Italian Supreme Court dismisses appeal regarding bankruptcy trustee's procedural modification of claims without formal notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Paradiso S.r.l. against a lower court ruling that confirmed a bankruptcy trustee's claim modification. The appellant argued the trustee violated procedural rules by altering its demand without formalizing the change in the first post-hearing memorandum. The court rejected this, noting no actual change in the claim occurred and that modifications are permissible prior to the deadline for the first subsequent memorandum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 c.p.c., comma 6, n. 1; Art. 42, comma 2 legge fall.: A bankruptcy trustee may modify its claim before the deadline for the first subsequent memorandum without formalizing the change, provided no actual alteration of the demand occurred.
Parole chiave
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12303/2023 R.G. proposto da ParadisoS.r.l. , elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PECdell’avv. Arturo Massignani, che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro dell’avv. Antonella Bosco, che l o rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 496 /20 2 3 de l la Corte d’Appello di L’Aquila, depositatail 31 . 3 . 20 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Il Fallimento di Sergio Cauti chiese ed ottenne decreto ingiuntivo,nei confronti di Paradiso S.r.l., per il pagamento della somma di € 384.281,26 che Sergio Cauti aveva dato in mutuo a Paradiso S.r.l. dopo la dichiarazione di fallimento e, quindi, invocando l’acquisizioneall’attivo fallimentare d ell ’ utilità (diritto di credito) che il debitore fallito aveva conseguitonel corso della procedura(art. 42, comma 2, legge fall.).
Paradiso S.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo, facendo presente, tra l’altro , che il mutuo era finalizzato all’acquisto di un immobile e che, con contratto preliminare sottoscritto in un momento successivo, Sergio Cauti si era impegnato ad acquistare egli stesso l’immobile (che nel frattempo era divenuto di proprietà della ricorrente), imputando la somma mutuata a caparra confirmatoria e principio di pagamento, salvo poi rendersi inadempiente all’impegno assunto, con conseguente estinzione del suo credito. Instauratosi il contraddittorio, il fallimento chiese la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo l’inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali– ai sensi dell’art. 44 , comma 1, legge fall.
– del contratto preliminare concluso da Sergio Cautiin pendenza del suo fallimento personale. Il Tribunale di Pescara rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza che, impugnata da Paradiso S.r.l., venne confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila. Contro la sentenza della corte territoriale Paradiso S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi. IlFallimento si è difeso con controricors o . La ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primomotivo di ricorso denuncia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge fall. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3, per aver la Corte d’Appello di L’Aquila ritenuto legittimo il ricorso monitorio nei confronti della società Paradiso senza aver promosso azione dichiarativa della inefficacia degli atti e pagamenti eseguiti dal fallito dinanzi il Tribunale Fallimentare». La ricorrente sostiene che il curatore fallimentare, avendo agito con il ricorso per decreto ingiuntivo in sostituzione del creditore, ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fall., non avrebbe potuto proporre, nel giudizio di opposizione, u n’azione «in sostituzione della massa dei creditori», ai sensi dell’art. 44 legge fall.; azione per l’accertamento dell’inefficacia del contratto di preliminare che , secondo la ricorrente , avrebbe dovuto essere preventivamente svolta in separato e autonomo processo. 1.1.
Il motivoinfondato. Al di là dell’improprio riferimento alla violazione dell’art.44 legge fall., dall’illustrazione del motivo (e, in particolare, dall’esplicita precisazione che viene qui ulteriormente coltivato soltanto il terzo motivo d’appello), risulta chiaramente che la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha negato che il fallimento avesse mutato la domanda originaria eccependo, nella comparsa di risposta , l’inefficacia del contratto preliminare con il quale Sergio Cauti si era impegnato all’acquisto dell’immobile di Paradiso S.r.l. e aveva imputato a caparra confirmatoria e acconto sul prezzo la somma precedentemente versata a titolo di mutuo.
Sennonché è del tutto evidente che non c’è stata alcuna mutatio libelli, e nemmeno una modifica della d o manda originaria (emendatio), perché la fonte del diritto azionato dal curatore è rimasta la medesima, ovverosia il contratto di mutuo, da cui scaturisce il credito del mutuante per la restituzione della somma mutuata e per il pagamento degli eventuali interessi , credito che rientra tra i beni «compresi nel fallimento» ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fall. La società opponente al decreto ingiuntivo aveva allegato un preteso fatto estintivo dell’obbligazione, ovverosia il successivo contratto preliminare con cui Sergio Cauti aveva utilizzato quel credito quale caparra confirmatoria e principio di pagamento del prezzo , allegando altresì il sopravvenuto inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente.
La replica del curatore – incentrata sull’inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali del contratto preliminarestipulato dal fallito (art. 44, comma 1, legge fall.) –era volta a negare l’esistenza del fatto estintivo del dirittoallegato dall’attrice-opponente, senza dunque modificare in alcun modo il fatto generativo dell’obbligazione e la causa petendi posti a fondamento del ricorso per ingiunzione, che restavano ancorati al contratto di mutuoe al potere- dovere del curatore di acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. 1.1.1.
Quanto fin qui esposto è sufficiente perdecretare il rigetto del primo motivo di ricorso, così come esso è formulato. Si aggiunga, solo per chiarezza, che la controeccezione del curatore, in quanto finalizzata soltanto a paralizzare l’eccezione di estinzione dell’obbligazione sollevata da Paradiso S.r.l., non implica la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento (reconventio reconventionis), né tanto meno richiede una decisione con efficacia di giudicato su taledomanda (art. 34 c.p.c.).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 legge fall. in connessione con l’art.24 legge fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello de l’Aquila ritenuto competente il Tribunale ordinario di Pescara per la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito invece del Tribunale Fallimentare di Chieti che aveva dichiarato il fallimento di Cauti». La ricorrente riprende l’argomento trattato con il precedente motivo, questa volta al fine di contestare ai giudici del merito di non avere rispettato la norma sulla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, tra le quali va annoverata l’azione volta all’accertamento dell’inefficacia dell’attività negoziale compiuta dall’imprenditore in pendenza della procedura di fallimento. 2.1.Il motivo è inammissibile , per un assorbente profilo di mancanza di specificità, che prevale sulla infondatezza che già si desume da quanto argomentato con riferimento al primo motivo.
Infatti, la questione di incompetenza inderogabile deve essere eccepita osollevata d’ufficio entro la prima udienza (art.38 c.p.c., che, nel testo vigente all’epoca, faceva esplicito riferimento all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. ). Ebbene, la ricorrente nemmeno allega di avere eccepito l’incompetenza in quell’udienza;anzi afferma espressamente di avere sollevato la questione della pretesa mutatio libellisolo nella prima memoria successiva (art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), peraltro senza aggiungere di avere conseguentemente eccepito, già in quella sede, la pretesa incompetenza del giudice adito (pag. 7 del ricorso per cassazione).
Non può pertanto essere prospettato un vizio della sentenza della corte d’appello per la decisione assunta in punto competenza, in mancanza di precise indicazioni sulla rituale introduzione della relativa questione nel giudizio di primo grado.
3. Il terzo motivo di ricorso prospetta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 , in relazione all’art. 360 c.p.c.,n. 3, per avere la Corte di Appello de L’Aquila confermato la sentenza del Tribunale di Pescara ritenendo ammissibile che la Curatela modificasse la domanda originaria di pagamento somma in quella di dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito senza formalizzare la modifica con la prima memoria exart. 183 c.p.c.». Sul ritenuto presupposto che il fallimento, chiedendo l’accertamento dell’inefficacia del contratto preliminare, abbia modificato la sua originaria domanda, Paradiso S.r.l. ravvisa una violazione di leggenel fatto che i giudici del merito abbiano ammesso la domanda nonostante questa non fosse stata «formalizzata» in una memoria depositata nel termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (testo vigente ratione temporis). 3.1.
Il motivo è doppiamente infondato:sia perché, come argomentato con riferimento al primo motivo, non c’è stata alcuna mutatio libelli da partedel fallimento della cui ritualità si possa discutere; sia perché, in ogni caso, è ovvio che la possibilità di modificare la domanda fino al termine per il deposito della prima memoria successiva alla prima udienza, rende a maggior ragione ammissibile tale modifica in un momento precedente e, in particolare, con il tempestivo deposito della comparsa di risposta, come avvenutonel caso di specie. 4.Rigettato il ricorso , le spes e del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae si liquida no in dispositivo . 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M La Corte: rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in € 8.000 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di