Cassation court remits case to new hearing pending Supreme Court ruling on Euribor clause validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remitting the case to a new hearing. The appellants sought to declare a loan contract null due to usurious interest rates linked to the Euribor index, while the bank argued the rates were valid and no anticompetitive intent existed. The court decided to defer the judgment until the Supreme Court resolves a pending question regarding the validity of Euribor-based interest clauses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: When a cassation appeal raises a question of law pending resolution by the Supreme Court, the lower court must remit the case to a new hearing rather than issuing a definitive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17314/2021R.G. proposto da Rossi Nicoletta e Rossi Angelo, rappresentatie difesi d a ll’ avv. Giovanni Lauro -ricorrenti - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Fiandanese -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6454 /202 0 , depositata l’11 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 202 5 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - Nicoletta Rossi e Angelo Rossi prop ongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a l’11 Oggetto:mutuo -interessi -parametro Euribor dicembre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto le loro domand e di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo concluso il 25 marzo 2005 con la Banca Toscana s.p.a.per usurarietà del tasso di interesse, di condanna della banca al risarcimento dei danni per mancata disponibilità delle somme versate e di accertamento della liberazione del datore di ipoteca e del fideiussore exart. 1956 cod. civ. proposte dalla predetta Nicoletta Rossi in proprio e quale datrice di ipotecae da Angelo Rossi quale terzo datore di ipoteca e fideiussore ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attore in ragione dell’insussistenza dell’allegata usurarietà del tasso di interesse applicato, escludendo che a tale fine dovesse sommarsi il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello previsto per gli interessi moratori, nonché della genericità e della tardività delle deduzioni relative alle ulteriori voci di costo connesse con l’erogazione del credito; -ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in primo luogo, che gli appellanti avevano rinunciato ai motivi concernenti la usurarietà dei tassi moratori e , in secondo luogo, che mancava la prova della prospettata nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per effetto della manipolazione dell’indice Euribor, accertata dalla Commissione Europea, in difetto della dimostrazione della relativa intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa e il contratto dedotto in giudizio; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, relativa alla validità della clausola con cui le parti determinano il tasso di interesse di un contratto di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor; - appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezioni sulla questione controversa; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.