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Ordinanza — n. 26624/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses bankruptcy creditor's appeal regarding yacht seizure and inventory legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26624/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the bankruptcy creditor's appeal against a lower court's refusal to recognize their claim for four yachts. The creditor argued the vessels should not have been inventoried as assets of the bankrupt company AICON Yachts S.p.A. due to their location and ownership status. The court held that the lower court correctly applied bankruptcy laws to determine the yachts were part of the insolvent estate, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 84, 87, 103, 513, 621 legge fall.: The Supreme Court dismisses bankruptcy creditor appeals that fail to address the ratio decidendi of the lower court's factual findings regarding asset inventory and property attribution in insolvency proceedings.

Parole chiave

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bankruptcy appeal asset inventory yacht seizure creditor rights insolvency proceedings restituzione della proprietà inventario dei beni fallimentari azione di rivendicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la « violazione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art.
Art. 84, 87, 103, 513, 621 legge fall.
dell’art. 84 e 87 della legge fallimentare».
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 621 c.p
Quanto poi alla inammissibilità della prova testimoniale sancita ne ll’art. 621 c.p.c.
art. 1153 c.c
A parte la palese erroneità dell’accostamento della regola contenuta nell’art. 1153 c.c.
art. 2729 c.c
Con il quarto motivo si censura «violazione art. 2729 c.c.
art. 2731 c.c
Innanzitutto, le dichiarazioni del curatore non possono avere valore di confessione, in quanto egli non è il titolare e non ha il potere di disporre dei dirittidella massa dei creditori sull’attivo fallimentare (art. 2731 c.c.
art. 116 c.p
In secondo luogo, si sarebbe tratt ato , a tutto concedere,di una confessione stragiudiziale resa a un terzo, che non ha valore di prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
art. 2724 c.c
Il nono motivo prospetta la «violazione art. 2724 c.c.
art. 2331 c.c
Il decimo motivo denuncia «violazione art. 2331 c.c.; falsa applicazione art.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.741/2019 R.G. proposto da DICS.r. l . , elettivamente domiciliat a presso l’indicato indirizzo PECdell’avv. Giuseppe Zanghì, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Fallimento AICON Yachts S. p . A . , elettivamente domiciliato in Roma, via San Nicola de’ Cesarini n. 3 , presso lo studio dell’avv. Francesco Macario, rappresentato e difes o dall’avv. Massimo Galletti -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 612 /20 1 8 , depositat o dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gottoil 10.11.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA DIC S.r.l. presentò domanda di rivendica di quattro imbarcazioniinventariate all’attivo del fallimento AICON Yachts S.p.A. A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Contro il decreto del Tribunale , DIC S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in undici motivi. Il fallimento AICON Yachts S.p.A. si è difeso con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la « violazione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art. 84 e 87 della legge fallimentare». La ricorrente sostiene che i beni rivendicati non avrebbero dovuto essere inventariati e acquisiti all’attivo fallimentare in quanto non erano stati rinvenuti presso la sede principale dell’impresa fallita. 1.1. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché pone una questione di per sé irrilevantenel presente processo, il cui oggetto non è la legittimità dell’inventario, bensì la rivendica dei beni da parte della società opponente.

Inoltre, il motivo è volto a censurare l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito, il quale ha chiaramente affermato che le imbarcazioni erano state rinvenute dal curatore in un’area di proprietà della fallita e, comunque, in un’area e nel ramo d’azienda «di pertinenza della fallita»(ciò che è sufficiente, dal momento che la proprietà dell’area non è elemento essenziale per individuare la sede dell’impresa e della sua azienda).

2. Il secondo motivo censura la «falsa applicazione in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. dell’art. 103 della legge fallimentaree dell’art. 513 e 621 c.p.c.». Il motivo completa quello precedente, in quanto dalla prospettata illegittimità dell’inventario sifa scaturire una critica al tribunale per avere ritenuto applicabili alla fattispecie «la presunzione di proprietà degli yachts» in capo alla fallita e le limitazioni poste dalla legge ai mezzi di prova utilizzab i li da l terzo rivendicante i beni pignorati. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, in particolare laddove si ipotizza che il tribunale abbia applicato una presunzione di proprietà dei beni in capo alla società fallita.

Occorre chiarire cheil rigetto della rivendica non richiede e non presuppone l’accertamento della proprietà dei beni in capo all’impresa fallita , ma semplicemente la mancanza della prova della proprietà in capo al soggetto rivendicante. Quanto poi alla inammissibilità della prova testimoniale sancita ne ll’art. 621 c.p.c. , con particolare riguardo al la conseguente impossibilità per il rivendicante di provare il suo diritto mediante presunzioni semplici (art. 2729, comma 2, c.c.), si deve rilevare che il tribunale è andato comunque oltre tale limite, dato che non si è astenuto dall’argomentazione presuntiva per l’accertamento del fatto, maha espressamente affermato che tutte le caratteristiche del caso concreto (i fatti noti) «inducono a ritenere non provatala rivendicata proprietà sui beni».

3. Il terzo motivo prospetta la «falsa applicazione art.1153 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». Si contesta al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di avereapplicato in favore del fallimento «la presunzione per cui “possesso vale titolo”, relativamente a un’area che non era certamente nel possesso della fallita». 3.1. A parte la palese erroneità dell’accostamento della regola contenuta nell’art. 1153 c.c. al possesso di beni immobili (errore di cui non si è certo macchiato il tribunale, che a quella disposizione non ha fatto alcun cenno), l’inammissibilità del motivo discende da quanto già precedentemente rilevato: l’esito della rivendica non dipende dalla prova della proprietà dei beni rivendicati in capo alla società fallita, bensì dalla prova –o dalla mancanza di prova –della proprietà in capo alla opponente.

4. Con il quarto motivo si censura «violazione art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». La ricorrente contesta al giudice del merito di avere applicato, in favore del fallimento, le presunzioni semplici che, invece,non possono essere utilizzate in favore del soggetto che rivendica la proprietà del bene, opponendosi all’espropriazione. 4.1. Il motivo– che sembra invocare una sorta di parità delle armi, sul piano probatorio, tra le parti impegnate nel giudizio di rivendica – è affetto dal medesimo profilo di inammissibilità giàrilevato per i precedenti motivi.

Esso, infatti, presuppone che il rigetto della domanda di rivendica dipenda dalla prova della proprietà dei beni in capo alla società fallita, mentre l’unico oggetto del contendere è il diritto di proprietà della società opponente, in mancanza di prova del qualela sua domanda non può che essere respinta.Il tribunale, quindi , non ha accertato che i beni rivendicati fossero di proprietà della fallita e non ha utilizzato presunzioni semplici a tal fine, perché non aveva alcun bisogno di farlo per decidere la causa.

5. Il quinto motivo censura «violazione art. 2730, 2733, 2735 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». La ricorrente si duole che il tribunale non abbia apprezzato ilvalore confessorio de lla dichiarazione del curatore fallimentare –contenuta in una comunicazione al giudice delegato – secondo cui erano state « individuate imbarcazioni di cui è stata segnalata l’appartenenza a terzi, e la cui presenza nei locali dell’impresa fallita era da attribuire all’attività dell’impresa locataria Aicon Italia S.r.l. ed Eolian Marine Service S.r.l.» ; dichiarazione alla quale il curatore aveva fatto seguire la considerazione che «è verosimile ritenere che i locatari abbiano sfruttatoi capannoni locati riponendo in questi le imbarcazioni ricevute in deposito o manutenzione da parte dei propri clienti».

Occorre infatti precisare, in fatto, che Aicon Yachts S.p.A. aveva affittato il ramo d’azienda nel cui perimetro vennero in seguito inventariate le imbarcazioni, dapprima a d Aicon Marin S.r.l. (contratto risolto per mutuo dissenso già prima del fallimento) e poi ad Aicon Italia S.r.l. (contratto poi risolto dal curatore fallimentare, al quale le parti avevano riservato tale facoltà). 5.1. Il motivo è infondato per diverse ragioni. 5.1.1. Innanzitutto, le dichiarazioni del curatore non possono avere valore di confessione, in quanto egli non è il titolare e non ha il potere di disporre dei dirittidella massa dei creditori sull’attivo fallimentare (art. 2731 c.c. ; v., ex multis , Cass. nn. 19418/2017; 15570/2015). 5.1.2.

In secondo luogo, si sarebbe tratt ato , a tutto concedere,di una confessione stragiudiziale resa a un terzo, che non ha valore di prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice del merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (art. 2735, comma 1, c.c.). 5.1.3. Infine, nelle dichiarazioni del curatore sopra citate e in quelle più ampiamente riportate nel ricorso, non c’è alcun cenno né alla società rivendicante , né alla possibilità che le imbarcazioni siano di sua proprietà . Si tratta invero di dichiarazioni generichesulla possibile appartenenza degli yachts a non meglio precisati clienti delle società affittuarie, nonchédi mere valutazioni sulla verosimiglianzadi tale possibilità.

Nulla a che vedere, quindi, con la«dichiarazione che una parte fa della realtà di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte» (art. 2730, comma 1, c.c.).

6. Il sesto motivo denunciaun «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.». Si ritorna, con questo motivo, alle medesime dichiarazioni del curatore fallimentare, questa volta con l’intento di denunciare un vizio di omesso esame riferito alla «circostanza che il curatore abbia appreso le imbarcazioni rinvenute nei rami d’azienda affittati a terzi nella consapevolezza che tali imbarcazioni non potevano presumersi di proprietà di fallimento, bensì di terzi». 6.1.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, analoghe a quelle già considerate con riferimento ai precedenti motivi. 6.1.1. Il fatto di cui si assume l’omesso esame non è decisivo, perché nel giudizio di opposizione allo stato delle rivendiche non si tratta di accertare la proprietà dei beni rivendicati in capo al fallimento, bensì soltanto di accertare – positivamente o negativamente – la proprietà del soggetto rivendicante.Pertanto, oggetto del giudizio non è accertare se i beni siano di proprietà «di terzi», bensì se essi siano di proprietà delsoggetto rivendicante. 6.1.2.

In ogni caso, non ha rilievo la «consapevolezza» del curatore in merito alla proprietà dei beni, bensì soltanto l’oggettiva situazione di quella proprietà, secondo il giudiziodel tribunale, basato sull’apprezzamento del fatto, di per sé insindacabile in sede di legittimità.

7. Con il settimo motivo si denuncia la «violazione art. 621 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». La ricorrente si duole che non sia stata ammessa la prova testimoniale da lei offerta, sostenendo che l’esistenza del suo diritto fosse «resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore»(art. 621 c.p.c.). 7.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché censura un apprezzamento del giudice di merito riguardante il fatto, oltretutto senza confrontarsicon i principali argomenti utilizzati dal giudice per giungere al giudizio di inverosimiglianza dell’esistenza del diritto della ricorrente («l’area in cui sono state rinvenute le imbarcazioni … non è mai stata oggetto di possesso o detenzione da parte della opponente»; si tratta di imbarcazionisoggette a registrazione e non ancora registrate, quindi di nuova costruzione, mentre la ricorrente è «un mero operatore commerciale e non un costruttore di imbarcazioni»).

In sostanza, quella che il motivo vuole rimettere in discussione non è l’interpretazione della norma di diritto, bensì l’accertamento del fatto al quale il tribunale ha correttamente applicato quella norma.

