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Decreto — n. 26086/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-requested decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 26086/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, Pittana, did not act on the proposal communicated by the appellate court, while the opposing party, Poma, argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction statutory time limit renunciation by silence Code of Civil Procedure procedural proposal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7290/2025 R.G. proposto da: PITTANA WILLY, rappresentato e difeso dall’avvocato DRI ANDREA (DRINDR74H11G284R) (pec: andrea.dri@avvocatiudine.it) -ricorrente- contro POMA DANIELA MARIA, rappresentata e difesa e dall’avvocato BROLLO GIUSEPPE (BRLGPP65P02H823E) (pec: giuseppe.brollo@venezia.pecavvocati.it) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO TRIESTE distinto al n. cron. 12/2025 e depositato il 20/01/2025, reso in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nella causa civile iscritta al n. r.g. 181/2024 V.G.;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7290/2025Oscuramento disposto Numero sezionale 643/2025 Numero di raccolta generale 26086/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di DANIELA MARIA POMA ivi riportati.

Così deciso in Roma, il 23/09/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 7290/2025Oscuramento disposto Numero sezionale 643/2025 Numero di raccolta generale 26086/2025 Data pubblicazione 25/09/2025