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Ordinanza — n. 26686/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of tax claims due to prescription and lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Riscossione Sicilia S.p.A. against the bankruptcy court's decision to reject specific tax claims. The lower court ruled that the claims were time-barred and that the appellant failed to prove either the interruption of prescription or the exact amount of the inscribed debt. The supreme court upheld this decision, noting the appellant's failure to cite specific procedural errors in prior proceedings and its inability to provide evidence supporting the disputed amounts.

Regesto Legislator

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Art. 98 L.F.; Art. 360 c.p.c.: The court rejects a cassation appeal when the appellant fails to specify the exact procedural vices in prior acts or when the lower court's decision rests on facts not successfully challenged by the appellant.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings prescription of claims tax collection agency procedural autonomy insolvency law evidence of debt amount cassation appeal credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 98 L.F.
Nella resistenza della curatela fallimentare, con ordinanza del 4.10.2018 il Tribunale di Palermo, dopo aver “rilevato che l’opponente ha proposto un’unica opposizione ex art. 98 L.F.avverso i provvedimenti assunti dal G.D.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 87, comma 2, d.p.r. 602/73
in relazione alle previsioni di cuiall’art. 87, comma 2, d.p.r. 602/73, art.
Art. 17 e 18 d.l.vo 46/99
Art. 93 l.f.
l.vo 46/99 e art. 93 l.f. per non avere correttamente valutato gli elementi probatori posti a sostegno della domanda”.Contesta la ricorrente il provvedimento del Tribunale di Palermo nella parte in cui aveva sostanzialmente rilevato che anche la documentazione prodotta nel corso del giudizio diopposizione ex art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Più in particolare, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10127/2019 r.g. propostoda: Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrante nei rapporti d i RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.), AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del procuratore speciale Vincenzo Paone, rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Vajana per procura in atti. - ricorrente - contro Fallimento della società Tonnara Florio s.a.s. di CusimanoSilvia e del socio accomandatario Cusimano Silvia (n.171/2016 del Tribunale di Palermo), c.f. e p. iva 03876630827, in persona delcuratore Avv.

Bernardo Mattarella (c.f. MTTBNR59M15G273M), rappresentato e difeso nel presente procedimento, dall'Avv. Massimo Fricano. - controricorrente - avverso il decreto n. 181/2019 emesso il 27.12.2018 dal Tribunale di Palermo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso del 13 febbraio 2018, la società Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società Tonnara FlorioS.a.s. di Cusimano Silvia e del socio accomandatario Cusimano Silvia, contestando iprovvedimenti assunti dal giudice delegato in sede di verifica delle domande.

Più in particolare, l’impugnativa era dirett a a contestare le determinazioni assunte dal g.d. , avuto riguardo alle domande annotate ai numeri 28 e 29 del registro cronologico , che solo in par te erano state ammesse allo stato passivo.Tutti i crediti relativi ai contributi INPS ed INAIL eranostati, invece, rigettati poiché ritenuti prescritti.

2. Nella resistenza della curatela fallimentare, con ordinanza del 4.10.2018 il Tribunale di Palermo, dopo aver “rilevato che l’opponente ha proposto un’unica opposizione ex art. 98 L.F.avverso i provvedimenti assunti dal G.D. in sede di formazione dello stato passivocon riguardo alle istanze n. 28 e n. 29”, ha disposto la separazione dei ricorsi formulati con l’originario atto introduttivo.

3. Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di Palermo ha deciso il ricorso contraddistinto dal n umero di R.G. 15080/ 20 18 (e relativo alla domanda n.29), rigettandolo. Più in particolate il Tribunale ha rilevato che non era stata dimostrata l’esistenza di validi e tempestivi atti interruttivi dell’eccepita prescrizione e che, anche laddove tale prova era stata fornita, dalla documentazione allegata non era ricavabile l’importo insinuato per le cartelle sorrette dallaprova dell’interruzione della prescrizione. 4.Il decreto, pubblicato il 27.12.2018 , è stat o impugnat o da RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della società Tonnara Florio s.a.s. di Cusimano Silvia e del socio accomandatario Cusimano Silviaha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l a nullità del decreto impugnato e del procedimento nel quale lo stesso era stato emesso per mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di INPS e INAIL. 1.1 Secondo la ricorrente, infatti, avendo il curatore contestato , oltre alla prescrizionedella maggior parte del credito, anche la carenza probatoria della domanda di insinuazione, avrebbe dovuto necessariamente essere disposta la partecipazione degli enti impositor i titolar i del diritto di credito (nella specie,INPS e INAIL). 1.2 Il motivo è infondato.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.

