Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the judicial liquidation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the case by both parties. The appellant, Vita S.R.L. in liquidation, formally renounced the appeal, while the respondent, Amco S.P.A., accepted this withdrawal and agreed to compensate all litigation costs. The court ruled that these acts satisfied the statutory requirements for case termination with expense offset, thereby ending the proceedings without a substantive decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties mutually withdraw an appeal and the respondent accepts the withdrawal, the proceedings are extinguished with compensation of litigation expenses, excluding the need for a separate ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4515/2024 R.G. proposto da VITA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAVALLESE ANTONIO (GRVNTN73T01H501G), domicilio digitale: agravallese@messaggipec.it -ricorrente- contro AMCO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE, 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI DANIELE (RGZDNL77C27H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI MARCO (RSSMRC74P19L781M) -controricorrente- nonchécontro MANCOR S.R.L., TYCOON SWISS MEDICAL S.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 29/2024 depositata il 08/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere PAOLA VELLA.
RILEVATO CHE 1. — Con sentenza n. 114 del 2023 il Tribunale di Bergamo, su domanda di Amco S.p.a., ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di Vita S.r.l. in liquidazione, il cui reclamo ex art. 51 CCII è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 29 del 2024. 2. — Avverso la suddetta sentenza Vita S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui Amco S.p.a. ha resistito con controricorso, mentre la curatela e i restanti intimati non hanno svolto difese. 3. — In data 07.07.2025 è pervenuto “ Atto di Rinuncia al ricorso per Cassazione iscritto al n. NUM.
REG. GEN. 4515/2024” ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore di Vita S.r.l. in liquidazione, munito di procura speciale. 4. — In data 25.08.2025 è pervenuto atto di “ACCETTAZIONE RINUNCIA AL RICORSO” a spese integralmente compensate, sottoscritto dal legale rappresentante di Amco s.p.a. con firma autenticata dal difensore munito di procura speciale. CONSIDERATO CHE 5. – Gli atti di rinuncia al ricorso del ricorrente e di accettazione della rinuncia dell’unico controricorrente sono rituali ed attestano l’interesse delle parti costituite alla estinzione del processo, «con reciproca e integrale rinuncia ad ogni pretesa». 6.
— Sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020). 7. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-