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Decreto — n. 26199/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 26199/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, represented by three lawyers, argued against the lower court's judgment but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure failure to act condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
DE FRANCESCO VINCENZO SAS -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNOn.471/2020depositata il 07/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
DE FRANCESCO VINCENZO SAS -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNOn.471/2020depositata il 07/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24022/2020 R.G. proposto da : AVV. ROSSINI LUIGI, AVV. CARRANO RAFFAELE E FARDEA S.R.L. TUTTI domiciliat i PRESSO LO STUDIO DEL MEDESIMO AVV. CARRANO RAFFAELE IN BATTIPAGLIA (SA), VIA ROSA JEMMA N.2, CHE LI RAPPRESENTA E DIFENDE OLTRE A SVOLGERE ATTIVITA’ DIFENSIVA IN PROPRIO ( CRRRFL59S11H703H) -ricorrente- contro DOTT. DE FRANCESCO ALFONSO CURZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA 20, presso lo studio dell’avvocato BELLACOSA MAURIZIO (BLLMRZ66R13F912Z) rappresentato e difeso dall'avvocato BELLACOSA ADRIANO (BLLDRN70B08F912D) -controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO FARMACIA LILIANA RUSSO DEL DOTT.

DE FRANCESCO VINCENZO SAS -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNOn.471/2020depositata il 07/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.150per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anti