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Ordinanza — n. 27461/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for unjust enrichment against bank while account remains open, allowing only balance adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27461/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that no unjust enrichment claim exists while the bank account remains open. The applicant argued for restitution of overcharged amounts, but the court ruled that during an active banking relationship, the customer is entitled only to a corrected account balance rather than full restitution of individual credits. Consequently, the court found the lower court correctly applied the principle that unjust enrichment actions against banks for overdrawn accounts only yield refund obligations after the account is formally closed.

Regesto Legislator

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Art. 1823, comma 1, cod. civ.; Art. 1852, cod. civ.: While a customer may request a corrected balance during an active account relationship, a claim for unjust enrichment regarding individual overdrawn credits does not trigger a restitution obligation until the account is closed and the indisponibility of credits ceases.

Parole chiave

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unjust enrichment bank account closure restitution obligation account balance adjustment indisponibility of credits civil procedure inadmissibility banking relationship status blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 1823, comma 1, cod. civ.
E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art.
Art. 1852, cod. civ.
1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «errata valutazione ed analisi della documentazione processuale.
Art. 13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002
art. 342 c.p
Erronea valutazione di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c.» , dolendosi il ricorrente dell’omessa valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, della CTU, nella parte in cui ha rilevato la violazione delle condizioni processuali relative al «rapportobancario».
art. 2033 cod. civ
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può – come deduce il ricorrente - esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ.
art. 1852 cod. civ
1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art.
art. 1823 cod. civ
civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13586/2024
l'azione di indebito può determinare, in linea di principio, l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate(Cass. n. 13586/2024).
Cass., n. 4214/2024
7.Con tale arresto, questa Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza (Cass., n. 4214/2024;
Cass., Sez. U., n. 24418/2010
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6390/2021 R.G. proposto da ELETTROSERVICE GROUP SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAROTTA FRANCESCO (MRTFNC72S01E485L) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA BANCA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLI FERNANDO (CPPFNN58H05H683T) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LAGONEGRO n. 104/2021 depositata il 09/02/2021 n. 6390/2021 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1.Il Giudice di Pace di Polla ha accolto la domanda proposta da ELETTROSERVICE GROUP S.r.l., con cui era stata richiesta la condanna di BPER Banca S.p.A.al pagamento di somme indebitamente addebitate in conto corrente per € 4.750,28 oltre accessori, nei limiti di competenza del giudice adito. 2.Il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della banca. Il giudice di appello, nel rilevare che il conto fosse aperto all’atto della proposizione della domanda, ha ritenuto che nessun pagamento potesse ritenersi effettuato al momento della proposizione della domanda, attesa la natura ripristinatoria delle rimesse operate in conto corrente dalla società correntista, posto che la correntista godeva di linee di credito (apertura di credito) e che la chiusura del conto nel corso del giudizio doveva ritenersi inammissibile , con conseguente inammissibilità della domanda.

3. Propone ricorso per cassazione la società correntista, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la banca, che deposita breve memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. deducendosi motivazione contraddittoria e incomprensibile, errata valutazione delle risultanze processuali, eccesso di potere, non avendo il giudice valutato le argomentazioni difensivedel ricorrente. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «errata valutazione ed analisi della documentazione processuale.

Eccesso di potere. Violazione n. 6390/2021 R.G. della normativa Processual-Civilistica. Erronea valutazione di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c.» , dolendosi il ricorrente dell’omessa valutazione delle risultanze processuali e, in particolare, della CTU, nella parte in cui ha rilevato la violazione delle condizioni processuali relative al «rapportobancario». 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini della decisione, nonché –in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., violazione delle norme in materia di regolazione delle spese processuali.

Parte ricorrente, deduce la violazione delle regole in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi ex art.1283 cod. civ., nonché l’illegittimità dell’art. 2 l. n. 10/2011, norma dichiarata incostituzionale. 4.Con il quarto motivo si deduce l’erroneità della sentenza per avere dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente sul presupposto della apertura del rapporto di conto corrente all’atto della proposizione della domanda. Il ricorrente, richiamandosi ad alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 28819/2017; Cass., n. 21646/2018), osserva che possa essere chiesta la restituzione di interessi anatocistici anche prima della chiusura del conto. 5.Con il quinto motivo si deduce «ulteriore contraddizione ed erroneità di quanto statuito» nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda, per non avere il correntista prodotto il contratto di conto corrente. 6.Per pregiudizialità va esaminato il quarto motivo il quale – in disparte l’incompleta formulazione del parametro normativo – è infondato, così assorbendosi l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può – come deduce il ricorrente - esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di n. 6390/2021 R.G. rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, primo comma, cod. civ. l'azione di indebito può determinare, in linea di principio, l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate(Cass. n. 13586/2024). 7.Con tale arresto, questa Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza (Cass., n. 4214/2024;

Cass., Sez. U., n. 24418/2010), ha escluso che prima della chiusura del conto possa configurarsi un pagamento, in quanto in costanza di rapporto – stante l’esigibilità dei soli saldi reciproci – ove sul conto afferisca una rimessa solutoriatale da configurare un pagamento indebito, la stessa «non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate» (Cass., n. 13586/2024, cit.).

Solo a conto chiuso viene meno l’indisponibilità dei singoli crediti e, quindi, in caso di esigibilità dei saldi, «l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto n. 6390/2021 R.G. più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa» (Cass., n. 13586/2024, cit.). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. 8.Dalla inammissibilità del terzo motivo discende l’inammissibilità per difetto di interesse dei primi tre motivi, nonché del quinto, attinente espressamente a una argomentazione adottata nella sentenza impugnata ad adiuvandum e, quindi, estranea alla ratio decidendi.

E’ assorbit o, pertanto, l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente articolata dal controricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 1.500,00per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 / 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif