Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26731/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; creditor renounced appeal after bankruptcy court rejected privilege claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26731/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal extinguished following the creditor's formal renunciation of the lawsuit. The underlying dispute involved a €70,000 claim where the bankruptcy court had previously rejected the creditor's opposition to a privilege claim under Article 2751-bis of the Civil Code. The court dismissed the appeal because the parties had reached a settlement, rendering further judicial review unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; When a creditor renounces a cassation appeal after a lower court decision, the proceedings are extinguished without ruling on costs, and the special contribution measure does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy appeal creditor renunciation settlement extinguishment contribution unificato privilege claim civil code privilege cassation procedure credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 2751-bis cod. civ
in liquidazione con il quale – previa ammissione di parte del credito al chirografo – era stata esclusa l’ammissione del credito di € 70.000,00 al privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 34025/2023
Cass., n. 23175/2015
Cass., n. 23175/2015; Cass., n.
Cass., n. 13636/2015
23175/2015; Cass., n. 13636/2015); Numero registro generale 37304/2019 Numero sezionale 3143/2025 Numero di raccolta generale 26731/2025 Data pubblicazione 04/10/2025 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCESCO TERRUSI Presidente LUIGI ABETE Consigliere ALBERTO PAZZI Consigliere FILIPPO D'AQUINO Consigliere Rel. ROBERTO AMATORE Consigliere Oggetto: FALLIMENTO Ud.24/09/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37304/2019 R.G. proposto da: PANZERI ANGELO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PETRO DA CORTONA 80 PAL.B, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO MAURILIO (DNGMRL70M16F158Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ARTUSI DINO (RTSDNI56H25H063M) -ricorrente- contro FALLIMENTO TIPES SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIEGI N. 35/B, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLO GABRIELE (DPLGRL62A29E329W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIVA MARCO (RVIMRC60E09E507T) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LECCO n. 1647/2019 depositata il 13/11/2019.

Numero registro generale 37304/2019 Numero sezionale 3143/2025 Numero di raccolta generale 26731/2025 Data pubblicazione 04/10/2025 n. 37304/2019 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE PANZERI ANGELO CARLO ha proposto opposizione allo stato passivo di FALLIMENTO TIPESO S.p.A. in liquidazione con il quale – previa ammissione di parte del credito al chirografo – era stata esclusa l’ammissione del credito di € 70.000,00 al privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. quale preposto ai trasporti della società dichiarata fallita; che il Tribunale di Lecco, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore opponente, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il fallimento;

CONSIDERATO CHE che il ricorrente ha depositato in data 15 maggio 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite; che il controricorrente ha contestualmente accettato la rinuncia al ricorso; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;

Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); Numero registro generale 37304/2019 Numero sezionale 3143/2025 Numero di raccolta generale 26731/2025 Data pubblicazione 04/10/2025 n. 37304/2019 R.G. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Presidente FRANCESCO TERRUSI Numero registro generale 37304/2019 Numero sezionale 3143/2025 Numero di raccolta generale 26731/2025 Data pubblicazione 04/10/2025