Cassation court suspends appeal on loan contract nullity pending Supreme Court ruling on Euribor clause validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the nullity of loan contracts and current accounts. The appellants argued for contract invalidity based on usurious interest rates tied to the Euribor parameter and lack of written form. The court suspended the proceedings to await the outcome of a pending reference to the Supreme Court on the validity of the Euribor determination clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 406 c.p.c.: When a cassation appeal raises a question already referred to the Supreme Court by an earlier order, the court must suspend the proceedings pending the resolution of that reference.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27704/2020R.G. proposto da Tecnoproject Investimenti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Aquilotti Daniele e Congiu Fabrizio, tutti rappresentati e difesida ll’avv. Margherita Falqui -ricorrenti - contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Rossi -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 412 /202 0 , depositata il 16 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: -la Tecnproject Investimenti s.r.l., Daniele Aquilotti e Fabrizio Congiu propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di Oggetto:mutuo -interessi -parametro Euribor appello di Cagliari, depositatail 16 luglio 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza non definitiva del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento della nullità di due contratti di conto corrente e di due contratti di mutuo fondiario conclusi dalla predetta società con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e assistiti da garanzie fideiussorie prestate dagli altri odierni ricorrenti, e di determinazione dei saldi dei relativi rapporti; -la Corte di appello ha dato atto che tali domande erano fondate sulle seguenti allegazioni: quanto ai conti corrent i , sulla mancata stipula degli stessi in forma scritta, con conseguente indebita applicazione di interessi ultralegali e commissionidi massimo scoperto, sulla violazione del divieto di anatocismo e sull’applicazione di interessi usurari; quanto ai due mutui fondiari, sull’indebito frazionamento dell’unitaria operazione di finanziamentoe sulla pattuizione di interessi usurari e, comunque, determinati con riferimento al parametro dell’Euribor, costituenteil frutto di una intesa restrittiva della concorrenza; - ha, inoltre, riferito che gli attori avevano altresì allegato la nullità della fideiussione, in relazione alle clausole di rinuncia ad opporre le eccezioni della debitrice principale e di reviviscenza della garanzia in caso di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti eseguiti dalla medesima debitrice principale; - dopo aver reso noto che il giudice di primo , con sentenza non definitiva, aveva disatteso tutte le domande attore, con eccezione di quellefondate sull’usurarietà dei tassi applicati dalla banca in relazione alle quali era stata disposta la rimessione della causa in istruttoria, ha disatteso il gravame degli odierni ricorrenti; -il ricorso è affidato a nove motiv i ; -resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s. p.a. ; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: - la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione , rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900del 19 luglio 2024, relativa alla validità della clausola con cui le parti determinanoil tasso di interessi di un contratt o di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor; - appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezionisulla questione controversa; P.Q.M La Corte rinvia la causa a