Cassation court dismisses appeal claiming lack of interest due to forced auction of the building, ruling the lease contract and building are distinct assets.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the lessee against the appellate court's rejection of the bankrupt company's revocatory action. The lessee argued that the forced auction of the building rendered the claim moot, but the court distinguished between the leased business unit and the physical building subject to auction. Consequently, the court held that the existence of the auction did not eliminate the legal interest in challenging the lease contract's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation dismisses a cassation appeal when the difference between the leased business unit and the immovable property subject to forced execution is clear and evident, precluding a finding of lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17836/2022 R.G. proposto da EDILCERAMICHE 87 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 237, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO MARIA (DNGMRA74B67F839R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO N 285/2011 DI MILEA FRANCESCO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA V.G.B.MARTINI 14, presso lo studio dell’avvocato MORGANTE GIUSEPPE (MRGGPP77E23H282L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2520/2022 depositata il 14/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. FATTI DI CAUSA n. 17836/2022 R.G. 1.Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 maggio 2016, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del FALLIMENTO MILEA FRANCESCO S.r.l. a termini dell’art. 67, primo comma, n.
2) l. fall. del contratto di affitto di ramo di azienda, stipulatoin data 23 luglio 2010 relativamente all’attività commerciale condotta in Roma, Via dei Martuzzi, 7 per la durata di anni trenta , per il quale il corrispettivo dovuto al concedente era stato compensato con i crediti derivanti dall’aumento di capitale della società affittuaria. 2.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società affittuaria , ritenendo che il contratto di affitto di azienda costituisce atto finalizzato a sottrarre alla garanzia dei creditori il ramo di azienda oggetto del contratto, essendo stato versato il corrispettivo con un mezz o anormal e di pagamento, quale la compensazione con controcrediti ritenuti inesistenti. 3.Propone ricorso per cassazione l’affittuario , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento.
E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 18 ottobre 2024, per la quale è stata chiesta la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 24 Cost. e 100 cod. proc. civ., sopravvenuta carenza di interesse in considerazione della impossibilità di restituzione del compendio oggetto di azione revocatoria, stante l’intervenuta aggiudicazione in sede di esecuzione forzata dell’immobile in cui era esercitata l’azienda sin dal 2018, avvenuta prima dell’emissione della sentenza di appello.
Osserva parte ricorrente che il Fallimento appellato non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’accoglimento della propria domanda, per cui si sarebbe dovuta rilevare di ufficio dal giudice di appello la carenza di interesse ad agire del fallimento, n. 17836/2022 R.G. carenza di interesse che può essere rilevata anche in sede di legittimità. Al ricorso viene allegato il decreto di trasferimento dell’immobile in oggetto. 2.La proposta di definizione accelerata ha evidenziato come oggetto del giudizio sia il contratto di cessione dell’azienda, che è bene diverso dal bene immobile oggetto di aggiudicazione in sede di esecuzione forzatadi cui fa menzione parte ricorrente. 3.Il ricorso è infondato, condividendo il collegio la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., secondo cui è «chiara ed evidente» (…) « (anche in prospettiva di interesse ad agire) la differenza che corre tra l’azienda (oggetto del contratto di cui è stata dichiarata l’inefficacia relativa) e l’immobile nel quale la stessa, eventualmente, fosse stata ubicata». 4.Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato.
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 8.000,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ. in favore del controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 4.0 00,00 in n. 17836/2022 R.G. favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisde