Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal, which the court validated as meeting all statutory requirements. The case involved a dispute between BPER Banca SpA and Ginevra 2000 Srl, where the appellant voluntarily abandoned the proceedings before the final judgment. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was terminated without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, if made with the required formalities and accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the cassation proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9730/2025 R.G. proposto da: BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PREZIOSI FABIO (PRZFBA76R20A509M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDULLI FEDERICA (SNDFRC76B48A489B) -ricorrente- contro GINEVRA 2000 SRL, elettivamente domiciliato in Roma Via Panama n. 74, presso lo studio dell’avvocato CASERTANO GIANLUCA (CSRGLC72C01B963Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1590/2025 depositata il 29/03/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
Numero registro generale 9730/2025 Numero sezionale 648/2025 Numero di raccolta generale 26095/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 9730/2025 Numero sezionale 648/2025 Numero di raccolta generale 26095/2025 Data pubblicazione 25/09/2025