Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, S.C.E.I. Società Cuneese, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27378/2022 R.G. proposto da: S.C.E.I. SOCIETA' CUNEESE ESTRAZIONE INERTI DI GIORDANO ENZO E MARCO FIGLI DI ADRIANO, elettivamente domiciliata in CUNEO, VIA SENATORE A. TOSELLI 1, presso lo studio dell’avvocato BONELLI CLAUDIO (BNLCLD62R24F351B) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELE MASSIMILIANO (GRSRFL69D16I234B) rappresentata e difesa dall'avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI TORINO n.999/2022 depositata il 21/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 27378/2022 Numero sezionale 663/2025 Numero di raccolta generale 26582/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 27378/2022 Numero sezionale 663/2025 Numero di raccolta generale 26582/2025 Data pubblicazione 02/10/2025