Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Trento Peace Court's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, KREKAJ KLODIAN, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the Ministry of the Interior argued the case should proceed. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a waiver, thereby terminating the proceedings without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment definition constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1691/2024 R.G. proposto da: KREKAJ KLODIAN, rappresentato e difeso dall’avvocato SALANI GUELFO (SLNGLF75A20D612E) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO -intimati- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE di TRENTO n. 376/2023 depositata il 28/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/06/2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 1691/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26085/2025 Data pubblicazione 25/09/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 23/09/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 1691/2024 Numero sezionale 642/2025 Numero di raccolta generale 26085/2025 Data pubblicazione 25/09/2025