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Ordinanza Interlocutoria — n. 26745/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings to allow parties to reach a settlement agreement before resuming trial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26745/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted a request for remittal to a new role, suspending the trial to facilitate a settlement. Both the private healthcare provider and the public health authority submitted joint requests for this suspension to enable negotiations. The court accepted the motion based on the advanced state of negotiations and the complexity of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: The court may grant a request for remittal to a new role to allow parties to reach a settlement agreement, even in advanced litigation stages.

Parole chiave

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remittal to new role suspension of proceedings settlement agreement joint request healthcare contract dispute contribuzione alle spese di cura contratto di cura fornitore di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .
Art. 37 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art.
art. 111 Cost
e 1374 c.c., in relazione al contratto concluso il 14/10/2011, nonché illogicità della motivazione e viola- zione dell'art. 111 Cost.
art. 2041 c.c
3), c.p.c., dell'art. 2041 c.c.
art. 37 c.p
Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 14836/2024 promosso da Synergo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. Luigi Balestra , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro Azienda Sanitaria Locale di Pescara,in persona del Direttore Ge- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. Vincenzo Anto- nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 48 4 /20 24 , pubblicata l'11/04/2024notificata il 29/04/2024.

Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n. 1191/2016 provvisoriamente esecutivo, il Tribu- nale di Pescara ingiungeva all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della Synergo s.r.l. (di seguito, SYNERGO) –società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara – della somma di € 3.244.605,34, pari all ' ammontare del credito vantato per i servizi resi in virtù del contratto del 14 /10/ 2011, stipulato con la ASL ela Regione Abruzzo.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 528/2022, accoglieva l'opposizione promossa dall'ASL e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio. La SYNERGO proponeva appello avverso tale sentenza, chieden- done l'integrale riforma sulla base di plurimi motivi di gravame. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 484/2024, riget- tava l'impugnazione, affermando che SYNERGO aveva effettuato prestazioni sanitarie superiori al limite contrattuale e che una tale eccedenza non potevaessere in alcun caso corrisposta.

Avverso tale sentenza, la SYNERGO ha proposto ricorso in cas- sazione, affidato a tre motivi di impugnazione. L'Azienda Sanitaria Locale di Pescara si è difesa con controri- corso, formulando anche due motivi di ricorso incidentale. La SYNERGO ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato in data 13/06/2025 un'istanza con- giunta di sospensione del processo e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio, fissata per il giorno 10/07/ 2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transat- tivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già formulata, al fine di pervenire a un bonario componi- mentodella vertenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1366, nonché 1346 c.c. e 1374 c.c., in relazione al contratto concluso il 14/10/2011, nonché illogicità della motivazione e viola- zione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erronea interpretazione del contratto menzionato. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., degli artt. 1418 e 1421 c.c., non- ché 3 e 32 Cost., per mancata declaratoria di ufficio della nullità delle clausole interpretate come ponenti un limite invalicabile di spesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non resi- denti.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c., dell'art. 2041 c.c. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexies d.lgs. n. 502/1991 e dell'art. 32, comma 8, l. n. 449 del 1997, in relazione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in relazione all'art. 360, n. 1), c.p.c. 3.Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, formulata da entrambe le parti, al fine di consentire il perfezionamento dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/ 2025.

P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in R