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Ordinanza — n. 27224/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee's refusal to admit utility debt due to missing contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27224/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's costs. The appellant, a national utility company, sought to admit a debt for electricity consumption to the bankrupt company's estate, arguing the debt was proven by a tax verification report and a prior injunction. The bankruptcy trustee rejected the claim because the company failed to produce the original energy supply contract required to establish the applicable tariff. The court ruled that without the specific contract, the appellant could not prove the legal conditions for the debt, and the tax report lacked probative value in this context.

Regesto Legislator

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Art. 98 l.fall.; Art. 2709, 2710 cod. civ.: The bankruptcy trustee's refusal to admit a creditor's claim due to the absence of the supply contract renders the appeal inadmissible when the creditor fails to prove the applicable tariff conditions.

Parole chiave

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bankruptcy trustee utility debt admission missing supply contract probative value tariff determination tax verification report inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 98 l.fall.
3.Il “Servizio Elettrico Nazionale” proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Art. 2709 cod. civ.
Art. 2710 cod. civ.
Art. 360, 1° co., n. 5) cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.
art. 2697 cod. civ
la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
4 delmedesimo art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902
Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902).
Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928
Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315
Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

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Testo completo

.p.a.) – c.f. 09633951000– in persona del l’avvocato Luigi Carbone in virtù di procura per notar Nicola Atlantedel 28.2.2019, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Attilio Regolo, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Simone Carranoche ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATOREdel fallimento della “MARI” s.r.l. in liquidazione , in persona del dottor Carlo Galloppi, elettivamente domiciliato in Roma, al viale G.

Mazzini, n. 88, presso lo studio dell’avvocato Andrea Ricci che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Cosimo Salvatorelo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Napoli Norddei 3 / 5 . 7 .20 19 , udita la relazione nella camera di consiglio del 24settembre 2025 del consigliere dottorLuigi Abete, RILEVATO CHE 1.Il “Servizio Elettrico Nazionale” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “MARI” s.r.l. in liquidazione , dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 82/2018,per l’importo di euro 187.174,69, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 per euro 66.194,18 sino al dì del fal limento e spese di procedura monitoria.

Esponeva, peraltro, che sulla scorta della fattura n. 0113400310737 del 5.3.2014 (dell’importo di euro 187.595,65) relativa ai consumi di energia del periodo maggio 2010/febbraio 2014 aveva chiesto(al netto dell’incasso di euro 420,96 avvenuto il 23.5.2014)ed ottenuto in danno della s.r.l. successivamente fallita decreto ingiuntivo n. 7380/2016 - poi dichiarato p rovvisoriamente esecutivo- per l’importo di euro 187.174,69 .

2. Il g .d. al fallimento negava l’ammissione al passivo , attesa l’omessa produzione, peraltro,del contratto di fornitura di energia (cfr. ricorso, pag. 5). 3.Il “Servizio Elettrico Nazionale” proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.

4. Con decreto dei 3/5.7.2019 il Tribunale di Napoli Nord r igettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite. Premetteva che il credito azionato concerneva il recuperodi corrispettivievasi a seguito delle manomissioni riscontrate in occasione della verifica fiscale – risultante dal verbale n. 92844/Z –effettuata dai tecnici verificatori dell’ “Enel Distribuzione” s.p.a. in data 27/28.6.2013 (cfr. decreto impugnato, pag. 1). Indi evidenziava che l’opponente non aveva dato prova del proprio credito ovvero non aveva “né dedotto né depositato il contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la società Mari contenente le condizioni giuridiche ed economiche applicabili, con particolare riferimento alla tariffa prevista per la determinazione del canone” (così decreto impugnato, pag. 3).

