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Ordinanza Interlocutoria — n. 26744/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to allow parties time to reach a settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26744/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a joint request by both parties to suspend the proceedings and remand the case to a new hearing date. The parties argued that the complexity of the contract dispute and ongoing negotiations required more time to potentially reach a settlement. Consequently, the court accepted the request to postpone the trial rather than adjudicate the merits of the appeal at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The court may remand a case to a new hearing date upon a joint request by parties to facilitate a settlement, prioritizing amicable resolution over immediate adjudication when negotiations are advanced.

Parole chiave

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remand to new hearing joint settlement request suspension of proceedings amicable composition contract dispute Cassation procedure transitional measure contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis. 1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n.
art. 111 Cost
1362, 1363, 1366e 1346 c.c., in relazione al contratto concluso il 21 /04/ 2010, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 12004/2024 promosso da Synergo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. prof. Luigi Balestra , in virtù d i pro- cura speciale in atti; ricorrentee controricorrente contro Azienda Sanitaria Locale di Pescara,in persona del Direttore Ge- nerale pro tempore, rappresentatae difesa dall ' avv. Vincenzo Anto- nucci, in virtù di procura speciale in atti; controricorrentee ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 142 /20 24 , pubblicata il 31/01/2024notificata il 19/03/2024.

Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 236/2016, provvisoriamente esecu- tivo, il Tribunale di Pescara ingiungeva all'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito, ASL) il pagamento in favore della Synergo s.r.l. (di seguito, SYNERGO) – società che gestiva la Casa di Cura privata Pierangeli di Pescara –della somma di € 2.185.150,56, pari all'ammontare delcredito vantato da lla SYNERGO per i servizi resi in virtù del contratto del 21/04/2010 concluso con l'ASL e con la Re- gione Abruzzo.

Con sentenza n. 465/2020, il Tribunale di Pescara acco glieva l'opposizione promossa dall'ASL, con ciò revocando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Avverso dettasentenza proponeva appello la SYNERGO, che ve- niva respinto con sentenza n. 142/2024 della Corte territoriale. LA SYNERGO ha proposto ricorso per cassazione contro tale de- cisione, affidato a tre motivi di doglianza. L'ASL si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale, cui la SYNERGO ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato il 13/06/2025 un'istanza congiunta di sospensione e, in via subordinata, di rinvio dell'adunanza in camera di consiglio del 10/07/2025, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo transattivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis . 1 c.p.c., a sostegno e integrazione delle difese già svolte, evidenziando che, comunque, il deposito de quonon implicava rinuncia all ' istanza di rinvio già richiesta al fine di pervenire a un bonario componimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c. , degli artt. 1362, 1363, 1366e 1346 c.c., in relazione al contratto concluso il 21 /04/ 2010, nonché illogicità della motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. in relazione alle conseguenze asseritamente ritratte dall'erro- nea interpretazionedel contratto menzionato.

Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 3 e 32 Cost., per mancata declaratoriadi ufficio della nullità delle clausole inter- pretate come ponenti un limite invalicabile dispesa in relazione alle prestazioni sanitarie rese a favore di pazienti non residenti. Con il terzo motivo è dedotta nullità della sentenza impugnata exart. 360, n. 4, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso tra le parti,con particolare riferimento alla rilevanza –acclarata a mezzo CTU – del Decreto commissariale n. 22/2011. 2.Con l'unico motivo di ricorso incidentale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 bis, quater, quinquies, sexiesd .gs. n. 502del 1991 e dell' art. 32, co mma 8, l. n. 449 del 1997, in rela- zione al motivo di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c.

3. Ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta for- mulata da entrambe le parti di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la concretizzazione dell'accordo transattivo, tenuto conto della complessità e dello stato avanzato delle trattative in corso tra i ricorrenti, come riferito nell'istanza congiunta depositata il 13/06/2025. P.Q.M La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camer