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Ordinanza — n. 26452/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ordinary revocatory action as inadmissible due to pending bankruptcy proceedings and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26452/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the ordinary revocatory action inadmissible because the bankruptcy trustee had already exercised the bankruptcy revocatory action regarding the same sale. The appellant argued for standing based on the trustee's alleged inertia, but the court ruled that the ordinary action is reserved for the trustee while the bankruptcy action is pending. Consequently, the appeal was dismissed, and the incidental appeal was declared ineffective due to late filing.

Regesto Legislator

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Art. 66 legge fallimentare; Art. 148 c.p.c.: The ordinary revocatory action is reserved for the bankruptcy trustee; if the trustee has already exercised the bankruptcy revocatory action, the ordinary action is inadmissible.

Parole chiave

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ordinary revocatory action bankruptcy trustee standing pending bankruptcy proceedings inadmissible appeal legitimate interest to act rappresentanza legale legittimazione dell'azionista legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 66 legge fall.
Art. 334, comma 2, c.p.c.
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale risulta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Si tratta, infatti, di ricorso incidentale tardivo, posto che la sentenza impugnata venne pubblicata il 10.9.2020 e che il ricorso tardivo fu notificato il 8.4.2021, ovverosia dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi fissato nell’art. 327, comma 1, c.p.c.
Art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. e 112 c.p.c.».
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.
art. 96 c.p
e di Emiliano Grandi volte ad ottenere la condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
artt. 96 c.p
Il primo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione, falsa applicazione dell e norme di cui agli artt. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.u. n. 8053/2014
Resterebbe, teoricamente, la possibilità di denunciare il vizio di assoluta carenza di motivazione, nei ben noti termini delineati da Cass. S.u. n. 8053/2014, che però, nel caso di specie, non sussiste e, prima ancora, non è stato denunciato come tale dal ricorrente.
Cass. n. 13315/2025
19298/2016, che ha anche precisato che, per le sentenze depositate a partire dall’11.9.2012, non è nemmeno più possibile un controllo sulla «sufficienza» della motivazione adottata dal giudice del merito per negare i presupposti della responsabilità aggravata; conf., altresì, recentemente, Cass. n. 13315/2025).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6929/2021 R.G. proposto da Albachiara Immobiliare S. r . l . , elettivamente domiciliat a in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 3, presso lo studio dell’avvocato Raffaella Turrini, che l a rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Mercurio -ricorrente principale - contro , che lo rappresentata e difende -controricorrente principale e ricorrente incidentale - , rappresenta ta e dife sa dall’avv. Maurizio Parisi -controricorrente principale e incidentale - Siena NPL 2018 S. r . l . , rappresentata da Cerved Credit Management S.p.A. (già Juliet S.p.A. ) , elettivamente domiciliatain Roma, via Antonio Cantore n. 17, presso lo studio degli avv.

Massimo De Felice Ciccoli e Carlo Pietro Paolo, che la rappresentano e dife nd ono, essendo subentrati all’avv. Maria Dalla Serra -controricorrente principale e incidentale - Fallimento EuganeaS.r.l. in liquidazione -intimato - avverso la sentenza n. 2275 /20 2 0 de l la Corte d’Appello di Venezia, depositatail 10 . 9 . 20 2 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(d’ora innanzi, per brevità, anche MPS) propose, davanti al Tribunale di Padova, azione revocatoria ordinaria per rendere ineffi c ace nei su oi confronti l’atto con cui Euganea S.r.l. aveva venduto ad Albachiara Immobiliare S.r.l. alcuni fabbricati siti in Comune di Ferrara.

La domanda venne proposta nei confronti dell’acquirente Albachiara Immobiliare S.r.l. , di Emiliano Grandi, quale rappresentante legale di Euganea S.r.l., nonché del fallimentodi quest’ultima società. Albachiara Immobiliare S.r.l.e il fallimento Euganea S.r.l. eccepirono il difetto di legittimazione attiva della bancaai sensi dell’art. 66 legge fall., essendo anche l’azione revocatoria ordinaria riservata al curatore fallimentare della società venditrice, il quale aveva del resto già esercitato l’azione revocatoria fallimentare con riferimento al medesimo atto di compravendita.Analoga eccezione venne sollevata da Emiliano Grandi, associandola all’ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo egli stipulato il contratto, non in proprio, ma quale legale rappresentante della società venditrice.

Il Tribunale di Padova accolse la domanda, riconoscendo alla banca la legittimazione ad agire in giudizio a fronte della ritenuta inerzia del curatore fallimentare, nonché un interesse ad agire per il caso in cui Euganea S.r.l. fosse uscita dal fallimento senza che il curatoreavesse recuperato e liquidato i beni ceduti ad Albachiara Immobiliare S.r.l. La sentenza di primo grado venne impugnata da Albachiara Immobiliare S.r.l. e la Corte d’Appello di Venezia – nelcontraddittorio esteso a SIENA NPL 2018 S.r.l., intervenuta quale cessionaria del credito di MPS sottostante all’azione revocatoria – accolse il gravame , dichiarando inammissibile l’azione revocatoria ordinaria proposta da MPSin pendenza del fallimento della società debitrice, e compensò le spese di lite , rigettando le domande di Albachiara Immobiliare S.r.l. e di Emiliano Grandi volte ad ottenere la condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Contro la sentenza della corte territoriale Albachiara Immobiliare S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. MPS e SIENA NPL S.r.l. si sono difese con distinti controricorsi. Anche Emiliano Grandi si è difeso con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi, al quale MPS e SIENA NPL S.r.l. hanno replicato con controricorso incidentale. Ilfallimento è rimasto intimato. Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente principale, il ricorrente incidentale e SIENA NPL S.r.l. hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione, falsa applicazione dell e norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 115 c.p.c.». La ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Venezia , pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione di MPS a proporre l’azione revocatoria ordinaria, non abbia ravvisato la responsabilità aggravata dell’attrice, che aveva trascritto la domanda giudiziale nei registri immobiliari e , prima ancora, iscritto ipoteca sui beni promessi in vendita nelle more tra la trascrizione del contratto preliminare e quella della compravendita definitiva.

2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia «Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. e 112 c.p.c.». In questo caso la responsabilità aggravata di MPS viene invocata con riferimento alla ritenuta temerarietà dell’azione , che si ritieneesperita « con mala fede o colpa grave » . 3.Entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. Il ricorso principale non riguarda la decisione nel merito della controversia, che è stata favorevole ad Albachiara Immobiliare S.r.l.e nemmeno la decisione sulla compensazione delle spese di lite, ma soltanto il rigetto della duplice domanda di condanna di MPS per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., da un l a to con riferimento alla trascrizione della domanda e all’iscrizione di ipoteca giudiziale, dall’altro lato con riguardo alla temerarietà della lite. 3.2.

Sennonché c ostituisce orientamento da tempo consolidato quello secondo cui «L’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art 96, c.p.c., dei requisiti dell’avere agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implicano un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità» (Cass. n. 327/2010; conf., successivamente, tra le altre, Cass.n. 19298/2016, che ha anche precisato che, per le sentenze depositate a partire dall’11.9.2012, non è nemmeno più possibile un controllo sulla «sufficienza» della motivazione adottata dal giudice del merito per negare i presupposti della responsabilità aggravata; conf., altresì, recentemente, Cass. n. 13315/2025). 3.3.

Resterebbe, teoricamente, la possibilità di denunciare il vizio di assoluta carenza di motivazione, nei ben noti termini delineati da Cass. S.u. n. 8053/2014, che però, nel caso di specie, non sussiste e, prima ancora, non è stato denunciato come tale dal ricorrente. 3.4. Infine, con particolare riferimento alla responsabilità per lite temeraria di cui all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.,il ricorso principale è inammissibile anche perché non censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, decisione questa incompatibile con la condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, che il giudice può adottare soloin aggiunta («oltre che») rispetto alla «pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 » (rubricato «Condanna alle spese»).

4. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale risulta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Si tratta, infatti, di ricorso incidentale tardivo, posto che la sentenza impugnata venne pubblicata il 10.9.2020 e che il ricorso tardivo fu notificato il 8.4.2021, ovverosia dopo la scadenza del termine decadenziale di sei mesi fissato nell’art. 327, comma 1, c.p.c.

5. Dichiarato inammissibile il ricorso principale e dichiarato inefficace quello incidentale, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquidano in dispositivo , nel rapporto tra ricorrente principale e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.Viceversa, le spese devono essere compensate nei rapporti tra Albachiara Immobiliare S.r.l. e SIENA NPL 2018 S.r.l., contro la quale non era rivolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata – né quindi lo era il ricorso per cassazione – come si desume dalle conclusioni riportate nella sentenza d’appello.

La compensazione delle spese si giustifica anche nei confronti di Emiliano Grandi, anch’egli non coinvolto dal ricorso principale e considerato che è stato dichiarato inefficace, e quindi irrilevante anche ai fini della decisione sulle spese, il suo ricorso incidentale. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono, a carico della sola ricorrente principale, i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso principale ; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrent e principale al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dichiara per il resto compensate le spese di lite relative al giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a t