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Ordinanza — n. 26730/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and subsequent settlement of the underlying dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26730/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and the subsequent settlement of the underlying litigation. The appellant had previously opposed the admission of a legal expense claim into the extraordinary administration's passive assets, arguing for priority payment. The Court ruled that since the parties reached a transaction, no further judicial intervention was necessary, and the extraordinary measure for doubled court fees did not apply to withdrawn appeals.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal, and the extraordinary doubling of court fees is strictly interpreted and does not apply to withdrawn appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings extraordinary court fees settlement of litigation extraordinary administration priority of claims legal expenses offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 394 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
art. 2901 cod. civ
con cui era stata rigettat a la domanda di ammissione del credito in via prededucibile per l’importo di € 39.280,57, pari al credito per spese legali nella misura di ¾ del giudizio di primo grado; che il credito atteneva alla proposizione digiudizio ex art. 2901 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 34025/2023
Cass., n. 23175/2015
Cass., n. 23175/2015; Cass., n.
Cass., n. 13636/2015
23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5484/2025 R.G. proposto da NUOVA SOFIA SRL IN AS, elettivamente domiciliato in PADOVA VIA UGO FOSCOLO 13 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NEVONI ROBERTO (NVNRRT66A08E202E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ZMAC GROUP SRL -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 58726/2023 depositata il 22/01/2025. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE n. 5484/2025 R.G. Il Fallimento ZMAC GROUP S.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo di NUOVA SO.FI.A S.r.l. a socio unico in A.S. con cui era stata rigettat a la domanda di ammissione del credito in via prededucibile per l’importo di € 39.280,57, pari al credito per spese legali nella misura di ¾ del giudizio di primo grado; che il credito atteneva alla proposizione digiudizio ex art. 2901 cod. civ. nonché a titolo di illecito aquiliano, promosso da Zmac Group S.r.l. all’epoca in bonis, davanti al Tribunale di Roma nei confronti di Nuova So.Fi.A S.r.l. quale acquirente di un atto dispositivo in danno dell’attore, giudizio interrotto per fallimento del creditore attore, riassunto da Fallimento e conclusosi con sentenza di accoglimento delle domande in danno della società in Amministrazione Straordinaria; che il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha accolto l’opposizione, ritenendo che la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma è opponibile all’Amministrazione Straordinaria, essendo questa parte in causa, per cui la curatela ha titolo ad essere ammessa allo stato passivo dell’Amministrazione Straordinaria per entrambi i gradi del giudizio di merito in prededuzione chirografaria; che ha proposto ricorso per cassazione la società in amministrazione straordinaria, affidato a due motivi e che il fallimento intimato non si è costituito in giudizio;

CONSIDERATO CHE che il ricorrente ha depositato in data 22 agosto 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova n. 5484/2025 R.G. applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;

Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M