Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26200/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 26200/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Union Printing SpA, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, Fallimento Alvi SpA in Liquidation, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction litigation costs allocation art 380-bis cpc spese di esecuzione riduzione delle spese giudiziarie fine del processo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
3, presso lo studio dell’avvocato PREZIOSI FABIO (PRZFBA76R20A509M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNOn.998/2020 depositata il 03/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
3, presso lo studio dell’avvocato PREZIOSI FABIO (PRZFBA76R20A509M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNOn.998/2020 depositata il 03/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28293/2020 R.G. proposto da: UNION PRINTING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURORA, 43, presso lo studio dell’avvocato MAROTTA FRANCESCO (MRTFNC62P12F839U) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ALVI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio dell’avvocato PREZIOSI FABIO (PRZFBA76R20A509M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNOn.998/2020 depositata il 03/09/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 28293/2020 Numero sezionale 657/2025 Numero di raccolta generale 26200/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/09/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 28293/2020 Numero sezionale 657/2025 Numero di raccolta generale 26200/2025 Data pubblicazione 26/09/2025