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Decreto — n. 26577/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26577/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing a debtor against credit management entities, had not requested a ruling on the appeal despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings court proposal litigation costs diritto al risarcimento danni indennità piena prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAn.743/2024 depositata il 04/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAn.743/2024 depositata il 04/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26417/2024 R.G. proposto da: SCARINCI ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EGEO 61, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI LUIGI (MRCLGU56M04A345A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SPRING SPV S.R.L, e per essa la procuratrice speciale PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A, elettivamente domiciliata in VERONA PIAZZA BRA n. 26/D, presso lo studio dell’avvocato BULGARELLI ALDO (BLGLDA54D16L781Q) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BPER CREDIT MANAGEMENT - e per essa la mandataria BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAn.743/2024 depositata il 04/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26417/2024 Numero sezionale 661/2025 Numero di raccolta generale 26577/2025 Data pubblicazione 02/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29/09/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 26417/2024 Numero sezionale 661/2025 Numero di raccolta generale 26577/2025 Data pubblicazione 02/10/2025