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Decreto — n. 26602/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26602/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26602/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18009/2022 R.G. proposto da: BOTTI LUDOVICO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI N. 9, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) -ricorrente- contro MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentata e difesa dall'avvocato NIDIACI TOMMASO (NDCTMS70P14D612H) -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1075/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26602/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 18009/2022 R.G. proposto da: BOTTI LUDOVICO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI N. 9, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) -ricorrente- contro MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentata e difesa dall'avvocato NIDIACI TOMMASO (NDCTMS70P14D612H) -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1075/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino spese di esecuzione accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18009/2022 R.G. proposto da: BOTTI LUDOVICO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO BEVIGNANI N. 9, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) -ricorrente- contro MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentata e difesa dall'avvocato NIDIACI TOMMASO (NDCTMS70P14D612H) -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI FIRENZEn.1075/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18009/2022 Numero sezionale 666/2025 Numero di raccolta generale 26602/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 18009/2022 Numero sezionale 666/2025 Numero di raccolta generale 26602/2025 Data pubblicazione 02/10/2025