Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which the court validated under specific procedural statutes. The case involved a dispute between a pharmacy owner and a bankrupt entity, where the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final judgment. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and dismissed the appeal entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal extinguishes the ongoing litigation, requiring the court to declare the case closed without further substantive examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10570/2023 R.G. proposto da: GUALANDI GIORGIO IZZO, FARMACIA ZARRI DEL DR. GIORGIO IZZO GUALANDI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7,, presso lo studio dell’avvocato LO CONTE MASSIMINO (LCNMSM79R01A399D) rappresentati e difesi dall'avvocato PINGUE FILIPPO (PNGFPP61H24A783A) -ricorrente- contro FALLIMENTO REALE FARMACIA ZARRI S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Vescovio, 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO (MNFTMS39E25C710E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n.10282/2022 depositata il 09/03/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 10570/2023 Numero sezionale 670/2025 Numero di raccolta generale 26866/2025 Data pubblicazione 07/10/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 06/10/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 10570/2023 Numero sezionale 670/2025 Numero di raccolta generale 26866/2025 Data pubblicazione 07/10/2025