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Ordinanza — n. 26457/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects its own order, fixing a jurisdictional error regarding the competent court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26457/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court issued an order correcting a material error in its own previous decision regarding the competent court for a financial dispute. The court identified that it had incorrectly cited the Court of Appeal of Turin instead of the Turin District Court in its ruling. Consequently, the court ordered the correction of this clerical mistake in the official text of the order.

Regesto Legislator

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Art. 353 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The court may correct material errors in its own judgments or orders ex officio when such errors affect the correct identification of the competent court or judge.

Parole chiave

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material error correction ex officio remedy jurisdictional error clerical mistake Italian Civil Procedure Code self-correction of judgment competent court designation protezione internazionale degli investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.c.
U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod.
Art. 383, comma 3, c.p.c.
Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio allacorrezione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.proc.
Reg. UE n. 1215/2012
17 del Reg. UE n. 1215/2012 data dalla Corte di Giustizia in causa C - 208/2018, laddove l’importo degli investimenti e la frequenza delle transazioni non erano state ritenute sufficienti a riconoscere la natura di investitore professionalealla persona fisica cliente dell’intermediario .
Direttiva Mifid n. 2004/39/CE
art. 360 c.p
a) Primo m otivo: « V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n.
art. 115 c.p
art. 353 cod. proc. civ
U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/19
I l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art.
Cass. Sez. U, 16037/10
Cass. Sez. U, 1316/1979
Cass. Sez. L, 20098/2015
Cass. Sez. U, 9438/2002
Cass. n. 27196/2018
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Testo completo

orso iscritto al n. 04288/2021R.G. proposto da: Brunetti Clara e Luciano Alessandro, rappresenta ti e dife si dall’avv. Massimiliano Elia, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent i - Contro Activetrades PLC, in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. Leonardo Giani, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Oggetto: intermediazione finanziaria AC –29/09/2025 r.g. n. 04288/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Co rte di appello di Torino n. 1 198 /20 20 , pubblicata il 3 dicembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Clara Brunetti e Alessandro Luciano (in prosieguo, breviter : “i clienti”) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei m otiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Co rte di appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda da essi proposta contro la Activetrades PLC (in prosieguo, breviter : “la società ”) , società di diritto inglese, av ente a oggetto la declaratoria di inesistenza, di nullitàe di inefficacia - e in subordine di annullabilità e di risoluzione – del contratto quadro di negoziazione e dei successivi ordini di acquisto di titoli sottoscritti inter partes, con condanna alla restituzione della somma di euro 4.533.766,98 (pari alle perdite subite) e in subordine di euro 3.678.869,99 (pari alle somme investite), con accessori di legge, oltre al risarcimento del danno.

2. La società ha resistito con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che la clausola di proroga della competenza giurisdizionale in favore della legge del Regno Unito era valida ed efficace, siccome sottoscritta per iscritto dai clienti al momento della stipula dell’accordo quadro di negoziazione , laddove del tutto indimostratoera rimasto l’assunto secondo cui questi ultimi avevano firmatosolo l’ultima pagina dell’accordo di proroga senza conoscere il contenuto dell e altre pagine, posto che l a forma telematica del contratto escludeva tecnicamente la possibilità di scaricare un solo r.g. n. 04288/2021 Cons. est. Paolo Fraulini foglio dell’ intero documento ;

b) che irrilevante , ai fini della pretesa invaliditàdella clausola , era la circostanza che la copia sottoscritta dai clienti non fosse stata inviata in originale alla società, atteso che tale previsione era a tutela della sola società e non poteva essere qualificata come forma pattizia della modalità di conclusione del contratto;

c) che la forma scritta della clausola di prorog a, obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012 , era nel caso di specie stata rispettata ;

d) che ai clienti, atteso l’elevatissimo importo del capitale investito (oltre tre milioni e mezzo di euro) e del numero di transazioni, anche in via analogica ai sensi della direttiva Mifid n. 2004/39/CE, non poteva essere riconosciuta la qualità di consumatori, dovendo essi al contrario essere qualificati come investitori professionali , come del resto emergeva anche dai questionari di profilatura e dalle prove orali versate in atti, che dimostravano un’assoluta padronanza degli strumenti e delle regole oggetto di negoziazione.

4. La società ha depositato memoria . CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta:

a) Primo m otivo: « V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 del Reg. (UE) n. 1215/2012, artt. 17 e 18», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso che ai clienti potesse essere riconosciuta la qualificadi consumatori, che andava invece riconosciuta alla luce dell’interpretazione dell’art. 17 del Reg. UE n. 1215/2012 data dalla Corte di Giustizia in causa C - 208/2018, laddove l’importo degli investimenti e la frequenza delle transazioni non erano state ritenute sufficienti a riconoscere la natura di investitore professionalealla persona fisica cliente dell’intermediario . r.g. n. 04288/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini Il motivo è fondatoavendo le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 25954 del 3 ottobre 2024 affermato il principio secondo cui la nozione di consumatore, secondo il diritto dell'Unione Europea, presuppone che il soggetto, al momento della conclusione del contratto, persegua una finalità estranea alla propria sfera professionale e rivolta alla soddisfazione delle proprie esigenze di consumo privato, restando irrilevante l'eventuale possesso di specifiche competenze e conoscenze nel settore di riferimento. A tanto la citata ordinanza è pervenuta evidenziando come le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento CE n. 44/2001 e del regolamento CE n. 1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all’articolo 2 ed all’articolo 4, paragrafo 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C.-498/16, punto 43 e giurisprudenza citata).

Di conseguenza, la nozione di «consumatore», ai sensi di tali disposizioni, deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di r.g. n. 04288/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un’attività professionale. L’arresto in esame, pronunciato in una situazione analoga a quella per cui è causa, in cui l’abilità e la dedizione al trading on line era stata valorizzata dal giudice al fine di escludere la qualifica di consumatore in capo al cliente, ha sul punto evidenziato, in senso contrario, che ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti …, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni, sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza, giacché ciò che conta è la verifica esclusiva della natura professionale, o meno, dell’attività esercitata dal cliente attraverso la conclusione del contratto (cfr., sul punto, Cass.

Sez. 3, n. 26292/24), accertamento che sarà oggetto del giudizio di rinvio.

b) II° motivo: « violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 115 c.p.c. », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nel ragionamento valutativo delle prove, sia in tema di accertamento della sottoscrizione che di completezza del testo contrattuale. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. r.g. n. 04288/2021 Cons. est. Paolo Fraulini c) III° motivo: « violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 della Direttiva europea 2004/39 nonché del Regolamento Consob 16190/2007 in tema di qualificazionedel cliente professionale » . Il motivo è inammissibile , dovendo rilevarsi come la Corte territoriale, dopo aver pronunciato in rito, si è spogliata della potestas iudicandisul merito della controversia ( cfr. S . U . n. 3840 del 2007), sicché il giudizio sulla qualificazione di professionalità del cliente andrà completamente rieditato nel prosieguo del presente giudizio.

d) I V ° motivo: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 del codice di amministrazione digitale», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato l’equipollenza alla sottoscrizione car t acea della sottoscrizione del documento infor m atico ottenuto per scansione di quellocartaceo.

e) V ° motivo: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 del Regolamento (UE) 1215/2012 concernentela competenza giurisdizionale, in particolare art. 25 » deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nell’interpretazionedelle condizioni di applicabilità alla fattispecie della clausola di proroga della competenzaa conoscere della lite.

f) VI ° motivo: « Omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360 c.p.c., n. 5 sulla qualifica di investitore professionale » deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper aver omesso di valutare il fatto storico, mai contestato, che i clienti avessero agito sempre in proprio e , pertanto , non potessero essere qualificatiinvestitori professionali . r.g. n. 04288/2021 Cons. est. Paolo Fraulini I motivi dal quarto al sesto restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e pertanto d ichiara la giurisdizione del giudice italiano dinanzi al quale è stata promossa la causa; dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino , in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025. Il Presidente Enrico Scoditti r.g. n. 23777/2025 Cons. est. Paolo Fraulini SEZIONE PRIMACIVILE Composta da: ENRICO SCODITTI Presidente MAURO DI MARZIO Pres. Sez. SILVIA VITRO’ FEDERICO VINCENZO AMEDEO ROLFI PAOLO FRAULINI Consigliere Consigliere Cons. Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23777/2025R.G. su segnalazione di Activetrades PLC, in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. Leonardo Giani, giusta procura in calce al l’originario controricorso; - ricorrente - Contro Brunetti Clara e Luciano Alessandro, rappresentati e difesi dall’avv.

Massimiliano Elia, giusta procura in calce all’originario ricorso; -controricorrenti - Oggetto: Correzione errore materiale AC –11/2/2026 r.g. n. 23777/2025 Cons. est. Paolo Fraulini per la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26457/2025, pubblicata il 30 settembre2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Con istanza depositata in data 25 novembre 2025, la Activetrades PLC (in prosieguo, breviter: “la società”), ha evidenziato la sussistenza di un errore materiale nella sentenza n. 26457/2025, resa da questa Corte in data 30 settembre 2025 , nell’ambito del contenzioso pendente con Clara Brunetti e Alessandro Luciano , avente a oggetto la declaratoria di inesistenza, di nullità e di inefficacia - e in subordine di annullabilità e di risoluzione - del contratto quadro di negoziazione e dei successivi ordini di acquisto di titoli sottoscritti inter partes, nella parte in cui il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte di appello di Torino e non nel Tribunale di Torino.

2. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I l rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, risultando che, sulla base alla formulazione dell’art. 353 cod. proc. civ. , vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (ciò che consente il rilievo dell’errore materiale, risultando la detta data dal provvedimento), e alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/03/1979; Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015), in caso di cassazione della sentenza d'appello la quale, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del r.g. n. 23777/2025 Cons. est. Paolo Fraulini giudice ordinario, il rinvio va disposto , ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., ratione temporis vigente, al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti;

2. sussistono, dunque, i presupposti per procedere d’ufficio allacorrezione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod.proc. c iv . ;

3. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287 e 391- bis cod. proc. civ. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass., Sez. U., n. 9438/2002; Cass., n. 27196/2018).

P.Q.M.

La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 26457/2025, nel senso che a pagina 7, sia nel paragrafo 2 della motivazione che nel dispositivo, là dove si legge: « Corte di appello di Torino » si de ve intendere : « Tribunale di Torino Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 26457/25, depositata il 30/09/2025.