Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a cooperative bank, filed a proposal for judgment definition but did not formally pursue the appeal against the lower court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23743/2024 R.G. proposto da: BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. GIÀ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VIGNOLA, elettivamente domiciliata in PISTOIA VIA DELL'OSPIZIO 34, presso lo studio dell’avvocato FROSINI GIANNI (FRSGNN64C05G713T) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro B.B.C. SRL IN LIQUIDAZIONE C.F., elettivamente domiciliata in PRATO VIA SANTA TRINITA, 27, presso lo studio dell’avvocato BECHINI IVAN (BCHVNI65C14Z114I) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.1445/2024 depositata il 19/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 23743/2024 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 27070/2025 Data pubblicazione 09/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/10/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 23743/2024 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 27070/2025 Data pubblicazione 09/10/2025