Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by parties' settlement agreement and formal renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties had formalized a global settlement agreement and the appellant formally renounced the case. The appellant requested a remand pending the agreement, but the Court noted the final settlement and subsequent renunciation letter. Consequently, the judgment was declared extinct with costs fully compensated as per the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: When parties reach a settlement agreement and one party formally renounces the appeal, the judgment is declared extinct and costs are compensated according to the agreement.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31201/2020 R.G. proposto da LUMARX SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZEO ANTONIO -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAMINELLI SIMONA, CIPOLLA LUCIANA, TOFFOLETTO ALBERTO, PESENTI MARCO, ROMEO CHRISTIAN -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 953/2020 depositata il 06/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2025 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. LA CORTE OSSERVA1.-La società Lumarx s.r.l. ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che aveva confermato quella con cui il Tribunale di lecce aveva respinto la domanda proposta dall’odierna ricorrente contro Unicredit S.p.a. ed avente ad oggetto un rapporto di mutuo; Unicredit ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione in quanto inammissibile e infondata nel merito. 2. - Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., depositata in data 9/11/24 la ricorrente rappresentava a questa Corte che le parti erano in procinto di formalizzare un accordo globale di diverse posizioni, tra cui il ricorso in oggetto e chiedeva un rinvio a tale fine.
Il giudizio, a seguito dell’impossibilità di un componente del Collegio a partecipare all’adunanza fissata, veniva tolto dal ruolo con decreto del 25/11/24 per essere rifissato successivamente per l’adunanza del 29/9/25. 3. – Con memoria 15.09.2025 la ricorrente comunicava che era stato formalizzato tra la società ricorrente e Unicredit Spa e i suoi cessionari (Aposti/Illiity Bank e Bolina spa) un accordo transattivo tombale in data 3.12.24, regolarmente adempiuto, con compensazione di tutte le spese, ed ha pertanto dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 31201/2020 Reg Gen, con compensazione totale delle spese.
L’atto di rinuncia è stato comunicato ad Unicredit Spa. 4. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Le spese del grado possono dichiararsi interamente compensate come da accordo transattivo allegato alla rinuncia. P.Q.M La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera