Cassation appeal dismissed due to parties' settlement and withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement and the appellant formally withdrew the lawsuit. The Fallimento ZMAC GROUP SRL had opposed the admission of a €10.4 million creditor claim regarding a property sale, but the dispute was resolved before the final ruling. Consequently, the court found no need to rule on the merits or the uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When parties settle and the appellant withdraws the appeal, the proceedings are extinguished without a decision on merits, and the special uniform contribution fee does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27075/2019 R.G. proposto da FALLIMENTO ZMAC GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18 C/O STUDIO GREZ, presso lo studio dell’avvocato SALESIA FRANCESCO (SLSFNC61A22D612G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro NUOVA SOFIA SRL CON SOCIO UNICO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEVONI ROBERTO (NVNRRT66A08E202E) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 4753/2018 depositata il 11/07/2019. n. 27075/2019 R.G.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE Il Fallimento ZMAC GROUP S.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo di NUOVA SO.FI.A S.r.l. a socio unico in A.S., avverso il decreto del giudice delegato con cui era stat a rigettata la domanda di ammissione allo stato passivo del credito del credito di € 10.447.481,03 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di mora, oltre all’ulteriore importo di € 64.935,50; che il credito atteneva al diritto alla partecipazione con «priorità» (per il minor importo di € 5.423.567,64 ) al riparto sulla vendita dell’immobile di proprietà di Nuova So.Fi.A.
S.r.l., immobile gravato dalla trascrizione di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. (credito già oggetto di sentenza del giudice ordinario del Tribunale di Roma), nonché a un credito chirografario di natura aquiliana; che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione; che ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento opponente, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società in A.S.; CONSIDERATO CHE che il ricorrente ha depositato in data 11 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite e che il controricorrente ha accettato la rinuncia al ricorso; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; n. 27075/2019 R.G. che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M D