Evidenziava, inoltre , che era privo di valenza probatoria, pur indiziaria, il verbale redatto il 27/28.6.2013 dal personale dipendente dell’ “Enel Distribuzione”, trattandosi di atto di parte (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava,infine , che la prova per testimoni articolata dall’opponente era volta in via esclusiva a dimostrare gli esiti dell’accertamento eseguito dai tecnici dell’ “ENEL” in data 27/28.6.2013 e che ilibri e le scritture contabili non erano invocabilinei confronti del curatore (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 - 4 ) . 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso i l “ Servizio Elettrico Nazionale ” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il curator e del fallimento della “ MARI” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2697, 1325, n. 4, 1350 e 2597 cod. civ. Premette che il d.l. n. 73/2007 – convertito nella legge n. 125/2007 – contempla,per coloro che non abbiano operato una scelta sul libero mercato, due regimi di mercato regolato, ossiail regime di “maggior tutela” ed il regime di“salvaguardia” (cfr. ricorso, pag. 7).

Premette,inoltre, c he sia l’uno sia l’altro regim e sono caratterizzati da prezzi e tariffe predeterminate,stabilite dall’ “ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico” (attualmente, dall’ “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” - “A.R.E.R.A.” ; cfr. ricorso, pagg. 7 - 8) , sicché sia l’uno sia l’altro regime prefigurano la fattispecie del contratto regolato dalla legge e dell’obbligo legale a contrarre exart. 2597 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce,dunque, che i l rapporto contrattuale intercorso con la “MARI” – che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa a mezzo fax il 5.11.2013 aveva chiesto di usufruire del regime contrattuale della “maggior tutela – era disciplinato ex legesenza necessità di contratto scritto (cfr. ricorso, pag. 8). 8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Premette, con riferimento al verbale n. 92844/Z della verifica fiscale effettuata dai tecnici dell’“Enel Distribuzione” s.p.a. in data 27/28.6.2013, che sull’utenza della s.r.l. poi fallita era stato accertato il compimento di attività voltaad impedire al misuratore di computare correttamente i consumi e tanto era stato acclarato in contraddittorio con la “MARI”e senza contestazione alcuna da parte della medesima società (cfr. ricorso, pag. 10). Indi deduce che il verbale redatto dai verificatori dell’ “ENEL” ha la rilevanza di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio, qualifica che permane in capo ai verificatori,nonostante la parziale privatizzazione dell’ “ENEL”, in virtù del perdurante controllo maggioritario dell’azionista pubblico e del perseguimento di finalità di pubblico interesse (cfr.ricorso, pag. 11).

Deduce,segnatamente, che il verbale relativamente ai fatti riportati fa prova fino a dimostrazione del contrario, “in quanto costituente il risultato di un’attività di accertamento compiuta da soggetti equiparati alla pubblica autorità” (così ricorso, pagg. 11 –12). Deduce, d’ altro canto, che è contraddittoria la motivazione dell’impugnato decreto (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce,invero, che il tribunale ha , da un l ato , reputato la prova per testimoni irrilevante, siccome volta a dimostrare l’esistenza e i risultati degli accertamenti compiuti dai dipendenti dell’ “ENEL”, e ha, dall’altro, reputato il verbale di verifica privo di valenza probatoria (cfr. ricorso, pagg. 17 –18); e ciò tanto più che il tribunale ha denegato l’ammissione al passivo,benché abbia dichiarato il fallimento della “MARI” su ricorso della stessa opponente (cfr. ricorso, pag. 18). 9.Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2709 e 2710, della legge n. 125/2007 e della delibera n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Deduce che nel sistema legislativo scaturito dal d.l. n. 73/2007 essa ricorrente, siccome deputata alla vendita dell’energia, è estranea non solo all’accertamento dei prelievi irregolari ma pur alla quantificazione dei prelievi evasi e da recuperare (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce, in ogni caso, che i consumi sono stati dal distributore ricostruiti in maniera “assolutamente oggettiva” (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce, ancora, cheai fini della quantificazione del credito le tariffe applicate vengono determinate dall’ “A.R.E.R.A.”, sicché il contratto di somministrazione dell’energia rinviene nella legge la sua regolamentazione sia per la ricostruzione che per la quantificazione degli importi (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce, infine , che il proprio credito risulta specificato nell’estratto conto notarile, attestante la conformità della fattura n. 0113400310737 del 5.3.2014 alle annotazioni del proprio libro-giornale dei crediti in contenzioso (cfr. ricorso, pag. 22).

