Italian Court orders correction of Supreme Court order to include omitted partner in litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted an application to correct a Supreme Court order that erroneously listed only the liquidation company as the appellant. The lower court found that the original order omitted the individual partner, Palmisani Cosimo Donato, who was actually a co-appellant, creating uncertainty regarding the decision's scope. Consequently, the Court mandated the Clerk to amend the text to explicitly include the partner's name and update the costs liability to reflect both appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: A material error in identifying a party in a judicial decision renders it null if it affects the adversarial process, but a mere clerical omission is correctable if the omitted party is unequivocally identifiable from the context and the decision was effectively issued against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti PALMISANI GIOVANNI, PALMISANI DONATO, PALMISANI CARLO, elettivamente domiciliati in MONOPOLI VIA PERRICCI 35, presso lo studio dell’avvocato ANNESE PIERFELICE che li rappresenta e difende -già ricorrente- GA.DO S.A.S. IN LIQUIDAZIONE DI PALMISANI COSIMO DONATO C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNOBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA rappresentato e difeso dall'avvocato RISIMINI GIAMPIETRO -già resistente- PALMISANI COSIMO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNOBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA rappresentato e difeso dall'avvocato RISIMINI GIAMPIETRO -già resistente- relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Rilevato che: - con ordinanza numero 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023 questa Corte disponeva: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» - nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1), la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società Ga.Do.sas di Palmisani Cosimo Donato C. in liquidazione; parimenti nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente la “ricorrente” al pagamento delle spese di lite; - tuttavia, il ricorso era stato proposto sia dalla società Gado s.a.s. che dal socio accomandatario sig.
Palmisani Cosimo Donato, così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata; sicché Palmisani Giovanni, Palmisani Donato E Palmisani Carlo hanno chiesto disporre la correzione materiale della predetta ordinanza aggiungendo, sia alla pag.
1) che in dispositivo ( pag.5) il nominativo del sig. Palmisani Cosimo Donato, ricorrente, a quello della Gado s.a.s., altra ricorrente; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’30.10.2025 per la quale non sono state depositate memorie da controparti; considerato - che può accedersi alla richiesta, poiché l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti ne comporta la nullità se rivela l'irregolarità del contraddittorio o genera incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e meroerrore materiale, se dal contesto della decisione e dagliatti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v.
Cass 16195/19). In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023, a) ove a pag. 1) è scritto: «…sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: GA.DO. SAS di PALMISANI COSIMO DONATO C. in liquidazione, in persona del liquidatore…», deve leggersi: «…. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: GA.DO. SAS di PALMISANI COSIMO DONATO C. in liquidazione, in persona del liquidatore e PALMISANI COSIMO DONATO…»;
b) ove a pag. 5 è scritto: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» deve leggersi: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.
P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023, a)ove a pag. 1) è scritto: «…sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: GA.DO. SAS di PALMISANI COSIMO DONATO C. in liquidazione, in persona del liquidatore…», deve leggersi: «…. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: GA.DO. SAS di PALMISANI COSIMO DONATO C. in liquidazione, in persona del liquidatore e PALMISANI COSIMO DONATO…»;
b) ove a pag. 5 è scritto: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» deve leggersi: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso