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Ordinanza — n. 26465/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; case extinguished by withdrawal with partial cost compensation for procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26465/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant withdrew the entire suit, the Court ordered cost compensation between the appellant and Lazio Innova SPA due to the manifestly unfounded claim of procedural nullity regarding missing statutory deadlines. The Court ruled that the failure to grant specific terms for concluding pleadings violated the principle of equality of arms under Article 352 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 352 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon withdrawal, but the Court may order cost compensation if the withdrawal is based on a manifestly unfounded claim of procedural nullity violating the principle of equality of arms.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment withdrawal of suit procedural nullity equality of arms cost compensation statutory deadlines manifestly unfounded claim allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio.
Art. 352 c.p.c.
art. 391 c.p
P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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SU 36956/21
352 cpc (circostanza peraltro risultante anche dai due controricorsi) onde vale il principio di diritto di SU 36956/21.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29940/2020 R.G. proposto da RUSSI VALERIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 6, presso lo studio dell’avvocato DEL PRETE VIVIANA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.r.l. - già BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA- e per essa, quale mandataria, JULIET SPA, rappresentata da CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO che larappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro LAZIO INNOVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato DE STASIO BERNARDOche lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro TADIC DUSANKA - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4316/2020 depositata il 18/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.-La sig.ra Valeria Russi In qualità di liquidatrice di bazar srl ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza n. 4316/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma pubblicata il 18.09.2020 resa tra la stessa e la Banca Monte Paschi di Siena S.P.A., Lazio Innova s.p.a. incorporante per fusione Unionfidi Lazio Spa, Tadic Dusanka rimasta contumace e Cerved Credit Management S.p.A. quale procuratrice di Juliet S.p.A., a sua volta mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l. 2.- La ricorrente aveva proposto opposizione contro il decreto ingiunti con cui era stato ingiunto di pagare alla banca MOS la somma di 55.735,08 € per saldo debitore di un conto corrente acceso dalla società Bazart e per l'inadempimento delle obbligazioni restitutorie derivanti da un contratto di finanziamento concluso dalla medesima società, obbligazioni tutte oggetto di garanzie fideiussorie da parte dei soggetti ingiunti.

Il Tribunale aveva respinto l'opposizione nonché la domanda di manleva proposta da Valeria Russi nei confronti di Unionfidi Lazio, e la Corte di appello ha confermato la sentenza respingendo i cinque motivi di gravame proposti. 3. – Con il ricorso per cassazione la sig.ra Russi aveva proposto sei motivi di illegittimità della sentenza gravata, cui avevano resistito Lazio Innova s.p.a. e Siena NPL 2018 S.r.l. le altre parti essendo rimaste intimate.

4. Con atto di rinuncia in data 3.09.2025 notificato alle controparti la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio. Solo la parte controricorrente Siena NPL 2018 S.r.l. - e, per essa, Cerved Credit Management S.p.A. – ha dichiarato di accettare la rinuncia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio, con spese compensate. 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. 7.- Le spese del grado non devono essere regolate quanto a Siena NPL che ha accettato la rinuncia; nei confronti di Lazio Innova le spese vanno compensate per la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale la parte ricorrente deduceva nullità della sentenza per mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche senza che le parti vi avessero rinunciato: invero secondo il processo era stato assunto in decisione in data 16/9/2020 a seguito di trattazione scritta; le parti hanno concluso come da note assegnate con ordinanza del 22/7/2020; la sentenza è stata depositata in data 18/9/2020; ma non risultano concessi i termini di cui all’art. 352 cpc (circostanza peraltro risultante anche dai due controricorsi) onde vale il principio di diritto di SU 36956/21.

P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra la ricorrente e Lazio Innova s.p.a.