10. Il ricorso è inammissibile e la ragione che ne segna l’inammissibilità, esplica valenza in relazione a ciascuno degli esperiti mezzi di impugnazione.

11. Va debitamente ribadito che il tribunale non ha rilevato e dato atto unicamentedell’omesso deposito del contratto di fornitura di energia, ma ha rilevato e dato atto, con un riscontro di antecedente valenza logico-giuridica, anchedell’omessa deduzione del contratto di fornitura di energia. Il tribunale, cioè, ha prioritariamente ancorato il suo dictumad un difetto di allegazione (deduzione)oltre che di prova del contratto.

12. Ebbene, con la prima articolazione della prioritaria ambivalente “ ratio decidendi” il ricorrente non si confronta, ossia nessuna delle censure veicolate dagli esperiti mezzi di impugnazione attinge e censura il difetto di allegazione che il tribunale ha riscontrato (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Al riguardo si rimarca, in particolare,che sia la circostanza per cui il contratto si correli, nella sua genesi, all’ “obbligo legale di contrattare” del contraente “forte” sia la circostanza per cui il rapporto contrattuale che ne scaturi sce, rinvenganella legge e non nella volontà delle parti la fonte di regolamentazione, non escludonoche contratto vi sia, sicché colui che àncora la sua pretesa a d un titolo siffatto, deve comunque - di siffatto titolo – farne oggetto di specifica allegazione (deduzione)ancor prima che di prova (cfr.

Cass. (ord.) . 22.4.2025, n. 10435, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla eprovarla). 13.In questo quadro vane sono pur le ulteriori prospettazioni del ricorrente . Ovveroil rilievo per cui il d.l. n. 73/2007 “ha previsto due regimi di mercato vincolato o regolato alternativi al libero mercato” (così ricorso, pag. 7). Ovvero il rilievo per cui “il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta” (così ricorso, pag.

6) ed il rilievo per cui “il rapporto contrattuale intercorso tra le parti era disciplinato ex lege senza necessità di contratto scritto” (così ricorso, pag. 8). Ovvero il rilievo per cui le tariffe sono predeterminate dall’ “A.E.G.G.” ed ora dall’ “A.R.E.R.A.” (cfr. ricorso, pagg. 7e 19).

14. In pari tempo, in quanto afferiscono al riscontro del quantum dell’erogazione di energia e, quindi , al riscontro del quantum del “costo” a preteso carico dell’utente dipoi fallita, analogamente non attingono il deficit di “allegazione”circa il titolo contrattuale i rilievi concernenti l’ “estraneità della ricorrente alle attività di quantificazione e ricostruzione dei consumi evasi” (così ricorso, pag. 19), concernenti la valenza del “verbale di verifica redatto dai verificatori dell’Enel” (così ricorso, pag. 11 .

S i soggiunge che vano è il riferimento, a pag. 10 del ricorso, alla pronuncia n. 23800 del 7.11.2014 di questa Corte, pronuncia concernente il valore del verbale di accertamento dell’infrazione nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa) e concernenti l a pretesa dimostrazione del credito azionato alla stregua dell’estratto autentico notarile del “libro giornale dei crediti in contenzioso”(si prescinde a tal ultimo proposito dalla considerazione per cui al curatore fallimentare che agiscenon in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod.civ., delle scritture contabili regolarmente tenute: cfr.

Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902). 15.Un’ultima notazione si impone. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce valenza solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 delmedesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 16.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.

Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente, “Servizio Elettrico Nazionale” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “MARI” s.r.l. in liquidazione , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Cort