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Ordinanza — n. 27448/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as civil proceedings extinguished by mutual withdrawal of claims and acceptance of cost waivers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27448/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties mutually withdrew their claims and accepted the waiver of litigation costs. The lower court had previously awarded compensation to the plaintiff for the repeated expropriation constraint on her property, but the dispute was resolved before the cassation hearing. Consequently, the court applied procedural rules to terminate the case without addressing the merits of the compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, ult. co., cod. proc. civ.: When parties mutually withdraw their claims and accept the waiver of costs, the civil proceeding is declared extinguished and no judgment on the merits is rendered.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings waiver of litigation costs civil procedure code cassation appeal dismissal expropriation compensation procedural termination indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, ult. co., cod. proc. civ.
e, pertanto, il presente giudizio di cassa- zione va dichiarato estinto; a norma dell ' art. 391, ult. co., cod. proc. civ. non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti aderito alle rispettive rinunce.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6163/2020 R.G. proposto da PULCRANO ANNA RAFFAELA GIOVANNA, rappresentata e difesa da- gli avvocati DI STEFANO ASSUNTA (DSTSNT58P70F839U), MARO- NE GHERARDO (MRNGRR40D04F839D) con domicilio digitale ri- spettivamente gherardomarone@avvocatinapoli.legalmail.it e as- suntadistefano@avvocatinapoli.legalmail.it; -ricorrente- contro COMUNE SANT'ANASTASIA, rappresentato e difeso dall'avvocato COLANTUONI ANTONIETTA (CLNNNT60H53G611Y) con domicilio digitale affarilegali@pec.comunesantanastasia.it; -controricorrente ericorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D ' APPELLO DI NAPOLI n. 4695/ 2015depositata il 04/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dallaconsigliera Annamaria Casadonte . RILEVATO CHE 1.La signora Pulcrano Anna Raffaela Giovanna aveva conve- nuto davanti alla Corte d'appello di Napoli il Comune di Sant'Ana- stasia al fine di ottenere la determinazione e la liquidazione della indennità prevista dall'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 in conseguen- za della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di sua proprietà sito nel territorio del Comune convenuto alla via Romani, oggetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica e sottoposto al vincolo pre - espropriativo quinquennale, quantificata nell'importo di euro 2.675.074,80. 2.Costituitosi il Comune di Sant' Anastasia , che eccepiva , ol- tre all'incompetenza funzionale della Corte d'appello, il difetto di le- gittimazione attiva della ricorrente e l'infondatezza della domanda, la Corte d'appello napoletana disponeva CTU, e, all ' esito, rigettava l'eccezione di incompetenza e di difetto di legittimazione attiva formulata dal Comune e accoglieva la domanda, determinando l ' in- dennità per la reiterazione del vincolo espropriativo nell'importo di euro 139.130,381, con condanna del Comune al pagamento della relativa somma,oltre interessi legali.

3. Avverso detta pronuncia la signora Pulcrano ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , cui resiste il Co- mune con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidenta- le,affidato a quattro motivi. CONSIDERATO CHE 4.Anteriormente all'udienza, con atto del 10 giugno 2025 la parte ricorrente principale e il Comune ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinuncia reciproca alle domande ed agli atti, con- testualmente accettando le rinunce avversarie, con compensazione totale delle spese di lite. 5.Le rinunce soddisfano i requisiti di cui all'ar t. 390, comma secondo, cod. proc. civ. e, pertanto, il presente giudizio di cassa- zione va dichiarato estinto; a norma dell ' art. 391, ult. co., cod. proc. civ. non si fa luogo in ordine alle spese del presente giudizio, avendo le parti aderito alle rispettive rinunce. P.Q