La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 cod. p roc . c iv . ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione (così, Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 13929del 22/05/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24589del 02/10/2019).

2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 97, 98, e 99 l. fall. 2.1 Sostiene Riscossione Sicilia che il Tribunale di Palermo avrebbe ritenuto “erroneamente che andava proposta un’autonoma opposizione con riferimento a ciascuna domanda di insinuazione al passivo” e conseguentemente avrebbe altrettanto erroneamente “disposto la separazione dei ricorsi decidendo con l’impugnata decisione … solo la domanda n. 29” (con ciò implicitamenteevidenziandosi un vizio di omessa pronuncia). 2.2 Il motivo è inammissibile.

Anche in relazione al secondo motivo occorre ricordare la giurisprudenza conforme espressa da questa Corte,secondo la quale “ i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono” (così Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014; v. anche Cass.

Sez. 1, ordinanza n. 28539 del 30/09/2022 , nel la quale, proprio in relazione al giudizio impugnatorio di cassazione, è stato affermato expressis verbis: “In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”).

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essersi il tribunale pronunciato su alcune delle cartelle di pagamento oggettodell’opposizione. Più in particolare, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., che il Tribunale: (i) avrebbeerroneamente ritenuto che la statuizione su una serie di cartelle non fosse stata impugnata; (ii) avrebbe erroneamente tralasciato di considerare che per una serie di cartelle ammesse era stata fatta opposizione per domandare anche interessi di mora, aggio coattivo, spese tabellari e diritti di notifica; (iii) non si sarebbe pronunciato su tre cartelle. 3.1 Il motivo è inammissibile per un evidente difetto di autosufficienza nella formulazione delle relative doglianze.

Sul punto è utile ricordare che, in temadi ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti(così, Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834del 25/09/2019). Ciò ricordato, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la ricorrente, nonostante la denuncia di un error in procedendo, non può ora pretendere una rilettura da parte di questa Corte dell’incarto processuale, senza aver prima indicato ove lequestioni sopra ricordatee non considerate fossero stat e proposte ed indicatenei precedenti gradi di giudizio ed in particolar modo nei motivi di opposizione allo stato passivo.

4. Il quarto mezzo denuncia,infine, la “ violazione e falsa applicazione dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione alle previsioni di cuiall’art. 87, comma 2, d.p.r. 602/73, art. 17 e 18 d. l.vo 46/99 e art. 93 l.f. per non avere correttamente valutato gli elementi probatori posti a sostegno della domanda”.Contesta la ricorrente il provvedimento del Tribunale di Palermo nella parte in cui aveva sostanzialmente rilevato che anche la documentazione prodotta nel corso del giudizio diopposizione ex art. 98 l. fall.non valeva a superare la dichiarazione di prescrizione, ol tre alla parte in cui si erapreso atto della mancata impugnazione di parte delle statuizioni del giudice delegato. 4.1 Anche l’ultimo motivo è all’evidenza inammissibile sia perché pretende un nuovo apprezzamento della quaestio facti, tramite la rilettura degli atti istruttori di matrice documentale, sia perché le censure neanche colgono a pieno la ratio decidendi su cui riposa il provvedimento qui impugnato .

I l Tribunale aveva, infatti, affermato che non era stata fornita la prova degli atti interruttivi e che, anche laddove tale dimostrazione era stata fornita, non era stata comunque indicat a l’entità del credito del quale si reclamava l’ammissione al passivo. Ebbene, tale ultima ratio decidendi non è stata impugnata dalla ricorrente, così rendendo anche le ulteriori censure qui sollevate del tutto irrilevanti. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo