Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Auto Più di Monzone, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29393/2022 R.G. proposto da: AUTO PIU' DI MONZONE SALVATORE C. SAS, MONZONE SALVATORE, SERGI LUCIA ANTONELLA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA (TRVCCT54C42H501O) rappresentati e difesi dall'avvocato TESTA ISABELLA (TSTSLL79E56A028A) -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G.
BONANNO 59, presso lo studio dell’avvocato VARVARO CARLO (VRVCRL53A04G273F) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI CATANIAn.1974/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 29393/2022 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 26605/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29/09/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 29393/2022 Numero sezionale 667/2025 Numero di raccolta generale 26605/2025 Data pubblicazione 02/10/2025