Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, Esposito, did not act to preserve the case while the opposing parties, IFIS NPL Investing and Di Stefano Altea, sought dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25719/2024 R.G. proposto da : ESPOSITO STEFANIA, elettivamente domiciliata in SAN SALVO (VASTO), VIA RAFFAELE PAOLUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCINI GIUSEPPE (MNCGPP48R24I148X) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro IFIS NPL INVESTING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE N. 148, presso l’avv. Daniele Ragazzoni, rappresentata e difesa dall’avvoocato ROSSI MARCO (RSSMRC74P19L781M) -controricorrente- nonchè contro DI STEFANO ALTEA COSTANZA, elettivamente domiciliata in VASTO,CORSO EUROPA 39, presso lo studio dell’avvocato RINALDI MARCO (RNLMRC74M10L113D) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAn.1201/2024depositata il 27/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di