Court dismisses creditors' appeal against bankruptcy administrator's discretionary decision on environmental debt provision limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by environmental ministries and other creditors against a bankruptcy administrator's refusal to make additional provisions for future environmental debts. The administrators argued that since the debt was not yet incontestably established, the decision fell within their discretionary power regarding opportunity assessments rather than being a fixed legal obligation. The court upheld this view, ruling that judicial review is limited to clear legal violations and cannot second-guess the administrator's prudent, discretionary choices on future liabilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113, comma 2° L.F.; In bankruptcy proceedings, the extraordinary administrator's decision not to make additional provisions beyond the mandatory minimum for future debts constitutes a discretionary choice based on opportunity assessments and is not subject to judicial review by creditors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2765/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO ECONOMIA e FINANZE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrenti – contro SNIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesadall'Avvocato GAIOTTO KETTY (GTTKTY66A61H823D) -controricorrente – nonchécontro LA CROCE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli Avvocati MANFEROCE TOMMASO (MNFTMS39E25C710E), MELI PAOLO (MLEPLA67A28F205U)e FABIANI MASSIMO (FBNMSM58A02F965M) -controricorrente - nonché contro BIANCHI STEFANO, rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato APERIO BELLA LEOPOLDO (PRBLLD50M26H501C) -controricorrente – nonché contro ARRIGO ROVEDA, MITRANO ANTONIETTA, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO AVV LAGEARD, STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ANELLO PARTNERS, FRANCIA MAURIZIO GINO GUGLIELMO, BONALDO STEFANO, SPADACINI MARCO, BOTTINI MARIA CARLA, MARTINO FIAMMETTA, HR GEST SPA, STUDIO RAMPINO ASSOCIATI, CAPPELLETTO MARCO, URRU ALDO, RASTRELLI CARLO, SASOL ITALY SPA, AVV.
ANTONIO DI PASQUALE HOGAN LOVELLS ST LEGALE, PROSERPIO CRISTIANO, BETTONI STEFANIA, CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA, CASSI FULVIO, SOLARO FERDINANDO, PERES FEDERICO, TOFFOLETTO DE LUCA TAMAIO E SOCI STUDIO LEGALE, SCORZA ROBERTO, POZZOZENGARO MICHELE, STUDIO ROCK COMMERCIALISTI ASSOCIATI, FLORIDIA GIORGIO, OTTAVIANI GIANLUCA, ABBATESCIANNI GIROLAMO, MARIELLA RENATA, MARCHETTI CARLO, LO MAGLIO PIERANGELO, SOLOFRIZZIO VALTER, TOMMASEO PONZETTA LODOVICO, GUGLIELMETTI GIANMARCO, BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, GENTILE CARLO, GENTILE CARLO, MAZZINI PATRIZIA ELISABETTA, SORRENTINO ANTONELLA, AMOROSO GIUSEPPE, SALA GIANCESARE, PONTI LUCA, TALIERCIO MARIA ROSARIA, CRISCUOLI VINCENZO, MAZZUCCHI LUIGI, PIOVENE PORTO GODI CESARE, MATIZ MARZIA, MARCELLO DEL PRETE STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI, ISAGRO SPA, ADECCO ITALIA SPA, COOPSERVICE S COOP P A, FASTWEB SPA, VODAFONE OMNITEL NV, MONTE TITOLI SPA, FLORIDIA GIORGIO, DE LUCA MARCO, ZANIOLO MASSIMILIANO, FERRARIO PAOLO, PASSANI EDOARDO, LISCO GIOVANNI, LIVATINO MASSIMO, SCORZA ROBERTO, MARCHETTI PIERGAETANO, VITULO RAOUL F, SALA MARIA, MIGOTTI ANTELOe BUTTI LUCIANO - intimati - avverso il decreto del Tribunale di Milano nei procedimenti riuniti n. 2/2010 sub 3 e n. 2/2010 sub 4 ruolo fall./procedure concorsuali depositatoil 21/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
FATTI DI CAUSA Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi “Amministrazioni”) presentavano domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di Snia s.p.a. per danno ambientale cagionato dalle attività svolte, nel corso di decenni risalenti al secolo scorso, nei siti industriali di Torviscosa (UD), Brescia e Colleferro (FR) dalle società del gruppo Snia–Caffaro, stimato dalle Amministrazioni Pubbliche in euro 3.439.037.876,46 in via prededuttiva e, in subordine, in via privilegiata, pari agli oneri di bonifica e ripristino sostenuti e da sostenere a causa della contaminazione verificatisi nei predetti siti.
Tale domanda - proposta confronti di Snia s. p . a . quale proprietaria e gestore delle aree e dei siti industriali contaminati, nonché in qualità di socio unico illimitatamente responsabile ex artt. 2462, comma 3, e 2470, comma 4, c.c., per le obbligazioni sorte in capo a Caffaro Srl - veniva rigettata dal G.D., all’esito della verifica crediti, con decreto del 15.10.2014, nei cui confronti era proposta opposizione ex art. 98 L.F. Il Commissario Straordinario depositava, in data 22.10.2014, il progetto di riparto parziale, che prevedeva il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati sino al 9° grado per complessivi € 6.417.557,56 e il G.D., con decreto del 18.11.2014, ordinava il deposito di tale progetto , disponendo che ne venisse data comunicazione a tutti i creditori, “compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98 L.F.”.
Le Amministrazioni proponeva reclamo ex artt. 36 e 110 L.F. al G.D. avverso il progetto di riparto parziale, deducendo la necessità di un accantonamento totale delle somme ripartite, attesa l’asserita qualità prededucibile del credito di circa 3,4 miliardi di euro dalle stesse insinuato (e non ammesso), con conseguente impossibilità di effettuare alcun riparto ed illegittimità di quello depositato. Nel predetto procedimento di reclamo ex art. 36 L.F. promosso dalle Amministrazioni svolgevano intervento La Croce, quale creditore privilegiato ammesso, nonché gli altri creditori privilegiati ammessi, ovvero l’avv.
Marco De Luca, lo Studio Legale Toffoletto De Luca, Tamaio e Soci, nonchè l’avv. Stefano Bianchi. Il G.D., in accoglimento del reclamo, con decreto del 20.7.2015, depositato il 21.7.2015, revocava il riparto, rigettando la richiesta di esecutività del progetto di riparto parziale. Il Tribunale di Milano, con decreto del 10-18.9.2015, per quanto ancora rileva, dichiarava esecutivo il progetto di ripartizione del 22.10.2014, con reiezione della richiesta di accantonamento reiterata dalle Amministrazioni. Avverso tale decreto le Amministrazioni proponevano ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111,comma 7 , Cost..
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite con ordinanza interlocutoria della I sezione civile del 13.4.2018 n. 9250, con sentenza n. 24068/2019, depositata il 26.9.2019, dopo aver rilevato la violazione del principio del contradditorio, sia nella fase del primo reclamo innanzi al giudice delegato, sia nella successiva fase del secondo reclamo innanzi al collegio, cassavano il provvedimento del Tribunale di Milano e rinviavanoil procedimento al giudice delegato investito del primo reclamo, proposto il 16.12.2014 dalle Amministrazioni Statali avverso il progetto di riparto parziale.
Il G.D. del Tribunale di Milano, con decisione assunta all’esito dell’udienza dell’08.7.2020 di discussione sul reclamo ex art. 110 e 36 L.F, revocava il progetto di riparto parziale e rigetta va la richiesta di sua esecutività. Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 26.11.2020, in accoglimento del reclamo proposto dai creditori Stefano Bianchi e Giovanni La Croce, dichiarava esecutivo il progetto di ripartizione depositato dal Commissario Straordinario in data 22.10.2014. Il giudice di merito, in particolare, riten eva insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore delle Amministrazioni degli accantonamenti, sia a norma degli artt. 110,comma 4°, L.F., non avendo le stesse alcun titolo a partecipare al riparto per non essere il loro credito stato ammesso al passivo, sia a norma dell’art. 113, comma 2° , L.F. , sul rilievo, in primo luogo, che le stesse non avevano fatto altro che invocare l’operatività di un accantonamento atipico al di fuori delle ipotesi previste all’art. 113, comma 1°,L.F..
Inoltre, il Tribunale di Milano non condivideva l’impostazione del secondo G.D. secondo cui il piano di riparto era viziato “per mancanza per mancanza, perplessità e contraddittorietà della motivazione laddove il Commissario Straordinario ha affermato, da una parte, che la presenza di una domanda in prededuzione gli aveva impedito di depositare un piano di riparto, mentre nel piano, ferma restando l’esistenza della medesima domanda, se pure in fase di opposizione allo stato passivo, senza alcuna logica e congruente motivazione ha riferito che il rigetto dell’insinuazione in sede di verifica dei crediti, sarebbe stata ragione sufficiente per abbandonare quelle “doverose ragioni di prudenza che in precedenza … ostavano” al deposito del piano; in altri termini, dalla lettura del progetto di ripartizione risulta che il Commissario Straordinario non abbia fatto buon governo del proprio potere discrezionale che può giungere sino ad escludere il deposito del piano di riparto, non avendo spiegato, se non in modo del tutto apparente e perplesso, in che termini e senso la mera esclusione della domanda di insinuazione al passivo proposta gli aveva suggerito di abbandonare l’ottica prudenziale prima seguita….”.
In sostanza, il Tribunale di Milano riteneva, così dissentendo dal G.D., che il Commissario non fosse incorso in una violazione di legge “per contraddittorietà e carenza di motivazione”, in primis, perché il progetto di riparto era un atto di competenza del Commissario, né la sua determinazione poteva ritenersi “priva di motivazione” e contraddittoria, in quanto il riparto era stato presentato a seguito dell’avvenuta esclusione dallo stato passivo della domanda di insinuazione delle Amministrazioni e a fronte della circostanza (pacifica) che queste ultime non avessero diritto ad alcun accontamento specifico, non avendo chiesto misure cautelari in pendenza dell’opposizione proposta.
Ad avviso del Collegio milanese, la scelta assunta dal Commissario di non accrescere l’accantonamento minimo obbligatorio (obbligatorio) non integrava alcuna violazione di legge, trattandosi di valutazione discrezionale insindacabile rimessa al potere del Commissario, essendo, invero, censurabile solo l’eventuale mancato rispetto (nella specie non sussistente) dell’accantonamento obbligatorio. In conclusione, la libertà di individuare la misura dell’accantonamento oltre la soglia obbligatoria era rimessa al Commissario e dipendeva da una valutazione di opportunità conforme alle prescrizioni della disciplina fallimentare, quindi non modificabile da parte del G.D..
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione le Amministrazioni, affidandolo a dieci motivi. I creditori Stefano Bianchi e Giovanni La Croce, e la procedura di amministrazione straordinaria della Snia s.p.a., hanno resistito in giudizio con controricorso. Le Amministrazioni ricorrenti e tutti i controricorrenti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente La Croce sul rilievo che il ricorso è stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria.
Tale eccezione è infondata. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24068/2019, pronunciata proprio nell’ambito della presente causa, il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art.111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.
La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è, infatti, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014. (v. anche Cass. n. 16938/2019).
2. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ai sensi degli artt. 51 e 158 c.p.c.. Lamentano le Amministrazioni ricorrenti che la dott.ssa Alida Paluchowski, Presidente del Collegio del tribunale di Milano che ha emesso il decreto impugnato, aveva, altresì, presieduto il primo collegio dello stesso Tribunale che aveva pronunciato il decreto cassato dalle Sezioni Unite di questa Corte per violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue che ricorreva in capo alla dott.ssa Palukowski un’ipotesi di obbligo di astensione ex art. 51 n.4 c.p.c., per aver “conosciuto come magistrato in altro grado del processo”.
Né, peraltro, la difesa erariale era stata posta in condizioni di ricusare la dott.ssa Palukowski, non avendo mai avuto comunicazione circa la composizione del collegio. Infine, la circostanza che il provvedimento di fissazione d’udienza fosse stato sottoscritto da un magistrato diverso dal Presidente Palukowski aveva ragionevolmente indotto l’Avvocatura dello Stato a ritenere che non vi sarebbe stata coincidenza tra il Presidente del primo collegio e quello del secondo.
3. Il motivo è infondato. È orientamento consolidato di questa Corte (v., recentemente, Cass. n. 2248/2021; v. anche Cass. S.U. n. 13714/1991; Cass. n. 8797/1995; Cass. n. 7339/99) quello secondo cui “la norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata”.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24068/2024, nel cassare il primo decreto del Tribunale di Milano, hanno rilevato una violazione del principio del contraddittorio, ovvero un error in procedendo, per non essere il reclamo ex art. 36 e 110 L.F. stato notificato a tutti i creditori ammessi alla ripartizione i quali, come tali, sarebbero stati potenzialmente pregiudicati dalla diversa ripartizione richiesta dalle Amministrazioni reclamanti. Ne consegue che il decreto impugnato non è incorso nella violazione dell’art. 51 n. 4 c.p.c. per essere stato pronunciato da un collegio di cui faceva parte lo stesso presidente che aveva presieduto il collegio che aveva emesso il primo decreto poi cassato dalle Sezioni Unite, non configurandosi il giudizio di rinvio (cosiddetto restitutorio o improprio), in una situazione di error in procedendo, come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.
4. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 110 e 36 L.F., con riferimento alla t ardività e alla conseguente inammissibilità dei reclami avversari. Espongono le ricorrenti che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 26 L.F. anziché l’art. 36 L.F.., il quale prevede che “contro il decreto del giudice delegato è ammesso il ricorso al Tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo”. In particolare, l’art. 26 L.F. contiene la clausola di residualità “salvo che sia diversamente disposto” e proprio l’art. 36 L.F., richiamato dall’art. 110, comma 2, L.F. prevede una disciplina autonoma specifica, che contempla un termine più ridotto rispetto a quello previsto dall’art. 26 L.F.. Ne consegue che i reclami avversari dovevano ritenersi intempestivi perché promossi oltre il termine di otto giorni, decorrente dalla comunicazione del G.D. che era avvenuta in data 16 luglio 2020, cosicché il termine era spirato venerdì 24 luglio 2020.
5. Il motivo è infondato. Va osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24068/2024, hanno enunciato al punto 7.4. (pag.
24) il seguente principio di diritto: “In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto – predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale”.
Dunque, le Sezioni Unite con la cassazione del primo decreto del Tribunale di Milano, cui è seguito giudizio di rinvio sfociato nel decreto impugnato, hanno espressamente qualificato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che ha deciso il reclamo avverso il progetto di riparto predisposto dal Commissario come un reclamo ex art. 26 L.F.. D’altra parte, tale interpretazione è conforme al contenuto della relazione illustrativa all’art. 8 del decreto correttivo n. 169/2007 che, nell’ultima parte, ha evidenziato che “Contro il decreto del giudice delegato che pronuncia sul reclamo sarà poi proponibile reclamo al tribunale ex art. 26 e contro il decreto del tribunale ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.”.
Trattandosi, quindi , di un reclamo ex art. 26 L.F., correttamente il decreto impugnato ha ritenuto tempestivi i reclami proposti dai signori La Croce e De Luca.
6. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale travalicato la portata dei reclami, i quali sono stati proposti soltanto da alcuni creditori, incidendo sulle altre posizioni scindibili (art. 360 n. 4 c.p.c.). Espongono le ricorrenti che il Collegio milanese, nell’accogliere le doglianze dei signori La Croce e De Luca, avrebbe dovuto decidere solo in ordine alle posizioni dei medesimi, dichiarando l’esecutività del progetto di ripartizione limitatamente al credito da questi vantato. Le posizioni dei creditori sono, infatti, scindibili.
Di conseguenza, ad avviso delle ricorrenti, il reclamo proposto soltanto da alcuni creditori, nell’inerzia degli altri, è inidoneo a dare luogo a un provvedimento di esecutività dell’intero riparto, i cui effetti sono particolarmente pregiudizievoli per la parte pubblica che rischia di vedere disperdere le risorse della Procedura. In altri termini, gli altri creditori sono rimasti indifferenti e hanno prestato acquiescenza alla decisione in data 14.7.2020 del G.D. dott. Rossetti che non consentiva il riparto, con la conseguenza che non possono beneficiare dell'esito dei reclami interposti, che hanno effetto soltanto nei confronti dei creditori che li hanno dispiegati.
In conclusione, il decreto impugnato è nullo per violazione dell’art.112 c.p.c. nella parte in cui ha pronunciato d’ufficio l’esecutività dell’intero riparto, quindi anche con riferimento agli altri creditori rimasti inerti.
7. Il motivo è infondato. Va osservato che il Tribunale di Milano non ha pronunciato d’ufficio l’esecutività dell’intero piano di riparto, atteso che i reclamanti avevano espressamente richiesto che venisse dichiarato esecutivo il progetto di ripartizione depositato dal Commissario Straordinario in data 22 ottobre 2014, e non quindi limitatamente alla loro posizione. Inoltre, va osservato che il piano di riparto presenta, per sua natura, carattere inscindibile e dunque il provvedimento sul reclamo al piano di riparto non può che riguardare lo stesso per intero.
8. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 110, 36 L.F. e, laddove applicabile, art. 26 L.F. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Espongono le ricorrenti che il decreto impugnato non coglie nel segno nell’affermare che le stesse avrebbero preteso un accantonamento atipico, non avendo mai invocato di versare in una delle ipotesi di cui all’art. 113, comma 1, L.F. , ma soltanto che la determinazione del Commissario era sindacabile.
9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 L.F. in relazione all’art.113 L.F. Espongono le ricorrenti che il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto che l’art. 110 L.F. introduca un ulteriore requisito, ovvero che il reclamante-contestante abbia un titolo per partecipare al riparto. Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità più recente non esclude che il G.D. possa disporre accantonamenti “anche in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, reputando quindi non preclusa al giudice la possibilità di disporre accantonamenti dei crediti non ammessi al passivo” (Cass. 31.7.2018, n. 20225).
10. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 L.F., nonché dell’art. 700 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). Espongono le ricorrenti di non aver mai invocato le ipotesi di cui all’art. 113, comma 1° , L.F., ma solo il secondo comma della norma, laddove viene previsto che “le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute”. Le ricorrenti contestano la distinzione del Tribunale di Milano secondo cui esisterebbe un accantonamento “obbligatorio”, costituito dalla quota non distribuibile del 20% ex art. 113,comma 1°, L.F. , ed un “ accantonamento facoltativo accresciuto discrezionalmente” di cui al secondo comma della stessa norma, la quale è, invece, imperativa e obbligatoria ed impone al curatore di assumere un contegno doveroso.
11. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 113 L.F., con riferimento alla legittimazione del creditore escluso a contraddire con il reclamo al riparto, oltre che la m ancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). Espongono le ricorrenti che è giuridicamente erronea la tesi del Tribunale secondo cui “così ricostruito il dato normativo si deve, pertanto, concludere che un accantonamento rilevatosi insufficiente ma conforme, comunque, al minimo legale non è passibile di censura da parte del G.D., chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 36 L.F. in quanto non costituente condotta in violazione alla legge”.
Si tratta – in tesi - di un’affermazione che implica un diniego di giustizia. Censurano, altresì, l’affermazione del Tribunale secondo cui “la scelta assunta dal Commissario di non accrescere l’accantonamento minimo (obbligatorio) non integra alcuna violazione di legge (passibile di vaglio da parte del G.D. ex artt. 36 e 110 L.F.) in quanto trattasi di valutazione discrezionale insindacabile rimessa al potere del Commissario, essendo censurabile, in tesi, il mancato rispetto (nella specie non sussistente) dell’accantonamento obbligatorio”.
Ad avviso delle ricorrenti, sitratta di una statuizione illegittima che depriva di ogni effetto il reclamo, trascura il portato normativo dell’art. 113, comma 2, L.F., obliterando le corrette pronunce dei due G.D., e, per di più, integra una violazione della necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Se si accogliesse tale opzione, la discrezionalità degenererebbe in arbitrio.
12. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, commi 2 e 3, L.F., nonché dell’art. 113, comma 2, L.F. circa il sindacato del giudice sulla condotta del Commissario, per non avere considerato gli oneri prededuttivi ambientali (art. 360 n. 3 c.p.c.). Viene censurato il contegno del Commissario per non avere accantonato le somme per la prededucibilità dei costi ambientali necessari per la bonifica dei siti contaminati.
13. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 110, commi 2 e 3, e 113, comma 2, L.F. con riferimento al sindacato del giudice sulla condotta del Commissario, illegittima per contraddittorietà e carenza di motivazione e per eccesso di potere (art. 360 n. 3 c.p.c.). Lamentano le ricorrenti che il decreto impugnato, nel ritenere che il Commissario potesse valutare discrezionalmente se accrescere o meno l’accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, abbia confuso l’illegittimità con l’opportunità.
Ad avviso delle ricorrenti, la determinazione del Commissario non è sottratta al sindacato di legittimità del G.D., né rientra in una sfera di opportunità, ma è censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere. Il Commissario non aveva mai escluso gli oneri ambientali - come dimostrato dai contenziosi dallo stesso radicati e dalle sue dichiarazioni – se non nella misura indicata in sede di ammissione al passivo, lamentando di non avere le risorse per adempiere. Il Commissario non ha dato contezza delle ragioni per le quali ha abbandonato, dopo l’esclusione dallo stato passivo dei crediti risarcitori per oneri ambientali vantati dalle Amministrazioni, la propria ottica prudenziale, pur essendo consapevole del disastro ambientale cagionato da Snia, accertato dalla Corte d’Appello di Milano.
14. I motivi dal quarto al nono, da esaminarsi unitariamente in ragione della stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. In primo luogo, sono destituite di fondamento le censure con cui le ricorrenti rimproverano al decreto impugnato la violazione dell’art. 110,comma 4°, L.F.. In particolare, le ricorrenti criticano l’affermazione del Tribunale secondo cui presupposto per il riconoscimento del diritto all’accantonamento, ex art. 110, comma 4° , L.F., è l’esistenza di un titolo per partecipare al riparto, coincidente con l’avvenuta ammissione al passivo del creditore che chiede l’accantonamento.
Ad avviso delle ricorrenti, invece, atteso che l’art. 110, comma 2° , L.F. prevede che del deposito del progetto di ripartizione in cancelleria sia data comunicazione a tutti i creditori, “compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98”, ne consegue che anche i creditori il cui credito non sia stato ammesso hanno diritto all’accantonamento previsto dal quarto comma dell’art 110 L.F.. Questo Collegio condivide l’impostazione del decreto impugnato. L’art. 110, comma 4, L.F. dispone che, se sono proposti reclami, il riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.
Premesso che questi accantonamenti sono diversi da quelli dell’art. 113 L.F, essendo fatti dal giudice nel caso in cui la necessità sia sorta in conseguenza della presentazione del reclamo avverso il riparto, mentre gli altri vanno disposti dal curatore e inseriti ab origine nel piano di riparto ex art. 113 L.F., per “accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione”si intende quello che riguarda esclusivamente i crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e l'ammontare della somma distribuita, ovvero le sole questioni che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo (cfr.
Cass.n. 20731/2023; v. anche Cass. 12732/2011). Pertanto, il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell’art. 110, comma 4° , L.F., disporre l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al passivo, trattandosi di somme relative a crediti estranei all’oggetto del procedimento di reclamo avverso il piano di riparto. In conclusione, i creditori non ammessi allo stato passivo, pur legittimati a proporre reclamo ex art. 110 e 36 L.F. avverso il progetto di riparto, ove questo sia affetto da violazioni di legge, non per questo possono chiedere l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti dagli stessi vantati.
Né, peraltro, è pertinente il precedente di questa Corte (Cass. n. 20225/2018) richiamato dalle ricorrenti, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui il creditore non ammesso al passivo può giovarsi degli accantonamenti che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all'esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità. Nel caso esaminato dalla predetta pronuncia, si trattava di accantonamento disposto discrezionalmente dal G.D., in sede di chiusura del fallimento, in favore dei crediti non ammessi al passivo in relazione ai quali erano pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo.
Non si trattava, quindi , di un accantonamento disposto in sede di reclamo avverso il piano di riparto, ex art. 110 comma 4 L.F., che risponde, come sopra illustrato, a tutti altri fini. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: “ Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell’art. 110, comma 4° , L.F., nella disciplina applicabile “ratione temporis”, disporre l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al passivo, potendo disporre l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, intendendosi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto che siano stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e l'ammontare della somma distribuita, ovvero le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.” Con riferimento agli accantonamenti previsti dall’art. 113 L.F. (richiamato dall’art. 67 d. lgs. n. 270/1999 per le amministrazioni straordinarie), posto che le stesse ricorrenti danno atto di non aver un diritto a un accantonamento specifico, non rientrando la tipologia del proprio credito tra le ipotesi tassativamente previste dal 1° comma di tale norma, le amministrazioni criticano la distinzione effettuata dal decreto impugnato tra accantonamento minimo obbligatorio, costituito dalla quota non distribuibile delle somme da ripartire (pari al 20%), previsto dall’art. 113,comma 1° , L.F., ed accantonamento facoltativo, previsto dal 2° comma, che può essere disposto, oltre la soglia del 20%, per “le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile”.
Le Amministrazioni, in particolare, criticano l’affermazione con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che la decisione del Commissario circa il disporre o meno il c.d. accantonamento facoltativo oltre la soglia minima, essendo il frutto di una sua valutazione discrezionale, non sia sindacabile dal G.D.. Questo Collegio condivide l’impostazione giuridica del decreto impugnato. Va osservato che l’art. 36 L.F. (richiamato dall’art. 110 L.F) circoscrive l’ambito di sindacabilità degli atti di amministrazione del curatore, e quindi anche del Commissario Straordinario, alla violazione di legge, che viene integrata in presenza della violazione di una specifica disposizione normativa.
Dunque, se incorre, senz’altro, in una violazione di legge il Commissario che dispone un accantonamento sotto la soglia minima obbligatoria prevista dall’art. 113, comma 1° , L.F., non sindacabile sotto questo profilo è la condotta - quale quella di non incrementare l’accantonamento oltre la predetta soglia - che sia frutto di una scelta discrezionale del Commissario dettata d a valutazioni di opportunità. Peraltro, se è pur vero che l’art. 113, comma 2° , L.F., dispone che le somme ritenute necessarie per spese future e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute, il mancato accantonamento costituisce una violazione di legge solo se il debito prededucibile sia già incontestabilmente sorto, mentre se è ancora in fase di accertamento, si entra, necessariamente, nel campo della valutazione discrezionale.
Né, d’altra parte, è ammissibile –come invocato dalle ricorrenti - il sindacato del giudice sulla condotta del Commissario “per contraddittorietà e carenza di motivazione”, per non avere (asseritamente) il Commissario dato contezza delle ragioni per le quali, dopo aver adottato una condotta prudenziale, non provvedendo a riparti dopo la presentazione della domanda di insinuazione al passivo dei Ministeri per i danni ambientali, aveva abbandonato un simile contegno a seguito de l provvedimento di esclusione dallo stato passivo dei crediti erariali di natura risarcitoria.
Èindubitabile che le ricorrenti, nell’invocare la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, richiamino concetti che sono estranei all’attività di amministrazione del curatore e del Commissario Straordinario, connotando, invece, i provvedimenti di natura giurisdizionale. Con riferimento al dedotto eccesso di potere del Commissario, tale censura è stata solo svolta e neppure sufficientemente illustrata, con la conseguenza che deve ritenersi generica. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di accantonamenti ex art. 113, comma 2° , L.F., la decisione del Commissario Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall’art. 113, comma 1° , L.F., in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità, non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori”.
15. Con il decimo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’illegittimo addebito delle spese di lite, che avrebbe ro dovuto , invece, essere almeno compensate.
16. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, in tema di condanna alle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è soltanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Ne consegue che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613/2017). Nel caso di specie, il giudice di merito ha condannato la parte soccombente, con la conseguenza che la sua statuizione non è censurabile in sede di legittimità.
17. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna l e ricorrent i al pagamento