8. L’ottavo motivo contesta un’asserita «violazione art.2704 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». DIC S.r.l. invocala data certa del rogito notarile di affitto di ramo d’azienda 15.11.2011 tra la società poi fallita (concedente) e Aicon Italia S.r.l. 8.1. L’inammissibilità del motivo è evidente, perché il tribunale non ha certo negato o messo in discussione la data certa del contratto d’affitto (la cui pendenza al momento del fallimento è espressamente menzionata nel decreto impugnato) e perché la ricorrente non spiega in che modo dalla indiscussa data certa del contratto d’affitto dovrebbe conseguire la prova della fondatezza della domanda di rivendica.

9. Il nono motivo prospetta la «violazione art. 2724 c.c. falsa applicazione art. 621 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». Si torna con questo motivo alla negata ammissione della prova testimoniale, questa volta sotto il profilo della pretesa violazione dell’art. 2724 c.c., ravvisandosi un «principio di prova scritta»nell’inventario dei beni allegato al contratto d’affitto di ramo d’azienda, nel quale non risultano inserite le imbarcazioni qui oggetto di rivendica. 9.1. Il motivo è infondato, perché – a prescindere da lla difficoltà di considerare un principio di prova scritta l’ assenza della menzione dei beni in un determinato documento – è decisivo il rilievo che l’art. 2724 c.c. non trova applicazione nella presente controversia, nella quale l’ammissibilità della prova testimoniale è regolata dalla diversa e più specifica disposizione contenuta nell’art. 621 c.p.c., richiamata dall’art. 103 l.fall.

10. Il decimo motivo denuncia «violazione art. 2331 c.c.; falsa applicazione art. 2497 c.c.; falsa applicazione artt. 66 e 67 legge fallimentare; violazione art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». DIC S.r.l. sottopone a censurale valutazioni del tribunale sul «viluppo di interessi»che la metterebbe in collegamento con la società fallita e che sarebbe riconducibile alla riferibilità di entrambe, e anche delle società affittuarie d’azienda, a un’unica persona fisica.Si contesta, in particolare, al giudice del merito di avere ritenuto «la insussistenza della qualità di terzo nella società rivendicante»e di avere affermato «sostanzialmente la simulazione della costituzione del gruppo societario».

10. Il motivo è inammissibile, perchéanche in questo caso non si coglie la ratio decidendidel decreto impugnato, nel quale il tribunale non ha affatto negato la distinta soggettività giuridica della società rivendicante, né ha accertato la simulazione della costituzione delle varie società, avendo soltanto considerato lo stretto collegamento di interessi tra di loro nell’ambito del prudente apprezzamento del le risultanze istruttorie al fine di rendere il giudizio finale sulla prova della proprietà dei beni in capo alla società opponente. Né si può desumere il contrario da un fugace e dubitativo cenno , in motivazione, a «un abusodello schermo societario». In ogni caso, il rigetto della rivendica prescinde totalmente dalla negazione dell’autonoma soggettività giuridica della rivendicante.

11. Infine, l’undicesimo motivo denuncia nuovamente un «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.». Si sostiene che il tribunale avrebbe «errato nel ritenere che la fallita Aicon Yachts S.p.A. fosse proprietaria, anziché mera concedente, dell’area “ex N.A.C.” , dove sono state rinvenute le imbarcazioni». 11.1. A prescindere dal rilievo che il tribunale non ha omesso l’esame della questione relativa alla proprietà dell’area (tant’è che, all’esito di quell’esame, ha espressamente attribuito la proprietà alla fallita), costituisce ragione assorbente per la inammissibilità del motivola mancanza di decisività del fatto di cui si assume l’omesso esame.

Non si vede, infatti, quale rilevanza potrebbe avere, ai fini dell’accoglimento della rivendica, la circostanza che la società fallita avesse avutola disponibilità dell’area su cui era collocata la sua azienda (e in cui vennero rinvenute e inventariate le imbarcazioni) a titolo di proprietà oppure, invece , a qualsiasi altro titolo. Rimarrebbe intatta , in entrambi i casi, la necessità per la ricorrente di dimostrare di avere acquistato la proprietà dei beni rivendicatie di averla mantenuta fino al momento della dichiarazione di fallimento. 12.Rigettato il ricorso , le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

13. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000, per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quate