Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26736/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late bankruptcy claim priority due to prior judgment on same debt amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26736/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Municipality of Dello's appeal against a Brescia bankruptcy court decree denying priority status for environmental remediation costs. The lower court ruled that a prior timely admission of a portion of the debt created an internal res judicata effect, preventing a new claim for the remainder. The court held that the subsequent sale of the property did not alter the nature of the original debt, making the late request inadmissible under bankruptcy law principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 97 l. fall., 111-bis l. fall., Art. 242 d.lgs. 152/2006; A late bankruptcy claim cannot be admitted if a prior timely request for the same debt has already resulted in a judgment on the amount, as the internal res judicata prevents re-litigation of the debt's existence or value.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy priority internal res judicata late claim admission environmental remediation debt amount determination espropriazione preventiva misura cautelare nel diritto di esecuzione prelegato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 97 l. fall.
Art. 111, ultimo comma l. fall.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111-bis, secondo comma, l.
Art. 111-bis l. fall.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111-bis, secondo comma, l.
Art. 242 d.lgs. n. 152/2006
fall., nonché dell’art. 242 d.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
4.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 4632/2023
a trasformare la originaria domanda di ammissione allo stato passivo, in assenza della quale la proposizione della domanda tardiva è preclusa dal giudicato formatosi sulla domanda tempestiva (Cass., n. 4632/2023) .
Cass., n. 4506/2020
Cass., n. 10882/2012
CAss., n. 10882/2012), ovvero già ammesso in precedenza con diversa graduazione.
Cass., n. 19613/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15969/2019 R.G. proposto da COMUNE di DELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNCDNL67L12H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato BERTONI ENRICO (BRTNRC61P21B157U) -ricorrente- contro LEVITICUS SPV SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIARRA GRAZIA (SCRGRZ49M49D843Z) -controricorrente- nonchè contro BANCO BPM SPA, FALLIMENTO ECO NEPROMA N285/2012 TRIBUNALE BRESCIA N285 n. 15969/2019 R.G. -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRESCIA n. 4192/2016 depositata il 17/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA 1.Il Comune di DELLO ha chiesto in via tardiva, con rico r so denominato «integrazione al ricorso per l’ammissione al passivo», l’ammissione «in via privilegiata e in prededuzione» allo stato passivo del Fallimento ECO-NEPROMA S.p.A. del l’importo di € 188.580,81, corrispondente all’esecuzione di misure di messa in sicurezza di emergenza (MISE) consistenti in opere di bonifica ambientale realizzate di ufficio ex art. 250 d. lgs. n. 152/2006 sull’immobile sito in Dello, Via San Zenone, n. 191 , in costanza dell’inerzia del debitore prima e successivamente del Fallimento. 2.Il credito è stato ammesso in prededuzione per il minor importo di € 72.210,07, essendo stato l’ulteriore importo di € 116.370,74 già oggetto di precedente ammissione in via tempestiva al chirografo.

3. Il Tribunale di Brescia, con il decreto qui impugnato , ha rigettato l’opposizione in contraddittorio anche con il creditore ipotecario BANCO BPMS.p.A., rilevando la formazione del giudicato endofallimentare in relazione all’ammissione al chirografo del minor importo di € 116.370,74. Ha rilevato il giudice dell’opposizione, in particolare, che il presupposto per il riconoscimento della prededucibilità del credito non si è realizzatocon l’avvenuta vendita dell’immobile in data 29 maggio 2015, essendo la prededucibilità legata ai costi che avvantaggiano gli immobili indipendentemente dalla vendita degli stessi in sede concorsuale.

4. Propone ricorso per cassazione il Comune di Dello, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il successore a titolo n. 15969/2019 R.G. particolare del creditore ipotecario. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.Le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 97 l. fall., 111, ultimo comma e 111-bis l. fall., nonché dell’art. 242 d. lgs. n. 152/2006 nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui il decreto impugnato non ha considerato quale fatto sopravvenuto ai fini dell’ammissione del credito in prededuzione l’avvenuta vendita dell’immobile in sede concorsuale.

Osserva parte ricorrente che l’esecuzione delle opere in epoca successiva alla ammissione allo stato passivo al chirografo si è tradotta in utilità all’atto della vendita, la quale ha comportato l’insorgenza di collegamento funzionale tra le opere realizzate e l’appetibilità dell’immobile. L’evento della successiva vendita viene invocato, inoltre, quale omesso esame di fatto storico oggetto di discussione tra le parti idoneo a mutare la causa petendi dell’originaria domanda di ammissione allo stato passivo. 2.Il primo motivo è inammissibile in relazione al primo dei profili dedotti.

Il fatto sopravvenuto della vendita dell’immobile è stato espressamente preso in esame dal giudice del merito, per cui non può configurarsi tale fatto storico a fondamento del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo il fatto oggetto espressamente oggetto di valutazione, per cui la censura si traduce nell’omesso esame di elementi di prova e di argomentazioni istruttorie, non rientrante nella dedotta censura (Cass., n. 17005/2024).

3. Il motivo è, invece, infondato, quanto alla dedotta violazione di legge. L’ omessa valutazione dell’utilità delle opere realizzate sul bene immobile ai fini della vendita non è circostanza in fatto idonea n. 15969/2019 R.G. a trasformare la originaria domanda di ammissione allo stato passivo, in assenza della quale la proposizione della domanda tardiva è preclusa dal giudicato formatosi sulla domanda tempestiva (Cass., n. 4632/2023) . E’, difatti, ammissibile la sola domanda tardiva di accertamento del passivo ove diversa per petitume causa petendi, rispetto a quella di insinuazione ordinaria, essendo il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo idoneo a escludere che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo (Cass., n. 4506/2020 ;

CAss., n. 10882/2012), ovvero già ammesso in precedenza con diversa graduazione. La vendita del bene immobile sul quale sono state eseguite le opere di MISE non è fatto nuovo idoneo a trasformare il petitum della domanda originaria, non trattandosi di fatto nuovo idoneo a modificare la natura del credito oggetto di ammissione allo stato passivo. 4.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 111-bis, secondo comma, l. fall. nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia nella parte in cui il decreto impugnato non si è pronunciato sulla domanda di ammissione degli interessi sulle spese realizzate, come richiesto in sede di domanda di ammissione, osservando che sui crediti prededucibili vanno corrisposti anche gli interessi. 5.Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur avendo allegato di avere chiesto l’ammissione degli interessi in sede di domanda di ammissione allo stato passivo (documento D 12) , non ha dedotto di avere riproposto la domanda relativa agli interessi in sede di opposizione. n. 15969/2019 R.G. 6.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. in relazione al capo relativo alle spese processuali. 7.Il motivo è inammissibile, avendo il giudice del merito – come rilevato dal controricorrente - fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

I l principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa (e non è il caso di parte ricorrente) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, essendo il sindacato della Corte di Cassazione limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa(Cass., n. 19613/2017). 8.Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% di rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa