta il giudizio possa essere limitato alle porzioni temporali per le quali è chiesto l’accertamento dell’indebito oggettivo, ricostruendosi il saldo in base a ogni elemento disponibile, compresi gli argomenti di prova, tra cui le circostanze in fatto contenute nella CTU, così ritenendo provati i fatti dedotti dal correntista. 5.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’apertura di un nuovo rapporto per effetto delle rinegoziazioni effettuate con la banca«gravandolo del saldo finale di quello precedente», circostanza ritenuta sprovvista di prova e smentita dalla CTU, riguardo alla quale la sentenza impugnata non avrebbe svolto alcuna considerazione. 6.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che grava sul correntista l’onere di produrre gli estratti conto e il contratto di conto corrente, dovendo trovare applicazione quanto ai fatti negativi il principio di vicinanza della prova, richiamandosi a una giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 24051/2019).

Trattandosi di mancanza di prova della pattuizione di interessi e spese (CMS) , ossia di fatto negativo, la prova positiva dell’esistenza delle pattuizioni sarebbe dovuta incorrere sulla banca originaria convenuta. 7.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, consistente nella CTU espletata in primo grado, dalla quale n. 5417/2021 R.G. si sarebbe potuta evincere l’assolvimento dell’onere della prova da parte della società correntista e la fondatezza della domanda. 8.Il quinto motivo, il quale va esaminato pregiudizialmente, è infondato, con assorbimento degli ulteriori motivi (terzo, quarto e sesto).

Laddove il correntista alleghi l’esistenza di pagamenti non dovuti, è suo onere provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento, per cui l’onere della produzione del contratto, per dimostrare l’inesistenza di clausole giustificative del pagamento, resta a carico del cliente, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare tale onere sulla banca, tenuto conto che –per consolidata giurisprudenza di questa Corte - tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., n. 19566/2021;

Cass., n. 33009/2019; Cass., n. 1550/2022; Cass., n. 29089/2022; Cass., n. 35979/2022; Cass., n. 9295/2023; Cass. , n. 25417/ 2023; Cass., n. 27018/2023; Cass., n. 33159/2023; Cass., n. 5369/2024; Cass., n. 12855/2025). 9.Dall’infondatezza del quinto motivo discende l’inammissibilità del terzo e del quarto motivo, in disparte l’erronea qualificazione dei motivi come omesso esame di fatto storico, trattandosi di omesso esame di deduzioni difensive. Se, difatti, è corretto affermare che a fronte dell’incompletezza degli estratti conto, il giudice può attingere elementi aliunde, partendo eventualmente dal saldo zero, ciò presuppone assolto a monte l’onere della prova circa l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento, onere nella specie non assolto per quanto già indicato al superiore motivo.

Quanto al sesto motivo la censura non si confronta con la motivazione, la quale si basa sulla carenza di prova circa l’assenza delle clausole che avrebbero giustificato i pagamenti. n. 5417/2021 R.G.

10. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte