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Decreto — n. 26585/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 26585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a cooperative in liquidation, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent bank argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction is deemed a renunciation of the appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a deemed renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings 40-day period proposal to define costs allocation recupero dei costi spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17052/2022 R.G. proposto da: CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO E SERVIZI CO.LO.COOP.SOC.COOP - IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESI 21, presso lo studio dell’avvocato ACONE PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato TARDANICO NICOLA (TRDNCL76M31D284G) -ricorrente- contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, elettivamente domiciliata in MILANO, via Luciano Manara, presso lo studio dell’avvocato ACCARINO VITTORIO (CCRVTR78A01H703U) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI MILANOn.3809/2021 depositata il 29/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17052/2022 Numero sezionale 664/2025 Numero di raccolta generale 26585/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 17052/2022 Numero sezionale 664/2025 Numero di raccolta generale 26585/2025 Data pubblicazione 02/10/2025